L.R. Toscana 31/2023
Disciplina delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia ambientale. Costituzione, in via transitoria, di ufficio comune per l’esercizio associato delle funzioni provinciali e della Città metropolitana di Firenze in materia di bonifica dei siti inquinati. Modifiche alla l.r. 25/1998, alla l.r. 30/2009 e alla l.r. 22/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza, in Toscana, le funzioni ambientali provinciali e della Città metropolitana di Firenze, soprattutto in materia di rifiuti e bonifiche, e istituisce fino al 31 dicembre 2024 un ufficio comune transitorio per l’esercizio associato di alcune funzioni. Prevede il subentro nei procedimenti in corso, il coordinamento con ARPAT e il Tavolo tecnico, modifica la l.r. 25/1998 e la l.r. 30/2009, e abroga una disposizione della l.r. 22/2015.
Disciplina delle funzioni ambientali di province e Città metropolitana di Firenze e ufficio comune transitorio per la bonifica dei siti inquinati
Disciplina delle funzioni ambientali di province e Città metropolitana di Firenze
La legge regionale Toscana 31 luglio 2023, n. 31 riordina le competenze amministrative in materia ambientale attribuite alle province e alla Città metropolitana di Firenze, con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati. Introduce inoltre una disciplina transitoria per l’esercizio associato di alcune funzioni tramite un ufficio comune.
Competenze regionali, provinciali e della Città metropolitana
La Regione conserva le funzioni di indirizzo e quelle non trasferite, mentre alle province e alla Città metropolitana di Firenze sono ricondotte le funzioni amministrative provinciali previste dalla parte IV del d.lgs. 152/2006. In particolare, la disciplina aggiornata attribuisce a tali enti:
- controlli periodici sulle attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti, con accertamento delle violazioni della parte IV del d.lgs. 152/2006;
- controlli sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi disciplinati dal d.lgs. 99/1992;
- verifica dei requisiti per le procedure semplificate ex artt. 214, 215 e 216 d.lgs. 152/2006;
- funzioni e compiti dell’art. 242 d.lgs. 152/2006 in materia di bonifica;
- controllo, verifica, monitoraggio e certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell’art. 248 d.lgs. 152/2006;
- identificazione dei responsabili dell’inquinamento ai sensi degli artt. 244, comma 2, e 245 d.lgs. 152/2006.
Vigilanza, controllo e supporto tecnico di ARPAT
Le province e la Città metropolitana, oppure l’ufficio comune quando costituito, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo avvalendosi dell’ARPAT, nel rispetto della l.r. 30/2009. La legge amplia inoltre il perimetro delle attività istituzionali dell’ARPAT, includendovi espressamente anche il supporto alla Regione, alle province e alla Città metropolitana di Firenze.
Ufficio comune transitorio per la bonifica dei siti inquinati
Fino al 31 dicembre 2024 la Regione, le province e la Città metropolitana di Firenze possono costituire un ufficio comune per l’esercizio associato delle funzioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell’art. 6, comma 1 bis, della l.r. 25/1998. L’ufficio opera sulla base di una convenzione allegata alla legge e la Regione individua l’ufficio regionale che svolge le funzioni convenute. È possibile assegnare personale comandato dagli enti territoriali coinvolti.
Effetti sui procedimenti in corso e coordinamento transitorio
Per le funzioni in materia di bonifica, le province e la Città metropolitana subentrano nei procedimenti in corso e convalidano gli atti già adottati dalla Regione alla data di entrata in vigore della legge, in applicazione del principio di conservazione dell’attività amministrativa. È inoltre istituito fino al 31 dicembre 2024 un Tavolo tecnico regionale per coordinare il trasferimento dei procedimenti, la convalida degli atti e il funzionamento degli uffici provinciali.
Aspetti organizzativi e finanziari
Gli atti dell’ufficio comune sono imputati all’ente territorialmente competente. Gli enti che sottoscrivono la convenzione si avvalgono del patrocinio e della consulenza dell’Avvocatura regionale per la durata della convenzione. I componenti del Tavolo tecnico non percepiscono indennità, gettoni o rimborsi spese. La legge dichiara infine la neutralità finanziaria, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Modifiche e abrogazioni
La legge modifica la l.r. 25/1998, la l.r. 30/2009 e abroga il numero 1) della lettera d) del comma 1 dell’art. 2 della l.r. 22/2015. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 31 lug 2023L.R. Toscana 32/2023
- Legge · 31 lug 2023L.R. Toscana 33/2023
- Legge · 31 lug 2023L.R. Toscana 34/2023
- Legge · 2 ago 2023L.R. Toscana 37/2023
- Legge · 2 ago 2023L.R. Toscana 36/2023
- Legge · 2 ago 2023L.R. Toscana 35/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →