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Legge

L.R. Toscana 28/2023

Divieti per i minori in materia di prevenzione della ludopatia. Modifiche alla l.r. 57/2013.

Normativa regionaleL.R. Toscana 28/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale introduce nella l.r. 57/2013 il divieto per i minori di 18 anni di utilizzare apparecchi e congegni che distribuiscono tagliandi, con sanzione amministrativa da 25 a 500 euro per la violazione. Il divieto e la sanzione si applicano solo dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dalla legge regionale.

Divieto per i minori di usare apparecchi che distribuiscono tagliandi e relativa sanzione

Divieto per i minori di utilizzare apparecchi che distribuiscono tagliandi

La legge regionale della Toscana interviene sulla l.r. 57/2013 in materia di gioco consapevole e prevenzione della ludopatia, introducendo un divieto specifico rivolto ai minori di anni diciotto. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale e si applica agli apparecchi e congegni che rilasciano tagliandi immediatamente dopo la partita.

Ambito del divieto

È vietato consentire ai minori di 18 anni l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici:

  • attivabili con moneta, gettone o altri strumenti elettronici di pagamento;
  • che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente al termine della partita.

Il divieto è costruito come misura di prevenzione della ludopatia e riguarda la concreta possibilità di accesso dei minori a tali dispositivi.

Sanzioni amministrative

L’inosservanza del divieto comporta una sanzione amministrativa pecuniaria:

  • da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro.

La disciplina sanzionatoria è collegata espressamente alla violazione del divieto introdotto dall’articolo 4-bis della l.r. 57/2013.

Regolamento attuativo e modalità operative

La legge demanda al regolamento previsto dall’articolo 15 della l.r. 57/2013 la definizione delle modalità di attuazione del divieto. Il regolamento deve quindi precisare gli aspetti applicativi della misura, ferma restando la sanzione prevista per la sua violazione.

Decorrenza e regime temporale

Il divieto e la correlata sanzione non operano immediatamente con la sola entrata in vigore della legge, ma si applicano solo:

  • dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione del divieto.

Pertanto, fino a tale momento la nuova disciplina non è applicabile in concreto.

Profili finanziari

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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