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Ordinanza

Ordinanza n. 7561/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 15618/2025.

Giustizia amministrativa202509189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere AGCom n. 376/21/CONS e n. 377/21/CONS del 18 novembre 2021, relative al contributo dovuto per il 2022 dagli operatori di comunicazioni elettroniche e dagli operatori dei servizi media; in appello, sentenza del TAR Lazio n. 15618/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

RAI ha appellato la sentenza del TAR Lazio, Sezione IV, n. 15618/2025, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sull’impugnazione della delibera AGCom n. 376/21/CONS e respinto il ricorso contro la delibera n. 377/21/CONS. Con il primo motivo ha contestato la valutazione del TAR sulla permanenza dell’interesse a decidere l’impugnazione della delibera n. 377/21/CONS, sostenendo che tale delibera era già stata annullata dalla sentenza del TAR n. 17568/2022, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8696 del 31 ottobre 2024, non aveva contraddetto le ragioni di quell’annullamento e che l’annullamento avrebbe dovuto operare erga omnes, anche a suo favore; ha quindi chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere anche su tale delibera. Con gli ulteriori motivi ha dedotto che, essendo un operatore verticalmente integrato attivo sia come operatore di rete sia come fornitore di contenuti audiovisivi, e avendo un’unica voce A1 del conto economico che comprende i ricavi di entrambi i settori, non potrebbe essere assoggettata a due aliquote contributive distinte (1,30 per mille per gli operatori di rete e 1,90 per mille per gli operatori media). Ha inoltre sostenuto che, quale concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, non sarebbe soggetta al contributo previsto dalla delibera n. 377/21/CONS, destinato agli operatori media. Ha infine contestato l’inclusione del canone radiotelevisivo nella base di calcolo, affermando che ciò sottrarrebbe risorse alla destinazione legislativa al servizio pubblico; ha precisato che il canone costituisce la quasi totalità dei ricavi e finanzia sia la programmazione sia le infrastrutture di rete. Il contributo per il 2022 risulta comunque versato, con riserva di ripetizione, applicando l’aliquota prevista per gli operatori media secondo le indicazioni AGCom.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito i motivi d’appello e ha disposto un’istruttoria, rinviando la trattazione all’udienza pubblica del 15 aprile 2027. Quanto alla censura sulla cessazione della materia del contendere relativa alla delibera n. 377/21/CONS, ha ritenuto necessario acquisire le sentenze di primo e secondo grado che, secondo RAI, avrebbero annullato quella delibera, dato il contrasto tra le posizioni delle parti sull’effetto dell’annullamento; ha richiamato la possibilità di chiedere al giudice dell’ottemperanza chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato. Sulle ulteriori doglianze ha ordinato a RAI di chiarire l’importo del canone incluso nella voce A1 e la sua incidenza sui ricavi complessivi, e a entrambe le parti di illustrare i criteri seguiti per compilare le dichiarazioni relative al contributo 2022. Gli incombenti devono essere espletati entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 112, commi 1 e 5, c.p.a.

    – e ferma la facoltà di queste di adire il Giudice competente nelle forme di cui all’art. 112 e ss. del c.p.a. dove si prevede la possibilità di proporre ricorso anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza (art. 112, comma 5) –

    Il giudice dell’ottemperanza può essere adito anche per ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato; l’ordinanza segnala tale possibilità senza pronunciarsi sulla questione dell’efficacia dell’annullamento invocato da RAI.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeRegolazione dell'energia (ARERA)
RamiProcesso amministrativoAutorità indipendenti e regolazione

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