Messaggio numero 4189 del 25-10-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce quali pensionati devono comunicare all’INPS i redditi da lavoro autonomo percepiti nel 2016, entro il 31 ottobre 2017, e riepiloga i casi di esclusione dall’obbligo, le modalità di presentazione, il regime sanzionatorio e le regole per la dichiarazione preventiva dei redditi 2017.
Cumulo pensione/redditi da lavoro autonomo: obbligo di dichiarazione 2016 e redditi 2017
Cumulo pensione/redditi da lavoro autonomo: comunicazione dei redditi 2016 e dichiarazione preventiva 2017
Il documento fornisce istruzioni applicative sul divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, con riferimento ai redditi conseguiti nel 2016 e da dichiarare entro il 31 ottobre 2017. Vengono inoltre richiamate le regole per la dichiarazione preventiva dei redditi previsti per il 2017, le esclusioni dall’obbligo dichiarativo, le modalità di presentazione e le conseguenze sanzionatorie in caso di omissione.
Quadro normativo e termine per la dichiarazione
L’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, prevede che i titolari di pensione soggetti al divieto di cumulo con redditi da lavoro autonomo debbano trasmettere all’ente erogatore la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro il termine previsto per la dichiarazione IRPEF del medesimo anno.
Per i titolari di pensione con decorrenza entro il 2016, soggetti al divieto di cumulo parziale, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2016 devono essere dichiarati entro il 31 ottobre 2017, in coerenza con la scadenza della dichiarazione dei redditi 2016 fissata dal DPCM 26 luglio 2017.
Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarazione
Sono esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo del 2016, in quanto non soggetti al divieto di cumulo, i seguenti soggetti:
- titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- titolari di pensione di vecchiaia, poiché dal 1° gennaio 2001 tali pensioni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, totalmente cumulabile con i redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009 per effetto dell’articolo 19 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive, totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009;
- titolari di pensione o assegno di invalidità con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, tenendo conto che ai fini del computo sono utili anche contributi successivi alla decorrenza della pensione, se già utilizzati per la liquidazione di supplementi.
Per gli assegni di invalidità resta ferma l’applicazione delle riduzioni previste dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995, anche quando l’assegno è stato liquidato con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Pensionati soggetti all’obbligo di dichiarazione
Devono comunicare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2016 entro il 31 ottobre 2017 tutti i pensionati che non rientrano nei casi di esclusione sopra indicati.
Il documento richiama inoltre alcune situazioni particolari che incidono sull’applicazione del divieto di cumulo o sulla rilevanza dei redditi percepiti.
Situazioni particolari e redditi esclusi dal divieto di cumulo
Non sono assoggettati al divieto di cumulo, anche se in astratto rientrerebbero tra i soggetti interessati, i titolari di pensione di invalidità e assegno di invalidità che nel 2016 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.524,57, corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per quell’anno.
Sono altresì considerati irrilevanti ai fini del divieto di cumulo i seguenti redditi o indennità:
- redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promossi da enti locali o altre istituzioni pubbliche e private;
- indennità percepite per la funzione di giudice di pace;
- indennità e gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali ai sensi dell’articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL;
- indennità connesse a cariche pubbliche elettive, incluse quelle di presidenti e membri dei consigli regionali, parlamentari nazionali ed europei;
- indennità percepite dai giudici onorari aggregati ai sensi dell’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276;
- indennità percepite dai giudici tributari, ai sensi dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Criteri di determinazione dei redditi da dichiarare
I redditi da lavoro autonomo devono essere indicati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, ma al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d’impresa va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento.
Modalità di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione può essere presentata:
- tramite CAF e altri soggetti abilitati ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- in via telematica, accedendo con PIN dispositivo al sito www.inps.it, nella sezione Servizi on line per il cittadino, voce Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato.
Nel percorso telematico occorre selezionare la campagna di riferimento 2017, corrispondente alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2016.
Regime sanzionatorio per omissione della dichiarazione
Ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 503 del 1992, introdotto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, il pensionato che ometta di presentare la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo è tenuto a versare all’ente previdenziale una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui la dichiarazione si riferisce.
L’importo è prelevato dall’ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
Dichiarazione a preventivo per il 2017
Per l’anno 2017 il documento richiama la dichiarazione preventiva prevista dal comma 4-bis dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 503 del 1992, introdotto dalla legge n. 662 del 1996.
Le trattenute sulle quote di pensione non cumulabili con redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che il pensionato prevede di conseguire nell’anno.
Gli interessati devono quindi rilasciare all’ente previdenziale competente un’apposita dichiarazione secondo le modalità indicate per la presentazione telematica o tramite intermediari abilitati.
Le trattenute vengono poi conguagliate sulla base dei redditi effettivamente percepiti, da dichiarare entro il termine previsto per la dichiarazione IRPEF. Per il 2017, i pensionati soggetti al divieto di cumulo e che svolgano attività di lavoro autonomo devono comunicare il reddito previsto per l’anno; il conguaglio avverrà sulla dichiarazione a consuntivo resa nel 2018.
Acquisizione dei redditi dichiarati e modalità di compilazione
I redditi dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti tramite le procedure di ricostituzione della pensione secondo le modalità già in uso.
Sono tenuti a presentare la dichiarazione a consuntivo anche i pensionati la cui situazione reddituale preventiva non sia variata; analogamente, devono presentare la dichiarazione preventiva anche i pensionati la cui situazione reddituale dell’anno in corso sia rimasta invariata rispetto alla dichiarazione a consuntivo dell’anno precedente.
Per il solo soggetto titolare, i redditi non devono essere indicati come importo unico, ma per ciascuna tipologia di reddito devono essere riportati i periodi di lavoro effettuato, con un massimo di sei periodi per anno e i relativi importi. I periodi devono essere indicati in ordine cronologico e senza sovrapposizioni.
In caso di assenza di importi, per ogni tipologia di reddito richiesta devono essere obbligatoriamente indicati:
- periodo da = 01;
- periodo a = 12;
- importo = 0.
Pensionati iscritti alla Gestione dipendenti pubblici
Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera solo per i trattamenti pensionistici di inabilità.
Tali fattispecie comprendono:
- i trattamenti pensionistici privilegiati per i dipendenti della pubblica amministrazione;
- i trattamenti derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o relativa alle mansioni.
Il documento richiama inoltre il regime di cumulo dei trattamenti pensionistici di inabilità aventi decorrenza dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell’articolo 72, comma 2, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000. Per tali trattamenti:
- le quote di pensione diretta di anzianità, invalidità e assegni diretti di invalidità eccedenti il trattamento minimo sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70%;
- sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50%;
- nel caso di redditi da lavoro autonomo, le trattenute non possono comunque superare il 30% di tali redditi.
In sede di presentazione telematica dell’istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l’avvertenza che, in caso di attività lavorativa autonoma o dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione ai sensi dell’articolo 34 della legge n. 177/76.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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