Sentenza del 17/06/2019 n. 417 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Interessi - Obbligazione - Accessorietà - Autonomia dall'obbligazione relativa all'imposta - Prescrizione - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato una cartella relativa a euro 16.132,39 per interessi di sospensione, maturati a seguito della sospensione giudiziale degli effetti esecutivi di una precedente cartella. L'Amministrazione sosteneva che la cartella fosse stata correttamente notificata, che la sentenza di primo grado fosse viziata e, soprattutto, che il credito per gli interessi fosse soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, poiché richiesto in un'unica soluzione e collegato all'obbligazione tributaria principale. Il contribuente ha chiesto la conferma dell'annullamento, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento della cartella. Ha stabilito che l'obbligazione per gli interessi, pur essendo accessoria all'imposta nella fase genetica, diventa autonoma una volta sorta e deve essere assoggettata alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. Il termine decorreva dalla revoca della sospensione, avvenuta il 21 novembre 2007, o comunque dalla decisione conclusiva del giudizio; la cartella, notificata l'8 settembre 2016, era quindi tardiva. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate per la novità e complessità della materia.
Norme richiamate
Art. 2948, n. 4, codice civile
prescrizione quinquennale
Gli interessi già maturati costituiscono un'obbligazione autonoma rispetto al tributo principale e il relativo diritto alla riscossione si prescrive in cinque anni.
Art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.
La norma stabilisce il termine quinquennale per la riscossione delle sanzioni e conferma, secondo la sentenza, la prevalenza del termine speciale rispetto a quello ordinario decennale.
Art. 47, comma 8-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato quale fondamento dell'obbligazione relativa agli interessi conseguenti alla sospensione degli effetti esecutivi durante il giudizio tributario.
Art. 39, d.P.R. n. 602 del 1973
È indicato dall'Amministrazione quale ulteriore base normativa della pretesa relativa agli interessi di sospensione.
Cass. civ., sez. V, sentenza n. 5954 del 14 marzo 2007
anche in materia tributaria l'obbligazione relativa agli interessi è legata da un vincolo di accessorietà all'obbligazione principale solo nel momento genetico, ma, una volta sorta, è autonoma
Il principio affermato dalla Corte di cassazione è stato applicato per ritenere soggetti alla prescrizione quinquennale gli interessi tributari già maturati.
Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 17248 del 13 luglio 2017
È richiamata per ritenere valida, nel caso concreto, la notifica della cartella effettuata mediante invio diretto da parte dell'agente della riscossione.
Massime di principio
- Gli interessi tributari, una volta maturati, sono autonomi rispetto al debito d'imposta: il fatto che siano accessori nel momento in cui sorgono non comporta automaticamente l'applicazione dello stesso termine prescrizionale del tributo principale.
- Per gli interessi già maturati opera, in linea generale, il termine quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c., anche quando siano richiesti in un'unica soluzione e non mediante pagamenti periodici.
- Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'Amministrazione può concretamente esigere gli interessi, nel caso specifico dalla revoca della sospensione o dalla definizione del giudizio che rende nuovamente esigibile il debito.
- Prima di valutare la prescrizione occorre verificare eventuali atti interruttivi validamente notificati e periodi di sospensione del decorso del termine.
- La prescrizione degli interessi può essere diversa da quella applicabile al tributo principale e deve essere analizzata separatamente, voce per voce, nella cartella di pagamento.
- La notifica valida della cartella non sana l'intervenuta prescrizione del credito: se il termine quinquennale è già decorso senza atti interruttivi, la pretesa per gli interessi non può essere validamente riscossa.
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