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Legge

L.R. Umbria 21/2013

Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria ).

Normativa regionaleL.R. Umbria 21/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica alcuni articoli del Nuovo Statuto della Regione Umbria: precisa il ruolo della legge regionale negli strumenti generali della programmazione, elimina nel testo statutario il riferimento alla “gestione” all’art. 32 e riformula la competenza della Giunta sull’amministrazione del demanio e del patrimonio immobiliare regionale. È una norma di modifica statutaria, senza disciplina temporale autonoma.

Modifiche allo Statuto della Regione Umbria in materia di programmazione, gestione e patrimonio

Modifiche allo Statuto della Regione Umbria

La legge regionale 27 settembre 2013, n. 21 interviene sul Nuovo Statuto della Regione Umbria, aggiornandone alcune previsioni relative alla programmazione regionale, alle competenze degli organi e all’amministrazione del patrimonio regionale. Si tratta di una legge di modifica puntuale del testo statutario, applicabile nel territorio della Regione Umbria.

Programmazione regionale

La disciplina statutaria viene precisata quanto al ruolo della legge regionale nella programmazione. In particolare, lo Statuto ora prevede che la legge regionale:

  • individui gli strumenti generali della programmazione;
  • disciplini le procedure di formazione, aggiornamento, attuazione e verifica dei risultati di tali strumenti.

La modifica rafforza quindi la funzione ordinatrice della legge regionale nel definire il quadro generale della programmazione e il relativo ciclo procedurale.

Competenze degli organi regionali

All’art. 32 dello Statuto viene soppresso il riferimento alle parole “di gestione”. Il testo consolidato risulta pertanto depurato da tale locuzione, con conseguente aggiornamento formale della disposizione statutaria interessata.

Demanio e patrimonio immobiliare regionale

Viene riformulata la previsione relativa alle attribuzioni della Giunta regionale in materia patrimoniale. La Giunta regionale è ora espressamente indicata come soggetto che:

  • amministra, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, il demanio regionale;
  • amministra, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, il patrimonio immobiliare della Regione.

La competenza resta quindi subordinata ai limiti e alle modalità fissati dalla legge.

Natura e portata della legge

La legge ha natura di modifica statutaria e non introduce una disciplina autonoma di settore, né prevede termini di efficacia, regimi transitori o disposizioni finanziarie. Il suo contenuto è destinato a incidere sul testo dello Statuto regionale nel quadro dell’ordinamento della Regione Umbria.

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