L.R. Piemonte 26/2021
Azienda Zero. Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Piemonte istituisce l’Azienda sanitaria Zero, ente del SSR dotato di autonomia, e le assegna funzioni di coordinamento, supporto e gestione in ambiti strategici (emergenza-urgenza, acquisti, logistica, ICT, prenotazioni, medicina territoriale, HTA, contenzioso, progetti UE, monitoraggi). Prevede organi, personale, finanziamento e una disciplina transitoria in attesa del trasferimento delle funzioni e del nuovo Piano socio-sanitario regionale.
Istituzione dell’Azienda sanitaria Zero del Piemonte e attribuzione delle relative funzioni di coordinamento sanitario e amministrativo
Istituzione dell’Azienda sanitaria Zero del Piemonte
La legge regionale del Piemonte riforma l’articolo 23 della l.r. 18/2007 e istituisce l’Azienda sanitaria Zero della Regione Piemonte, quale ente del Servizio sanitario regionale dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica. L’obiettivo è favorire l’integrazione funzionale dei servizi sanitari e operativi di supporto a valenza regionale, migliorando efficacia ed efficienza del sistema sanitario regionale.
Funzioni attribuite e ambiti di intervento
All’Azienda Zero sono attribuite, con modalità e tempi stabiliti da deliberazioni della Giunta regionale da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disciplina, numerose funzioni di coordinamento, gestione e supporto, mentre restano in capo alla Regione le funzioni di indirizzo e programmazione. Le principali aree riguardano:
- emergenza-urgenza extraospedaliera, compresa l’emergenza neonatale, il trasporto di sangue, emoderivati e organi, il trasporto sanitario secondario, la maxi-emergenza e l’elisoccorso;
- gestione del NUE 112 e del numero 116117 per le cure mediche non urgenti;
- definizione ed eventuale attuazione dei piani annuali e pluriennali di acquisto di beni e servizi, nel rispetto delle competenze della centrale di committenza regionale SCR Piemonte;
- coordinamento, supporto, monitoraggio e controllo della rete logistica distributiva;
- gestione e sviluppo del sistema informativo di telemedicina, dei progetti ICT strategici, dei centri di prenotazione e del supporto per l’attuazione della direttiva NIS nel settore salute;
- coordinamento regionale per innovazione e ricerca in medicina e sanità;
- coordinamento della medicina territoriale, con particolare attenzione ai pazienti fragili e cronici, alla continuità ospedale-territorio e all’assistenza primaria;
- analisi e monitoraggio della sostenibilità economica del SSR, dei costi e ricavi delle aziende sanitarie regionali;
- supporto tecnico su rischio clinico-sanitario, modelli di copertura del rischio e gestione del contenzioso;
- valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA);
- coordinamento di progetti e finanziamenti europei in ambito sanitario e socio-sanitario;
- supporto alla definizione e stipula degli accordi e contratti con erogatori pubblici, equiparati e privati accreditati;
- monitoraggio della spesa farmaceutica, integrativa e protesica;
- monitoraggio dei tempi di erogazione delle prestazioni e delle liste di attesa.
Ulteriori funzioni e coordinamento sovrazonale
La legge consente al Consiglio regionale di individuare, con propria deliberazione, ulteriori servizi amministrativi, di supporto o funzioni sanitarie che non comportino assistenza diretta alla persona, da attribuire ad Azienda Zero quando ciò sia necessario a incrementare efficacia ed efficienza del SSR. Inoltre, la Giunta regionale può individuare, d’intesa con Azienda Zero, ulteriori servizi amministrativi, logistici, tecnico-economali, di supporto o attività sanitarie non assistenziali da svolgere a livello di aree interaziendali di coordinamento.
Organi, personale e regime del personale trasferito
Gli organi dell’Azienda Zero sono il direttore generale, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla sanità e coadiuvato da un direttore sanitario e da un direttore amministrativo, e il collegio sindacale, nominato secondo la normativa nazionale e regionale vigente. L’ente dispone di personale proprio, acquisito tramite mobilità da Regione, enti del SSR o altri enti pubblici, oppure reclutato con selezione pubblica; può inoltre avvalersi del comando.
Il personale trasferito conserva, ove più favorevole e limitatamente alle voci fisse e continuative, il trattamento economico fondamentale e accessorio già in godimento, tramite assegno ad personam riassorbibile nei successivi miglioramenti economici, nei limiti della copertura finanziaria. È inoltre prevista la facoltà di optare per l’inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza.
Finanziamento e gestione economico-organizzativa
L’attività di Azienda Zero è finanziata con risorse assegnate dalla Regione a carico del fondo sanitario regionale per personale, funzionamento e funzioni attribuite, con determinazione annuale della Giunta regionale. Sono inoltre previsti corrispettivi per eventuali servizi resi agli altri enti del SSR e altre forme di finanziamento compatibili, previa autorizzazione della Giunta. Il servizio di tesoreria è di norma affidato allo stesso istituto di credito che svolge il servizio per l’amministrazione regionale, alle medesime condizioni contrattuali.
L’Assessorato alla sanità esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo, approvando annualmente il piano di attività e verificandone l’attuazione almeno semestralmente; definisce inoltre indirizzi e vincoli per la programmazione e la gestione finanziaria, nonché per le attività di controllo e monitoraggio. Per il funzionamento dell’ente si applicano le disposizioni del d.lgs. 502/1992.
Regime transitorio e pianificazione
Fino all’assegnazione concreta delle funzioni ad Azienda Zero, e laddove previsto da specifico provvedimento della Giunta regionale, tali funzioni continuano a essere esercitate a livello di area di coordinamento sovrazonale. La legge prevede inoltre che entro un anno dall’istituzione dell’Azienda Zero sia approvato il nuovo Piano socio-sanitario regionale, con finalità di piena armonizzazione e integrazione del sistema sanitario regionale.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dalla legge sono quantificati in euro 646.740,50 per il 2021, euro 3.086.962,00 per il 2022 ed euro 586.962,00 per il 2023, e vengono coperti nell’ambito degli stanziamenti del fondo sanitario indistinto assegnato dallo Stato sulla missione 13, programma 13.01, del bilancio di previsione finanziario 2021/2023.
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