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Ordinanza

Ordinanza del 15/09/2015 n. 1282 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris e periculum in mora - Non sussistono.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento afferma che non sussistono i presupposti per concedere una misura cautelare quando il contribuente non presenta elementi probatori nuovi rispetto alle decisioni di merito sfavorevoli. La percezione di una pensione INPS non dimostra, da sola, l’assenza di ulteriori redditi, mentre il saldo contabile non è sufficiente a provare una limitata disponibilità economica e quindi il periculum in mora.

Misure cautelari: insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora

Insussistenza dei presupposti per la misura cautelare

Il documento esamina i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, concludendo per la loro insussistenza nel caso considerato. La richiesta cautelare non può essere accolta quando le allegazioni del contribuente non introducono elementi nuovi e idonei a superare le valutazioni già espresse nei precedenti gradi di giudizio.

Fumus boni iuris

Il fumus boni iuris, inteso come plausibile fondatezza della pretesa o della posizione fatta valere in sede cautelare, non ricorre in assenza di elementi probatori nuovi rispetto a quelli già esaminati nei gradi di merito.

In particolare, il documento evidenzia che:

  • entrambi i gradi di merito si sono conclusi sfavorevolmente per il contribuente;
  • il contribuente non ha prodotto nuovi elementi probatori capaci di mettere in discussione tali decisioni;
  • la mera riproposizione delle argomentazioni già valutate non è sufficiente a dimostrare la sussistenza del fumus boni iuris.

Periculum in mora e situazione reddituale

Anche il periculum in mora, cioè il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della pretesa, non risulta dimostrato.

La circostanza che il contribuente percepisca una pensione INPS non consente, da sola, di ritenere provata la sua complessiva situazione economica. La presenza della pensione non esclude infatti l’esistenza di ulteriori redditi o di altre disponibilità patrimoniali.

Valore probatorio del saldo contabile

Il saldo contabile indicato dal contribuente non è ritenuto elemento sufficiente a dimostrare una situazione di scarsa disponibilità economica. Tale dato, considerato isolatamente, non prova l’effettiva incapienza né il rischio concreto di un pregiudizio irreparabile derivante dall’esecuzione.

Ne consegue che la documentazione prodotta non dimostra adeguatamente il periculum in mora, poiché non offre un quadro completo e attendibile delle risorse reddituali e patrimoniali del contribuente.

Esito

La misura cautelare non viene giustificata perché mancano entrambi i presupposti richiesti: non è ravvisabile il fumus boni iuris, in assenza di prove nuove rispetto alle pronunce di merito sfavorevoli, e non è provato il periculum in mora, poiché né la pensione INPS né il saldo contabile dimostrano da soli una situazione di concreta difficoltà economica.

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