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Sentenza

Sentenza del 12/12/2019 n. 32627 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva annullato sanzioni e interessi relativi a una cartella di pagamento di Euro 1.816.138,01, emessa per l'omesso versamento della seconda rata di un condono fiscale. La contribuente sosteneva che il pagamento fosse tempestivo in virtù della proroga prevista dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45, e che, comunque, l'errore fosse scusabile per confusione normativa, affidamento incolpevole o forza maggiore derivante da temporanea illiquidità. L'Agenzia ha contestato l'applicabilità di tali giustificazioni e la motivazione della CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha stabilito che la disciplina agevolativa non può essere utilizzata per definire rate insolute di una precedente istanza di condono e che la proroga invocata non era applicabile. Ha inoltre escluso che potessero essere riconosciute d'ufficio l'incertezza normativa, l'affidamento del contribuente o la forza maggiore, anche perché tali circostanze non erano state adeguatamente dedotte e provate dalla società. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato respinto il ricorso originario della A.R. s.p.a. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate Euro 10.000,00 per il giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, artt. 8, 9 e 9-bis

    La disciplina del condono fiscale consente la definizione agevolata alle condizioni previste dalla legge, ma non permette di utilizzare un nuovo condono per regolarizzare rate rimaste insolute di una precedente istanza di definizione.

  • Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 45

    La disposizione, pur modificando la disciplina del condono, non è applicabile alle rate insolute di una precedente domanda di definizione agevolata.

  • Decreto legislativo n. 472 del 1997, art. 6

    L'esenzione dalle sanzioni per errore incolpevole richiede che l'errore sia effettivamente dedotto dalla parte e adeguatamente dimostrato; il giudice non può riconoscerla d'ufficio sulla base di considerazioni generiche.

  • Decreto legislativo n. 546 del 1992, art. 8

    La disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza non può fondarsi su una generica difficoltà interpretativa, soprattutto quando la questione riguarda l'ammissibilità di un doppio condono.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10

    La tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente non opera quando il comportamento richiesto contrasta con una disciplina tributaria inderogabile e la questione non è stata tempestivamente dedotta e provata.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la controversia nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Una proroga o una nuova definizione agevolata non può normalmente essere invocata per sanare rate non pagate di una precedente istanza di condono, salvo un'espressa previsione normativa.
  • L'errore sulla portata della normativa tributaria non esclude automaticamente sanzioni e interessi: il contribuente deve allegare e provare specificamente l'errore incolpevole o l'obiettiva incertezza normativa.
  • Il giudice tributario non può riconoscere d'ufficio cause di esenzione da sanzioni fondate su errore, affidamento o forza maggiore se tali circostanze non sono state dedotte dalla parte e supportate da elementi concreti.
  • La temporanea difficoltà finanziaria o illiquidità, di regola, non costituisce forza maggiore idonea a giustificare il mancato pagamento di un tributo, se non viene dimostrata una situazione imprevedibile e assolutamente impeditiva.
  • Il principio di tutela dell'affidamento non prevale sulla chiara e inderogabile disciplina tributaria, in particolare quando si pretende di applicare un condono a un precedente condono.

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