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Risoluzione

Risoluzione n. 87 del 14/09/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce come gestire un credito da maggiorazione Ires "Robin Tax" maturato in un periodo precedente, quando il contribuente non è più soggetto all’addizionale nel periodo d’imposta successivo. Viene distinto il caso in cui il credito sia utilizzato come eccedenza ordinaria nel quadro RX da quello in cui si voglia mantenerne la disponibilità per una futura compensazione con la Robin Tax nel quadro RQ.

Robin Tax: trattamento delle eccedenze pregresse e compilazione UNICO

Maggiorazione Ires "Robin Tax" e trattamento delle eccedenze

La risoluzione n. 87/E del 14 settembre 2012 affronta la corretta compilazione della dichiarazione UNICO in relazione a un’eccedenza a credito derivante dalla maggiorazione Ires prevista dall’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nota come "Robin Tax". Il chiarimento riguarda il caso di una società che nel periodo d’imposta 2010 era soggetta alla maggiorazione, ma nel 2011 non possiede più i requisiti per esservi assoggettata.

Quesito del contribuente

Il contribuente aveva esposto l’eccedenza a credito nella sezione XI-A del quadro RQ, rigo RQ43, colonna 13, nella dichiarazione UNICO 2011 Società di capitali. Per il 2011, non essendo più soggetto alla Robin Tax, chiede se tale credito debba essere riportato nella sezione II del quadro RX, dedicata ai crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione, oppure se debba continuare a essere indicato nel quadro RQ della dichiarazione relativa al 2011.

Funzione del quadro RX

L’Agenzia precisa che la sezione II del quadro RX è destinata esclusivamente alla gestione di eccedenze e crediti del periodo d’imposta precedente che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, così da consentirne l’utilizzo tramite dichiarazione. Una volta indicati nel quadro RX, tali importi possono essere:

  • richiesti a rimborso;
  • compensati "orizzontalmente" ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione;
  • ceduti ai fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla consolidante nell’ambito della tassazione di gruppo.

Possibile utilizzo dell’eccedenza come credito ordinario

Se il contribuente intende utilizzare l’eccedenza a credito maturata nel periodo precedente in uno dei modi ordinari sopra indicati, può legittimamente riportarla nella sezione II del quadro RX. In tale ipotesi non è necessario compilare la sezione XI-A del quadro RQ.

Possibile mantenimento del credito per future compensazioni con la Robin Tax

Se invece il contribuente prevede di tornare ad essere soggetto alla maggiorazione nei periodi d’imposta successivi e vuole conservare la possibilità di scomputare il credito da eventuali debiti futuri di Robin Tax, può continuare a indicare l’eccedenza nella sezione XI-A del quadro RQ. In questo caso:

  • non deve essere barrata la casella "Addizionale Ires" nel frontespizio, poiché per l’anno dichiarato il contribuente non è comunque assoggettato alla maggiorazione;
  • devono essere compilate solo le colonne 15 (Eccedenza precedente dichiarazione), 16 (eventuale eccedenza compensata nel mod. F24) e 19 (Imposta a credito) del rigo RQ43;
  • l’importo indicato nella colonna 19 deve essere riportato nell’apposito rigo della prima sezione del quadro RX del modello UNICO 2012 Società di capitali.

Principio conclusivo

La risoluzione distingue quindi due percorsi alternativi: da un lato, l’inserimento del credito nel quadro RX per il suo utilizzo come eccedenza ordinaria; dall’altro, il mantenimento nel quadro RQ per preservarne la futura utilizzabilità in compensazione con una eventuale nuova maggiorazione "Robin Tax".

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