L.R. Piemonte 28/2021
Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per la Regione Piemonte gli obblighi di deposito e pubblicazione di dati patrimoniali, reddituali e di incarico dei membri di Consiglio e Giunta, dei soggetti nominati dalla Regione e di alcuni amministratori di enti/istituti. Prevede diffide, pubblicazione sul sito istituzionale e, per i nominati, possibili decadenze. Sono anche fissate regole transitorie fino al 31 gennaio 2022 e abrogate le precedenti discipline regionali.
Trasparenza e pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali di eletti, membri di Giunta e nominati regionali in Piemonte
Trasparenza dei dati di titolari di cariche regionali in Piemonte
La legge detta, per la Regione Piemonte, una disciplina organica sulla pubblicità di dati patrimoniali, reddituali e di incarico relativi ai titolari di cariche pubbliche elettive e di governo regionali, ai soggetti nominati dalla Regione e ad alcuni amministratori di enti e istituti operanti nell’ambito regionale. L’intervento si coordina con la normativa statale in materia di trasparenza e dichiarazioni patrimoniali.
Finalità e coordinamento con la normativa statale
La legge opera nel rispetto del d.lgs. 33/2013 e attua, per quanto di competenza regionale, la disciplina sulla pubblicità della situazione patrimoniale prevista dalla l. 441/1982 e dal d.l. 174/2012. L’obiettivo è incrementare i livelli di trasparenza su situazioni patrimoniali, redditi, incarichi e compensi dei soggetti coinvolti.
Membri del Consiglio e della Giunta regionali: adempimenti iniziali
Entro tre mesi dalla proclamazione o dall’assunzione della carica, ciascun membro del Consiglio e della Giunta regionale deposita presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:
- una dichiarazione sostitutiva con i diritti reali su immobili e beni mobili registrati, partecipazioni societarie, funzioni di amministrazione o sindacato, titolarità di imprese, investimenti finanziari, incarichi elettivi e di governo ricoperti nel tempo;
- per gli assessori non consiglieri, anche l’eventuale appartenenza a partito o movimento politico;
- copia integrale dell’ultima dichiarazione dei redditi;
- una dichiarazione sulle spese e obbligazioni per la propaganda elettorale, oppure l’attestazione di aver utilizzato solo materiale e mezzi del partito o della lista. Per tale ultima dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni sui contributi ricevuti ai sensi della l. 659/1981.
Estensione ai familiari consentienti
Per i membri del Consiglio e della Giunta, gli obblighi relativi a diritti reali su beni immobili e mobili registrati e alla dichiarazione dei redditi si estendono anche al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, se questi prestano il consenso. Il consenso è espresso con la firma sui moduli predisposti.
Adempimenti annuali e dopo la cessazione dalla carica
Ogni anno, entro un mese dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione IRPEF, i membri del Consiglio e della Giunta, nonché i familiari che abbiano consentito, devono dichiarare le variazioni intervenute rispetto all’anno precedente e depositare la nuova dichiarazione dei redditi. Dopo la cessazione della carica, entro tre mesi, va depositata una dichiarazione delle variazioni intervenute dopo l’ultima dichiarazione e, inoltre, la copia della dichiarazione dei redditi entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine fiscale. Questi obblighi non si applicano in caso di rielezione del consigliere per il rinnovo del Consiglio regionale.
Pubblicità dei dati di consiglieri e assessori
Nel sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione Amministrazione trasparente, sono pubblicate le dichiarazioni patrimoniali e le variazioni annuali o post-mandato, nonché le informazioni ricavabili dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi e da eventuali quadri aggiuntivi con altri redditi percepiti. Sono pubblicati d’ufficio anche:
- lista di elezione;
- gruppo consiliare di appartenenza;
- ruolo svolto in Consiglio regionale;
- atti presentati e partecipazione alle sedute del Consiglio e, per gli assessori, della Giunta;
- cedolino relativo agli emolumenti percepiti. Per il Presidente e i membri della Giunta regionale, le dichiarazioni sono pubblicate anche sul sito della Regione Piemonte. Dopo la cessazione della carica, i dati restano pubblicati per il periodo previsto dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. 33/2013.
Inadempienza e sanzioni per consiglieri e assessori
In caso di mancato adempimento degli obblighi di deposito o aggiornamento, il Presidente del Consiglio regionale diffida l’interessato a provvedere entro 15 giorni. In caso di ulteriore inosservanza:
- la diffida è pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente;
- per gli assessori non consiglieri, la diffida è anche pubblicata sul sito della Regione Piemonte;
- il Presidente informa l’Aula nella prima seduta utile e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza competente per l’eventuale sanzione ex art. 47 d.lgs. 33/2013. Se l’inadempiente è il Presidente del Consiglio, la diffida è svolta dal Vicepresidente.
Soggetti nominati presso la Regione: ambito di applicazione
Sono tenuti agli obblighi di pubblicità patrimoniale e tributaria i soggetti che ricoprono cariche presso la Regione la cui nomina, proposta, designazione o approvazione spetti al Presidente della Regione, alla Giunta o al Consiglio regionale ai sensi della l.r. 39/1995, quando percepiscano compensi dalla Regione diversi dal rimborso spese. Restano esclusi i componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l’amministrazione regionale che ricevono il compenso disciplinato dalla l.r. 33/1976.
Soggetti nominati: depositi iniziali e aggiornamenti
Entro tre mesi dalla nomina, i soggetti interessati depositano presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:
- una dichiarazione sostitutiva su immobili, beni mobili registrati, partecipazioni societarie, amministrazione o sindacato di società, titolarità di imprese, dati anagrafici, titolo di studio, professione e incarichi ricoperti nel tempo;
- copia integrale dell’ultima dichiarazione dei redditi. Negli anni successivi, entro un mese dalla scadenza per la dichiarazione IRPEF, e comunque entro tre mesi dalla cessazione dalla carica, depositano la dichiarazione delle variazioni e la copia della dichiarazione dei redditi, secondo le medesime scansioni temporali previste per gli eletti.
