Messaggio numero 4195 del 25-10-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che, ai fini dell’accesso all’Ape sociale e al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci, non viene meno lo stato di disoccupazione se dopo la fine della NASpI vi sono rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a 6 mesi o prestazioni di lavoro occasionale/voucher. Le sedi INPS devono riesaminare d’ufficio le domande respinte per rioccupazioni brevi, con effetti invariati sulla decorrenza del trattamento per il 2017.
Nuovo indirizzo interpretativo sullo stato di disoccupazione per Ape sociale e precoci
Nuovo indirizzo interpretativo sullo stato di disoccupazione per Ape sociale e lavoratori precoci
Il documento interviene sull’accertamento dello stato di disoccupazione richiesto per l’accesso ai benefici della riduzione del requisito contributivo per il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci e per l’indennità di Ape sociale. Viene introdotta una lettura più favorevole, alla luce di un nuovo parere ministeriale, con conseguenti effetti sulle domande già presentate e respinte.
Quadro normativo di riferimento
La Premessa richiama la Legge di Bilancio 2017, articolo 1, commi 179 e 199, lettera a), che individua tra i destinatari dei benefici i soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per:
- licenziamento, anche collettivo;
- dimissioni per giusta causa;
- risoluzione consensuale di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Per tali soggetti è inoltre richiesto che sia stata integralmente fruita la prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi, secondo quanto previsto dalla lett. a dell’art. 2 del d.P.C.M. n. 88 del 2017 e dalla lett. a dell’art. 3 del d.P.C.M. n. 87 del 2017.
Definizione dello stato di disoccupazione
I decreti attuativi precisano che lo stato di disoccupazione rilevante è quello definito dall’articolo 19, comma 1, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano telematicamente al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva concordate con il centro per l’impiego.
Le circolari INPS n. 99 e n. 100 del 2017 avevano già indicato che lo status di disoccupazione poteva essere accertato verificando la permanenza nelle liste di disoccupazione presso i centri per l’impiego.
Orientamento precedente e chiarimento dell’11 luglio 2017
Con il messaggio n. 2884 dell’11.07.2017, condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, era stato chiarito che lo stato di disoccupazione doveva essere mantenuto per tutto il periodo compreso tra la conclusione dell’intera prestazione di disoccupazione e l’accesso all’Ape sociale o alla pensione anticipata. In quella sede si precisava anche che il periodo successivo alla fruizione totale della prestazione non doveva essere interrotto da rioccupazioni di qualsivoglia durata.
Nuovo parere ministeriale del 13 ottobre 2017
In vista del primo monitoraggio, l’Istituto ha interpellato nuovamente il Ministero vigilante. Con nota n. 7214 del 13 ottobre 2017 il Ministero ha espresso un parere che introduce un’interpretazione più favorevole.
Il Ministero ha ritenuto condivisibile l’opzione interpretativa secondo cui, per i rapporti di lavoro subordinato, è applicabile l’articolo 19, comma 3, del D.lgs. n. 150 del 2015. Tale norma stabilisce che lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
Ne deriva che eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dopo la conclusione della prestazione di disoccupazione, non fanno venir meno lo stato di disoccupazione.
Prestazioni di lavoro occasionale e voucher
Il Ministero ha inoltre precisato che la prestazione di lavoro occasionale, anche se retribuita con voucher, può essere ricompresa nell’ambito applicativo dell’articolo 19, comma 3, del D.lgs. n. 150 del 2015. A sostegno di tale conclusione vengono richiamate:
- le concrete modalità di svolgimento della prestazione, caratterizzate dalla sottoposizione del prestatore al potere di direzione del datore di lavoro;
- l’articolo 54-bis, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017, secondo cui i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato.
Il documento precisa che restano riservate ulteriori istruzioni per altre tipologie di attività lavorativa, oggetto di approfondimenti in corso.
Nuove istruzioni operative per le sedi INPS
Alla luce del nuovo indirizzo interpretativo, le domande di certificazione presentate da soggetti che si trovano nello stato di disoccupazione ai sensi della lett. a dell’art. 2 del d.P.C.M. n. 88/2017 e dell’art. 3 del d.P.C.M. n. 87/2017 devono essere accolte, se sussistono gli altri requisiti di legge, anche quando nel periodo successivo alla conclusione della prestazione di disoccupazione siano presenti:
- prestazioni di lavoro occasionale retribuite con voucher;
- periodi di contribuzione riferiti a rapporti di lavoro subordinato che, singolarmente considerati, non superino i 6 mesi.
Le sedi INPS devono inoltre procedere al riesame d’ufficio delle domande di certificazione presentate dai soggetti in stato di disoccupazione, con particolare attenzione alle domande respinte per rioccupazioni di durata inferiore ai 6 mesi nel periodo successivo alla fruizione completa della prestazione di disoccupazione.
Liste di controllo e riesame delle domande
Per agevolare l’attività di riesame, sono state predisposte a livello centrale liste di controllo delle domande interessate, messe a disposizione delle Direzioni regionali secondo la rispettiva competenza territoriale. Le liste sono elaborate sulla base dei dati contributivi presenti nel casellario dei lavoratori attivi e includono, nel periodo di osservazione successivo al completamento della prestazione di disoccupazione, le domande con:
- periodi contributivi per lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi;
- voucher.
Dopo il riesame, le sedi devono istruire le nuove domande di riconoscimento delle condizioni di accesso ai benefici per i precoci e per l’Ape sociale secondo le indicazioni del messaggio.
Effetti sul trattamento e decorrenza
Il documento precisa che i criteri indicati non esonerano le sedi da ulteriori approfondimenti ritenuti necessari per verificare il diritto ai benefici.
Si chiarisce inoltre che i riesami non incidono sulla decorrenza del trattamento richiesto: per il 2017 la decorrenza resta agganciata alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni di legge.
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