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Messaggio

Messaggio numero 4170 del 24-10-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento consente, per le domande presentate dopo il 15 luglio 2017 e fino al 30 novembre 2017, di perfezionare il requisito contributivo minimo per l’Ape sociale totalizzando periodi assicurativi italiani ed esteri maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o convenzionati, in via di riesame delle istanze già istruite o da istruire.

Ape sociale: totalizzazione dei periodi assicurativi esteri nella seconda fase di monitoraggio

Ape sociale: totalizzazione dei periodi assicurativi esteri nella seconda fase di monitoraggio

Il documento chiarisce un’evoluzione interpretativa sul requisito contributivo minimo per l’accesso all’Ape sociale. Dopo una prima fase in cui non era consentito sommare i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, viene ora ammesso il perfezionamento del requisito mediante totalizzazione, limitatamente alla seconda fase di monitoraggio e nel rispetto delle risorse disponibili.

Quadro iniziale e orientamento precedente

Nella circolare n. 100 del 2017, in materia di valutazione del requisito contributivo minimo per l’accesso all’Ape sociale, era stato precisato che tale requisito non poteva essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o in Paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia.

Tale orientamento era stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella prima fase di applicazione della normativa.

Esito della prima fase e disponibilità di risorse

Il documento evidenzia che, all’esito della prima fase di applicazione della norma, collegata all’invio delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio 2017, la platea dei destinatari risulta presumibilmente inferiore rispetto a quella prevista. Di conseguenza, anche l’utilizzo delle risorse stanziate dovrebbe essere inferiore alle attese.

Base normativa per la seconda fase di monitoraggio

Viene richiamato l’art. 4, comma 3, del D.P.C.M. n. 88/2017, secondo cui:

  • le domande per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale presentate oltre il 15 luglio 2017 e il 31 marzo 2018, e comunque non oltre il 30 novembre di ciascun anno, sono prese in considerazione esclusivamente se, all’esito del monitoraggio di cui all’art. 11, residuano le necessarie risorse finanziarie.

Il documento colloca la seconda fase di monitoraggio nel periodo che termina il 30 novembre 2017.

Nuova possibilità di totalizzazione dei periodi esteri

Per favorire l’ingresso di potenziali beneficiari con contribuzione estera, inizialmente esclusi per difetto del requisito contributivo, viene stabilito che, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali espresso con nota del 6 ottobre 2017, prot. n. 6956, è possibile perfezionare il requisito contributivo minimo per l’Ape sociale totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri maturati in:

  • Paesi UE;
  • Svizzera;
  • SEE;
  • Paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia.

Questa apertura opera nella seconda fase di monitoraggio ed è collegata alla disponibilità delle risorse finanziarie residue.

Istruzione e riesame delle domande

Le domande di certificazione delle condizioni di accesso all’Ape sociale presentate dopo il 15 luglio 2017 devono essere:

  • istruite secondo il nuovo criterio;
  • oppure, se già istruite, riesaminate alla luce della possibilità di totalizzare i periodi assicurativi italiani ed esteri nei limiti indicati.

Il documento si chiude con la sottoscrizione del Direttore Generale, Gabriella Di Michele.

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