L.R. Toscana 28/2023
Divieti per i minori in materia di prevenzione della ludopatia. Modifiche alla l.r. 57/2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale introduce nella l.r. 57/2013 il divieto per i minori di 18 anni di utilizzare apparecchi e congegni che distribuiscono tagliandi, con sanzione amministrativa da 25 a 500 euro per la violazione. Il divieto e la sanzione si applicano solo dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dalla legge regionale.
Divieto per i minori di usare apparecchi che distribuiscono tagliandi e relativa sanzione
Divieto per i minori di utilizzare apparecchi che distribuiscono tagliandi
La legge regionale della Toscana interviene sulla l.r. 57/2013 in materia di gioco consapevole e prevenzione della ludopatia, introducendo un divieto specifico rivolto ai minori di anni diciotto. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale e si applica agli apparecchi e congegni che rilasciano tagliandi immediatamente dopo la partita.
Ambito del divieto
È vietato consentire ai minori di 18 anni l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici:
- attivabili con moneta, gettone o altri strumenti elettronici di pagamento;
- che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente al termine della partita.
Il divieto è costruito come misura di prevenzione della ludopatia e riguarda la concreta possibilità di accesso dei minori a tali dispositivi.
Sanzioni amministrative
L’inosservanza del divieto comporta una sanzione amministrativa pecuniaria:
- da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro.
La disciplina sanzionatoria è collegata espressamente alla violazione del divieto introdotto dall’articolo 4-bis della l.r. 57/2013.
Regolamento attuativo e modalità operative
La legge demanda al regolamento previsto dall’articolo 15 della l.r. 57/2013 la definizione delle modalità di attuazione del divieto. Il regolamento deve quindi precisare gli aspetti applicativi della misura, ferma restando la sanzione prevista per la sua violazione.
Decorrenza e regime temporale
Il divieto e la correlata sanzione non operano immediatamente con la sola entrata in vigore della legge, ma si applicano solo:
- dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione del divieto.
Pertanto, fino a tale momento la nuova disciplina non è applicabile in concreto.
Profili finanziari
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 18 lug 2023L.R. Toscana 27/2023
- Legge · 20 lug 2023L.R. Toscana 29/2023
- Legge · 31 lug 2023L.R. Toscana 34/2023
- Legge · 31 lug 2023L.R. Toscana 33/2023
- Legge · 31 lug 2023L.R. Toscana 32/2023
- Legge · 31 lug 2023L.R. Toscana 31/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →