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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11576/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per violenza privata aggravata (avevano costretto il venditore ambulante Giorgio Caccamo a spostarsi, trainandone l'autoveicolo e occupandone il posto). Hanno articolato tre motivi: (1) contraddittorietà e manifesta illogicità per essersi la sentenza basata esclusivamente sulla deposizione della parte offesa non riscontrata da altri elementi; (2) violazione dell'art. 62-bis c.p. per la negazione delle circostanze attenuanti generiche sulla base di precedenti penali ormai molto remoti; (3) estinzione del reato per prescrizione già intervenuta prima della pronuncia della sentenza di secondo grado.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo inammissibile (divieto di rivalutazione del materiale probatorio in sede di Cassazione). Ha invece accolto il terzo motivo: il reato, commesso il 15 febbraio 2015, aveva un termine massimo di prescrizione pari a 7 anni e 6 mesi (artt. 157 e 161 c.p.); considerata la sospensione complessiva di 281 giorni intervenuta nei precedenti gradi, la prescrizione è decorso il 29 maggio 2023, ossia prima della sentenza di appello. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione, rilevando la violazione dell'art. 129, comma 1, c.p.p. (dovere della Corte d'appello di rilevare d'ufficio la prescrizione). Non risultando applicabili le cause di proscioglimento del comma 2 dell'art. 129, la declaratoria di estinzione opera. Il ricorso è stato però rigettato quanto agli effetti civili: la pretesa risarcitoria della parte civile resta operante ai sensi dell'art. 578, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche; i ricorrenti contestavano la negazione delle attenuanti per effetto dei loro precedenti penali ritenuti irrilevanti per la loro remota antichità. La Cassazione non ha ravvisato spazio per una rivalutazione probatoria su questo punto in sede di legittimità.

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce il termine della prescrizione per i reati in relazione alla pena edittale; è stato utilizzato insieme all'art.161 c.p. per determinare il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) applicabile al reato contestato.

  • art. 161 cod. pen.

    Complementare all'art.157 per il calcolo del termine di prescrizione; usato per determinare la durata massima della prescrizione estrema per il reato commesso.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Comma 1 impone alla Corte territoriale di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione. La violazione di tale obbligo da parte della Corte d'appello è stata ritenuta dalla Cassazione motivo di annullamento limitato agli effetti penali. Il comma 2 prevede ipotesi in cui la sentenza non debba essere annullata nonostante la prescrizione; la Corte ha ritenuto non sussistenti tali cause.

  • art. 578, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'annullamento della sentenza per estinzione del reato non necessariamente preclude la prosecuzione dell'azione civile; dunque la pronuncia ha mantenuto ferma la responsabilità civile e il risarcimento liquidato o la possibilità per la parte civile di agire.

Massime di principio

  • La Cassazione non è competente a rivalutare in fatto la credibilità delle prove e delle testimonianze: i motivi che si risolvono in una mera critica della valutazione probatoria sono inammissibili.
  • Se il reato è estinto per prescrizione al momento della decisione di merito, il giudice d'ufficio (anche la Corte d'appello) deve rilevarlo e la sentenza penale va annullata per gli effetti penali.
  • Il calcolo della prescrizione richiede attenzione alla data di consumazione del reato, alla durata massima prevista dalla legge e alle eventuali sospensioni intervenute nei procedimenti; le sospensioni diminuiscono il computo e possono portare all'estinzione prima della sentenza.
  • L'annullamento per prescrizione riguarda gli effetti penali, ma non cancella automaticamente le pretese civili della parte offesa: l'azione civile può essere mantenuta o proseguita (art. 578 c.p.p.).
  • Per contrastare efficacemente una condanna in appello o in Cassazione su base prescrizionale, la difesa deve fornire all'atto opportuni calcoli e documentazione sulle sospensioni e sulle date rilevanti; è strategico segnalare tempestivamente la prescrizione.
  • Le contestazioni relative alla negazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) richiedono una valutazione di merito sulle risultanze processuali; in Cassazione tali censure sono spesso inammissibili se mirano a riesaminare i fatti.
  • Il giudice di merito che ometta di rilevare d'ufficio la prescrizione incorre in vizio procedurale che, se non sanato da situazioni previste dall'art.129(2), determina l'annullamento limitato agli effetti penali.

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