L.R. Toscana 29/2023
Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna e coordina numerose norme regionali toscane in materia istituzionale, personale, sanità, ambiente, agricoltura, cultura, lavoro e semplificazione. Interviene soprattutto con rinvii aggiornati, modifiche terminologiche e alcune abrogazioni. Contiene norme transitorie su farmacie e chiarimenti interpretativi su sanzioni e oneri di rivalsa. Nessuna disciplina temporanea generale, salvo i casi espressamente previsti.
Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023
Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023
La legge regionale Toscana 20 luglio 2023, n. 29 interviene in modo diffuso su numerose fonti regionali per aggiornare rinvii normativi, adeguare terminologia e riorganizzare singole discipline settoriali. Il provvedimento opera esclusivamente per l’ordinamento della Regione Toscana e, per le parti sostitutive o transitorie, incide sulle norme regionali richiamate.
Affari istituzionali e partecipazioni regionali
Vengono aggiornati i riferimenti contenuti nella disciplina regionale sulla partecipazione della Regione a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato. I rinvii alla previgente legge regionale di programmazione del 1999 sono sostituiti dal richiamo alle disposizioni della l.r. 1/2015 in materia di programmazione economica e finanziaria e procedure contabili. Lo stesso aggiornamento riguarda costituzione, adesione, recesso, partecipazione, dismissione e variazione delle partecipazioni.
Sempre in ambito istituzionale, la disciplina sulle autonomie locali viene allineata ai dati del censimento della popolazione 2021, sostituendo il precedente riferimento al censimento 2011 per:
- dimensione territoriale adeguata dei comuni;
- obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali;
- verifica dell’effettività dell’esercizio associato e revoca dei contributi.
È inoltre sostituito l’allegato A della l.r. 68/2011.
Agricoltura: foreste, viticoltura e agricoltura sociale
Foreste
Nella legge forestale toscana è corretto un rinvio interno in materia di autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli. È inoltre spostato l’articolo sul materiale forestale di propagazione nel capo III del titolo V della l.r. 39/2000, come primo articolo del capo.
Viticoltura
La materia vitivinicola è oggetto di più interventi:
- è abrogato l’articolo 20 della l.r. 68/2012;
- è ridefinita la nozione di “superficie vitata”, che viene allineata alla normativa unionale e deve risultare registrata nello schedario viticolo come poligono;
- è aggiornato il rinvio al decreto ministeriale nazionale in tema di sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- sono apportate modifiche alla disciplina della gestione del potenziale viticolo, con abrogazione di una lettera, proroga al termine della seconda campagna viticola successiva per una specifica scadenza e inserimento della possibilità di costituire una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche;
- è corretto un rinvio numerico relativo alle disposizioni sulle autorizzazioni.
Agricoltura sociale
Per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale, la Regione precisa i requisiti di competenza professionale: è necessario aver maturato un’esperienza pratica triennale già al momento della domanda oppure possedere un attestato di qualificazione regionale di operatore di fattoria sociale, conseguito in corsi organizzati o riconosciuti da Regione Toscana o da altre regioni e province autonome, in coerenza con la legge statale n. 141/2015.
Ambiente e difesa del suolo
In materia di qualità dell’aria, l’interpretazione autentica dell’articolo 1-bis, comma 4, della l.r. 74/2019 chiarisce che la Regione ha diritto di recuperare dai comuni inadempienti, riconosciuti responsabili dell’infrazione, gli oneri che abbia anticipato o comunque sostenuto oltre la propria quota di responsabilità, anche mediante compensazione secondo la normativa vigente.
Per la difesa del suolo, si stabilisce in via interpretativa che la Regione è autorità competente all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del d.lgs. 152/2006, inclusa quella per violazione degli obblighi di installazione, manutenzione e trasmissione dei dati dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d’acqua.
Attività produttive e commercio
Nella disciplina del commercio viene esclusa la soggezione ai requisiti comunali per l’attività svolta all’interno di quartieri fieristici o di spazi fieristici, che viene quindi ricondotta tra le attività non soggette a tali requisiti.
Cultura e rievocazioni storiche
La legge aggiorna il preambolo della disciplina sulle rievocazioni storiche regionali, richiamando la l.r. 46/2015 e valorizzando il Capodanno dell’Annunciazione del 25 marzo come ricorrenza istituzionale e come manifestazione di memoria collettiva. Il Capodanno dell’Annunciazione è inserito di diritto nel calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana. È anche eliminato un richiamo non più necessario nelle disposizioni di attuazione.
Lavoro e tirocini
Nella disciplina regionale sui tirocini, tra i destinatari vengono inclusi gli stranieri beneficiari delle misure di protezione temporanea disposte ai sensi del d.lgs. 85/2003.
Organizzazione regionale e personale
La parte più ampia della legge aggiorna il testo unico sull’organizzazione e il personale regionale per adeguarlo al nuovo sistema di classificazione per aree e per riformare la programmazione del personale e delle azioni positive.
Classificazione del personale e accesso
Sono sostituiti i riferimenti alle vecchie categorie con quelli alle nuove aree:
- categoria A → area degli operatori;
- categoria B → area degli operatori esperti;
- categoria C → area degli istruttori;
- categoria D → area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.
È aggiornato anche il riferimento alla “posizione organizzativa”, ora “posizione di elevata qualificazione”.
Piano dei fabbisogni di personale
La Giunta regionale, su proposta del Direttore generale, approva nell’ambito degli atti di programmazione generale il piano triennale dei fabbisogni di personale. Il direttore competente in materia di personale definisce annualmente con proprio atto le modalità attuative del piano.
Reclutamento, titoli e selezioni
La disciplina del reclutamento e dei titoli di studio viene adattata alle nuove aree professionali. Per la copertura di posti disponibili mediante selezione è previsto che possano essere richiesti anche eventuali ulteriori adempimenti necessari, in termini non meglio specificati dalla legge. La disciplina delle graduatorie delle selezioni pubbliche e della mobilità sostituisce il termine “categoria” con “area”.
Azioni positive e pari opportunità
L’atto sostituisce il “piano delle azioni positive” con la “programmazione delle azioni positive”. Tale programmazione:
- ha durata triennale;
- è aggiornata annualmente in coerenza con la programmazione della prestazione organizzativa.
La direzione competente predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione delle azioni positive, che sostituisce il precedente “rapporto”.
Strutture di supporto e dirigenti
Le disposizioni sul responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo e agli organismi politici del Consiglio regionale vengono adeguate al riferimento all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Analogamente, i richiami alla categoria D sono sostituiti dal riferimento alla medesima area nei rapporti di lavoro di tali responsabili.
Personale giornalista
Sono abrogate alcune disposizioni della l.r. 69/2020 relative all’inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato e al fondo salario accessorio del personale del comparto.
Sanzioni amministrative e procedimenti
La legge regionale sulle sanzioni amministrative viene aggiornata sotto più profili.
È precisato l’ambito delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione in materia sanzionatoria, che comprendono le infrazioni:
- ascrivibili solidalmente all’ente competente all’applicazione delle sanzioni;
- nelle materie di propria competenza;
- nelle materie individuate ai sensi delle norme sui principi generali.
È abrogato l’archivio regionale dei trasgressori e sono soppressi gli articoli sulla gestione transitoria e sulla decorrenza del conferimento. È inoltre sostituita la disciplina sul trattamento dei dati personali, con rinvio al GDPR.
Sul piano procedurale:
- nel processo verbale di accertamento vanno indicati anche il codice fiscale del trasgressore oltre alle generalità;
- se la notifica avviene via PEC, si applicano le modalità del codice di procedura civile e del Codice dell’amministrazione digitale;
- il pagamento in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio pecuniario anche se sono stati presentati scritti difensivi, e, nei casi previsti, anche il procedimento per le sanzioni accessorie.
Sanità, welfare e coesione sociale
Farmaceutica
Per l’apertura delle farmacie istituite ai sensi della normativa statale, di quelle prelate dai comuni e di quelle da trasferire per decentramento, è fissato il termine di dodici mesi dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento regionale di assegnazione, pena la decadenza dall’assegnazione. La regola si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della modifica.
Nei controlli sull’erogazione dell’assistenza farmaceutica, viene aggiornato il riferimento alle ricette dematerializzate e, per quanto ancora in uso, alla ricetta cartacea.
Servizio sanitario regionale e IRCCS
La disciplina del servizio sanitario regionale è ampiamente riorganizzata, soprattutto per gli IRCCS e per il fascicolo sanitario elettronico.
Per gli IRCCS di diritto pubblico non trasformati in fondazioni:
- è ridenominata la rubrica del capo IV bis;
- è precisata la disciplina degli organi;
- il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Ministro della salute, e, se l’IRCCS deriva dalla trasformazione di un’azienda ospedaliero-universitaria, previa intesa con il rettore;
- il direttore generale adotta lo schema di regolamento di organizzazione, assicura coerenza gestionale con indirizzi e programmi e ha la rappresentanza legale dell’istituto;
- il direttore scientifico ha incarico esclusivo di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, con compenso non superiore a quello del direttore generale;
- i componenti del collegio sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori legali o essere funzionari del MEF con almeno tre anni di specifica esperienza;
- l’organizzazione è disciplinata da regolamento approvato dalla Giunta regionale e dal Ministero della salute entro quaranta giorni dal ricevimento.
È abrogata la disciplina speciale per le fondazioni pubbliche.
Per la formazione continua sanitaria, la commissione competente formula proposte e pareri su programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema formativo, criteri di accreditamento degli eventi e dei provider ECM, qualità delle metodologie formative e formazione multiprofessionale. Sono soppressi alcuni commi non più coerenti e sostituiti i riferimenti ad agenzie formative con quelli ai provider ECM.
Per gli incarichi di struttura complessa, il direttore generale conferisce l’incarico al candidato che ha ottenuto il miglior punteggio.
Sono aggiornate anche le norme sui presìdi sanitari e socio-sanitari ad alta integrazione, con rinvio alla disciplina autorizzativa e di accreditamento vigente.
Fascicolo sanitario elettronico
Il fascicolo sanitario elettronico è definito come l’insieme dei dati e documenti digitali sanitari e sociosanitari, riferiti anche a prestazioni fuori dal SSN. È istituito per finalità di diagnosi, cura, riabilitazione, prevenzione, profilassi internazionale, studio e ricerca scientifica, programmazione sanitaria e verifica della qualità delle cure.
Sono previsti, tra l’altro:
- accesso del cittadino ai servizi sanitari online;
- dossier farmaceutico come parte specifica del FSE;
- accesso e consultazione tramite gli strumenti del Codice dell’amministrazione digitale;
- alimentazione continuativa da parte dei soggetti che prendono in cura l’assistito e, su iniziativa di quest’ultimo, con i dati in suo possesso;
- competenza della Giunta regionale nell’individuare dati/documenti integrativi e misure tecniche operative;
- consultazione per finalità di cura subordinata al consenso dell’assistito, senza pregiudizio del diritto alla prestazione sanitaria;
- accesso in emergenza secondo il d.p.c.m. 178/2015;
- uso di dati non identificativi da parte della Regione per prevenzione e profilassi internazionale.
Emergenza-urgenza e bioetica
Nel sistema di allarme sanitario, le richieste di intervento confluiscono nelle centrali operative territoriali delle aziende USL tramite il numero unico di emergenza europeo 112.
La disciplina regionale di bioetica viene aggiornata:
- i comitati per l’etica nella clinica sostituiscono i precedenti comitati per l’etica clinica;
- sono previsti i comitati etici per la sperimentazione clinica, costituiti dalla Giunta regionale in quattro comitati territoriali secondo il decreto ministeriale del 26 gennaio 2023;
- la Giunta determina indennità, rimborsi e tariffe a carico del promotore per le attività non direttamente riconducibili a sperimentazioni cliniche e studi di cui al regolamento UE n. 536/2014;
- il nucleo di supporto alle attività regionali di bioetica e sperimentazione clinica viene adattato alla nuova articolazione dei comitati e riceve anche funzioni di segreteria amministrativa e scientifica della Commissione regionale di bioetica.
È inoltre modificata la disciplina transitoria del passaggio dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer ad Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS, con termini di 60 giorni per lo schema di regolamento e richiesta delle designazioni, e di 40 giorni per l’approvazione da parte della Giunta e del Ministero.
Servizi sociali e disabilità
La l.r. 41/2005 viene aggiornata in senso terminologico, sostituendo ripetutamente il termine “disabili” con formule più corrette come “persone con disabilità” o “con disabilità”, senza alterare la struttura generale del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico
La semplificazione delle certificazioni sanitarie è estesa espressamente anche al contesto prescolastico e ai servizi educativi per la prima infanzia.
Radiazioni ionizzanti
Per la Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti è prevista la nomina di un supplente per ciascun componente, chiamato a partecipare in caso di assenza o impedimento del titolare.
Norme finali e finanziarie
La legge reca una clausola di neutralità finanziaria: dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Regime di attualità della legge
La legge non è da considerarsi obsoleta: è una legge di manutenzione ordinaria e coordinamento, ancora utile per la disciplina regionale vigente in Toscana. Sono però presenti singole disposizioni ormai superate solo in quanto abrogano o sostituiscono norme precedenti, mentre le nuove regole su personale, sanità, farmacia, FSE, sanzioni e agricoltura restano attualmente significative.
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