Pubblicità dei dati dei nominati e durata della pubblicazione
Per i soggetti nominati sono pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del Consiglio regionale le dichiarazioni patrimoniali, le variazioni annuali e le notizie ricavate dalla dichiarazione dei redditi. Sono inoltre pubblicati d’ufficio:
- l’organo che ha effettuato la nomina;
- le informazioni su trattamento economico, indennità e rimborsi spettanti. I dati restano pubblicati per un anno dopo la cessazione della carica, secondo le regole dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. 33/2013.
Diffida, seconda diffida e decadenza dei nominati
Se gli obblighi non sono rispettati, il Presidente del Consiglio regionale diffida l’interessato a adempiere entro 15 giorni. Se la diffida non è osservata, l’inadempienza è annotata nella sezione Amministrazione trasparente; se il soggetto non trasmette ancora i dati entro la successiva scadenza annuale, il Presidente diffida nuovamente. In caso di ulteriore inosservanza, il Presidente comunica la situazione all’organo che ha effettuato la nomina per la dichiarazione di decadenza. La decadenza è dichiarata con lo stesso atto di nomina, restando validi gli atti compiuti nel frattempo.
Anagrafe degli amministratori di enti e istituti operanti in Piemonte
È istituita e pubblicata un’anagrafe di specifici amministratori di enti e istituti operanti nell’ambito regionale, comprendente:
- presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione spetti alla Regione;
- analoghe figure apicali di società in cui la Regione partecipi per oltre il 20%;
- analoghe figure apicali di enti o istituti privati cui la Regione contribuisca per oltre il 50% delle spese di gestione e con spese annue superiori a euro 258.228,45. L’elenco è aggiornato entro il 31 ottobre di ogni anno e indica nominativo, ente di appartenenza e carica.
Obbligo di pubblicità patrimoniale per gli amministratori di enti
Per gli amministratori inclusi nell’anagrafe è assolto l’obbligo di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria mediante collegamento alla sezione Amministrazione trasparente dell’ente presso cui è esercitata la carica. Per la predisposizione dell’elenco, la Giunta regionale comunica entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti e gli enti rientranti nelle categorie previste.
Anagrafe dei nominati: contenuti e comunicazioni
È istituita anche l’anagrafe dei nominati ai sensi della l.r. 39/1995, pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del Consiglio regionale e resa accessibile sul sito della Regione Piemonte. Per ciascun soggetto sono indicati:
- carica e ente di appartenenza;
- organo che ha proceduto alla nomina e data della nomina;
- trattamento economico spettante in relazione alla carica. La Giunta regionale comunica al Presidente del Consiglio regionale le nomine e le cessazioni nei termini previsti dallo Statuto, con dati anagrafici, recapiti e informazioni su trattamento economico, indennità e rimborsi. Nei bandi e avvisi pubblici per le candidature deve essere data informazione sugli obblighi di deposito previsti per i nominati.
Deposito patrimoniale e reddituale per alcuni nominati non soggetti a pubblicazione
I soggetti nominati iscritti nell’anagrafe che non rientrano tra i destinatari del capo III e non sono compresi tra gli amministratori di enti di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), devono depositare entro tre mesi dalla nomina:
- dichiarazione su immobili, beni mobili registrati, partecipazioni societarie, amministrazione o sindacato di società, titolarità di imprese;
- copia integrale dell’ultima dichiarazione dei redditi. Ogni anno, fino alla cessazione dalla carica, devono depositare la dichiarazione delle variazioni e la copia della dichiarazione dei redditi entro un mese dalla scadenza fiscale. Queste dichiarazioni restano conservate presso il Consiglio regionale fino alla cessazione della carica e non sono pubblicate; il mancato deposito è indicato nell’anagrafe dei nominati.
Modulistica e tutela della riservatezza
Tutte le dichiarazioni obbligatorie sono rese su moduli predisposti dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. La pubblicazione deve avvenire nel rispetto della normativa sulla riservatezza, con oscuramento dei dati personali eccedenti, non pertinenti o sensibili.
Abrogazioni e regime transitorio
Con l’entrata in vigore della legge è abrogata la precedente disciplina regionale del 1983 sulla pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei consiglieri e degli amministratori di enti e istituti operanti in Piemonte, nonché gran parte della legge regionale 17/2012, inclusi gli articoli relativi all’anagrafe delle cariche pubbliche elettive e al sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza. Sono inoltre fatti cessare gli effetti delle disposizioni abrogate, compresi gli eventuali procedimenti sanzionatori non ancora conclusi. In via transitoria, entro il 31 gennaio 2022 dovevano essere pubblicati i dati e le dichiarazioni già presentati ai sensi della previgente normativa, riferiti all’anno 2019, nonché le dichiarazioni sulle variazioni intervenute rispetto all’anno precedente. I dati patrimoniali e reddituali non più previsti e presenti nella precedente anagrafe degli eletti dovevano essere rimossi tempestivamente dal sito regionale, nel rispetto della riservatezza.
Neutralità finanziaria
La legge dichiara che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 29 nov 2021L.R. Piemonte 29/2021
- Legge · 7 dic 2021L.R. Piemonte 30/2021
- Legge · 14 dic 2021L.R. Piemonte 31/2021
- Legge · 15 dic 2021L.R. Piemonte 32/2021
- Legge · 15 dic 2021L.R. Piemonte 33/2021
- Legge · 8 nov 2021L.R. Piemonte 27/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →