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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 95 del 23/03/2023

Provvedimento del 23 marzo 2023

Garante Privacy95

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo presentato contro la testata giornalistica online Paesenews.it per la pubblicazione di articoli relativi a un’indagine penale che coinvolgeva il reclamante. Quest’ultimo lamentava la diffusione di dati personali, del contenuto di un decreto di perquisizione e di intercettazioni, in asserita violazione della disciplina privacy e delle Regole deontologiche giornalistiche. L’Autorità ha ritenuto che la notizia fosse di interesse pubblico, che il reclamante fosse già a conoscenza del proprio coinvolgimento nell’indagine prima della pubblicazione e che fosse stato rispettato il requisito dell’essenzialità dell’informazione; ha quindi dichiarato il reclamo infondato.

Reclamo contro Paesenews.it per pubblicazione di articoli su un’indagine penale e divulgazione di dati personali: reclamo dichiarato infondato

Reclamo contro Paesenews.it per articoli su un’indagine penale

Il Garante ha esaminato il reclamo proposto nei confronti della testata giornalistica online Paesenews.it in relazione alla pubblicazione di numerosi articoli concernenti un’indagine penale che coinvolgeva il reclamante. La controversia verteva sulla diffusione di dati personali, del contenuto di un decreto di perquisizione e di stralci di intercettazioni, ritenuti dal reclamante eccedenti e lesivi della reputazione.

Fatti e svolgimento del procedimento

Il reclamante ha riferito che il decreto di perquisizione personale e locale gli era stato notificato il 17 febbraio 2021 nell’ambito di un’indagine preliminare su presunti fenomeni di corruzione e appalti pubblici truccati. Ha lamentato che la testata avesse pubblicato articoli nei quali:

  • veniva divulgato l’oggetto dell’indagine e il coinvolgimento di pubblici ufficiali;
  • veniva riportato il contenuto integrale del decreto e i nominativi dei soggetti coinvolti;
  • venivano diffusi stralci di intercettazioni telefoniche ancora coperti da segreto istruttorio;
  • venivano formulare ricostruzioni giudicate fuorvianti e denigratorie.

L’interessato ha chiesto al Garante di adottare misure di limitazione definitiva del trattamento, incluso il divieto, e di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il Garante ha avviato il procedimento con comunicazione al titolare del trattamento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, notificando le possibili violazioni. Successivamente ha disposto una proroga del termine per la conclusione del procedimento per integrare l’istruttoria e ha nuovamente inviato l’atto di avvio del procedimento alla testata, che ne ha confermato la ricezione ma non ha poi trasmesso ulteriori memorie difensive.

Posizione del reclamante

Il reclamante ha insistito sul fatto che:

  • non erano stati adottati ulteriori provvedimenti dopo il decreto di perquisizione;
  • la testata aveva pubblicato conversazioni e intercettazioni in modo parziale e selettivo;
  • la divulgazione era avvenuta in violazione dell’art. 114, comma 2-bis, c.p.p. e del segreto istruttorio;
  • i contenuti giornalistici avrebbero generato un’apparenza di ipotesi accusatorie non supportate dagli atti;
  • la sua posizione personale e professionale sarebbe stata ingiustamente danneggiata.

Difese della testata giornalistica

Paesenews.it ha sostenuto di aver riportato fatti e atti di un’importante indagine della Procura, senza aggiungere commenti personali. Ha rappresentato che il reclamante era uno dei soggetti coinvolti nell’inchiesta e che la vicenda aveva notevole interesse pubblico, anche per il ruolo del reclamante come imprenditore ed esponente politico locale. La testata ha inoltre affermato di aver pubblicato anche la versione dei fatti del reclamante in un articolo dedicato.

Quadro normativo richiamato

Il Garante ha richiamato:

  • l’art. 137, comma 3, del Codice;
  • l’art. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica;
  • l’art. 12 delle medesime Regole deontologiche, con specifico riferimento alle cronache relative a procedimenti penali;
  • l’art. 2-quater del Codice, che rende il rispetto delle Regole deontologiche condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento;
  • l’art. 329 c.p.p., richiamato in relazione alla conoscenza da parte dell’interessato del proprio coinvolgimento nell’indagine;
  • l’art. 168 del Codice, richiamato in via generale rispetto alle dichiarazioni false al Garante.

Valutazioni del Garante sull’essenzialità dell’informazione

L’Autorità ha ricordato che la pubblicazione di dati personali da parte del giornalista è lecita anche senza consenso, purché entro i limiti del diritto di cronaca e con rispetto del requisito dell’essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico. Ha inoltre evidenziato che, nelle cronache di procedimenti penali, la pubblicazione dei dati identificativi dei soggetti coinvolti non è in sé preclusa, poiché rientra nelle garanzie di trasparenza e controllo sull’attività di giustizia.

Nel caso concreto, il Garante ha ritenuto che:

  • la notizia fosse di interesse pubblico, perché riguardava una rilevante indagine giudiziaria;
  • il coinvolgimento del reclamante fosse giustificato anche dal ruolo rivestito nel contesto locale;
  • il reclamante fosse già a conoscenza del proprio coinvolgimento prima della pubblicazione degli articoli;
  • il decreto richiamato fosse stato riportato solo nel suo contenuto;
  • la diffusione degli articoli, inclusi gli estratti di intercettazioni, non avesse violato le regole del trattamento dei dati personali in ambito giornalistico.

Esito del procedimento

Alla luce di tali elementi, il Garante ha ritenuto che il trattamento posto in essere dalla testata non fosse illecito e che non sussistessero i presupposti per accogliere le richieste del reclamante. Il reclamo è stato quindi dichiarato infondato ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR.

Rimedio giurisdizionale

Il provvedimento indica che, ai sensi dell’art. 78 GDPR, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, è possibile proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e doglianze del reclamante

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato contro Paesenews.it per articoli riguardanti una vicenda giudiziaria originata da un decreto di perquisizione personale e locale emesso nei confronti del reclamante. Il reclamante ha contestato la pubblicazione del contenuto del decreto, dei nominativi dei coinvolti, di stralci di intercettazioni e di ricostruzioni ritenute distorte e lesive della reputazione, sostenendo l’assenza di essenzialità dell’informazione e la violazione degli artt. 137, comma 3, del Codice e 6 delle Regole deontologiche giornalistiche.

Difese della testata giornalistica

Paesenews.it ha sostenuto di aver riportato fatti e atti di un’importante indagine della Procura senza aggiungere commenti personali, evidenziando il coinvolgimento di più indagati e il rilievo pubblico della vicenda. La testata ha affermato di aver trattato il reclamante come gli altri soggetti coinvolti e di aver pubblicato anche la sua versione dei fatti in un ulteriore articolo, rivendicando l’esercizio del diritto-dovere di cronaca.

Valutazioni del Garante sul diritto di cronaca

L’Autorità ha ricordato che il giornalista può diffondere dati personali anche senza consenso dell’interessato, purché nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e del requisito dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Ha richiamato l’art. 137, comma 3, del Codice, l’art. 6 e l’art. 12 delle Regole deontologiche, nonché l’art. 2-quater del Codice, sottolineando che il rispetto delle Regole deontologiche è condizione essenziale di liceità del trattamento in ambito giornalistico.

Esito dell’istruttoria e ragioni dell’infondatezza

Dall’esame degli articoli pubblicati dal 18 febbraio 2021 e dalle stesse allegazioni del reclamante è emerso che questi aveva ricevuto notifica del decreto di perquisizione il 17 febbraio 2021, quindi era già a conoscenza del proprio coinvolgimento nell’indagine prima della divulgazione da parte della testata. Il Garante ha rilevato che il decreto era stato richiamato solo nel suo contenuto, che la vicenda aveva rilievo pubblico e che la diffusione degli articoli, compresi gli estratti di intercettazioni, non integrava una violazione della disciplina privacy giornalistica.

Decisione finale e rimedi

Il Garante ha concluso che il trattamento non può ritenersi illecito e che, pertanto, non sussistono i presupposti per accogliere le richieste del reclamante, dichiarando il reclamo infondato ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR. È stata inoltre indicata la possibilità di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatoattività giornalisticaprocedimenti penaliessenzialità dell'informazionedati giudiziari

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