Ordinanza n. 690/2026 - Roma, Sezione 1
per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione resistente, sull’istanza inoltrata il 4.10.2024, con la quale si chiedeva lo scorrimento della graduatoria definitiva del concorso pubblico bandito nel 2020 per il profilo di Direttore – Area Funzionale III – Fascia Economica F3 presso il Ministero della Giustizia, da concludersi con l’affidamento dell’incarico e con la stipula del relativo contratto e per la condanna dell’amministrazione a provvedere sull’istanza e per la nomina, in caso di perdurante inerzia, di un commissario ad acta che provveda sull’istanza. Con tutti gli oneri e gli effetti conseguenziali, ivi compresa la vittoria di spese e compensi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che imponeva all’amministrazione di provvedere sull’istanza di scorrimento della graduatoria concorsuale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Giustizia sull’istanza del 4 ottobre 2024, volta a ottenere lo scorrimento della graduatoria definitiva del concorso pubblico bandito nel 2020 per il profilo di Direttore – Area Funzionale III – Fascia Economica F3, nonché l’adozione dei provvedimenti conseguenti, compreso l’affidamento dell’incarico e la stipula del contratto. Dopo la sentenza n. 8588/2025, la ricorrente ha rappresentato il perdurante inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di nomina del commissario ad acta, rilevando il perdurante inadempimento dell’amministrazione rispetto agli adempimenti necessari all’esecuzione della sentenza già pronunciata. Ha nominato il Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, affinché provveda agli adempimenti necessari entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. Il Collegio ha riservato ogni ulteriore provvedimento all’esito dell’attività commissariale.
Massime di principio
- In presenza di un perdurante inadempimento dell’amministrazione agli obblighi derivanti da un titolo giudiziale, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta incaricato di adottare gli adempimenti necessari all’esecuzione del titolo entro un termine assegnato dal giudice.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione obbligata, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, quando tale soluzione sia ritenuta idonea ad assicurare l’esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →