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Circolare

Circolare numero 53 del 16-03-2011

Integrazioni e modifiche delle istruzioni fornite con circolare n. 126 del 25 settembre 2010 in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sulla nuova disciplina delle decorrenze pensionistiche introdotta dall’art. 12 del d.l. n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010. Viene ribadito che le nuove finestre si applicano solo a chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2011, mentre restano salvi i soggetti che hanno perfezionato requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2010. La circolare estende inoltre alcune precisazioni a casi particolari: prosecuzione volontaria, regime sperimentale per le lavoratrici, pensione supplementare, pensione di vecchiaia per invalidi, assegno ordinario di invalidità, Fondo Volo, gestione separata, ex LSU/ASU e lavoratori in mobilità con regole di salvaguardia.

Precisazioni sulla decorrenza delle pensioni dopo la legge n. 122/2010

Precisazioni sulla decorrenza delle pensioni dopo la legge n. 122/2010

La circolare interviene per chiarire l’applicazione uniforme sul territorio della disciplina delle decorrenze pensionistiche introdotta dall’art. 12, commi 1 e 2, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. Il documento richiama anche il precedente impianto della circolare n. 126 del 2010 e le indicazioni rese dal Ministero del Lavoro, precisando come vadano trattate alcune fattispecie particolari.

Ambito di applicazione temporale

La premessa chiarisce che la nuova disciplina sulle decorrenze si applica soltanto a chi perfeziona i requisiti anagrafici e contributivi dal 1° gennaio 2011 in poi. Restano fuori dal nuovo regime coloro che avevano già maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se in quella data non risultavano ancora aperte le cosiddette "finestre" di accesso al pensionamento previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007.

La circolare ribadisce inoltre che la legge n. 122/2010 non ha modificato i requisiti di età e contribuzione, ma soltanto la disciplina di decorrenza delle pensioni.

Soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria e regime sperimentale delle lavoratrici

In relazione ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e alle lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità nel regime sperimentale di cui all’art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004, la circolare recepisce il chiarimento ministeriale che li assoggetta alla nuova disciplina delle decorrenze.

Resta però confermato che, se tali soggetti maturano i requisiti contributivi e anagrafici entro il 31 dicembre 2010, possono beneficiare della previgente normativa sulle decorrenze. Per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria non è richiesto che siano stati effettivamente eseguiti versamenti volontari.

Pensione supplementare

Le nuove decorrenze si applicano anche alle domande di pensione supplementare presentate da lavoratori iscritti all’AGO o alla Gestione separata che abbiano già maturato il diritto a una pensione presso una forma previdenziale obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’AGO.

Per questa prestazione il differimento di 12 o 18 mesi decorre dalla data di compimento dell’età pensionabile richiesta per la pensione supplementare. Non assume rilievo la decorrenza della pensione principale. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del differimento e il diritto resta comunque subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza.

Se la domanda viene presentata dopo il compimento dell’età di vecchiaia e sono già trascorsi i 12 o 18 mesi, il trattamento può essere liquidato dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Pensione di vecchiaia per invalidi e assegno ordinario di invalidità

Per la pensione di vecchiaia da liquidare ai sensi dell’art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992 in favore di assicurati con invalidità non inferiore all’80%, la circolare richiama i criteri già illustrati dal messaggio n. 11136 del 2008. La decorrenza va determinata considerando l’età richiesta per il diritto alla pensione (55 anni per le donne e 60 per gli uomini) e applicando da tale momento il differimento di 12 mesi previsto dalla legge n. 122/2010.

Se lo stato di invalidità è accertato solo da una data successiva al compimento dell’età pensionabile, il differimento decorre dal mese in cui l’invalidità nella misura di legge risulta sussistente.

Per quanto riguarda l’assegno ordinario di invalidità, la circolare precisa che la disciplina sulla decorrenza della pensione di vecchiaia si applica anche alla trasformazione prevista dall’art. 1, comma 10, della legge n. 222/1984. L’assegno continua a essere erogato fino al maturare delle condizioni per la pensione di vecchiaia. Se l’assegno è soggetto a conferma, il titolare deve comunque presentare la relativa domanda secondo le regole ordinarie, in attesa dell’apertura della finestra di vecchiaia.

Fondo Volo

Per il Fondo Volo il diritto alla pensione di vecchiaia o anzianità si consegue solo quando risultano soddisfatti congiuntamente i tre requisiti previsti: età, contribuzione e contribuzione minima. Se uno dei requisiti è raggiunto successivamente agli altri, da quel momento decorre il periodo di 12 mesi previsto dalla legge n. 122/2010.

Gestione separata

La circolare chiarisce che, per la pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, il diritto all’accesso si consegue trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. Ciò vale indipendentemente dal fatto che il soggetto risulti o meno iscritto, al momento del pensionamento, ad altra forma pensionistica obbligatoria.

Viene inoltre ricordato che la legge n. 122/2010 non ha modificato i requisiti anagrafici e contributivi, ma solo le regole di accesso. Per i soggetti iscritti alla Gestione separata la circolare distingue:

  • i soggetti non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, per i quali i 18 mesi decorrono dal perfezionamento dei requisiti previsti per i lavoratori dipendenti;
  • i soggetti iscritti ad altre forme obbligatorie, per i quali il differimento decorre dal perfezionamento dei requisiti previsti per gli iscritti alle gestioni autonome.

Per la verifica della qualità di iscritto o meno ad altra forma pensionistica obbligatoria viene richiamato il messaggio n. 23916 del 29 ottobre 2008.

Lavoratori ex LSU/ASU

Per i lavoratori ex LSU o ASU collocati in prepensionamento anticipato di vecchiaia, il diritto alla pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti richiesti per la liquidazione definitiva della pensione di vecchiaia.

Lavoratori in mobilità e salvaguardie

Per i lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, la circolare conferma la salvaguardia prevista dall’art. 12, comma 5, del d.l. n. 78/2010: continuano ad applicarsi le regole di decorrenza previgenti, entro il limite di 10.000 beneficiari, anche se i requisiti per il pensionamento maturano dal 1° gennaio 2011.

La salvaguardia riguarda i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità.

La legge n. 220/2010 modifica la lettera a) del comma 5 dell’art. 12, sostituendo il riferimento al solo comma 2 con quello ai "commi 1 e 2"; ciò comporta che tra i beneficiari sono inclusi anche i lavoratori collocati in mobilità ordinaria nelle aree non ricomprese nel testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978. Restano fermi gli ulteriori requisiti relativi all’accordo sindacale stipulato entro il 30 aprile 2010 e alla maturazione dei requisiti nel periodo di fruizione dell’indennità.

Infine, il comma 5-bis introdotto dalla legge n. 220/2010 consente al Ministro del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia, di disporre il prolungamento della tutela del reddito per il periodo necessario al raggiungimento della decorrenza della pensione per i lavoratori esclusi dalla salvaguardia dei 10.000, entro il limite del periodo intercorrente tra la decorrenza calcolata con le vecchie norme e quella determinata secondo l’art. 12 del d.l. n. 78/2010, cioè la cosiddetta finestra mobile. Su tale punto la circolare rinvia a successiva comunicazione.

Punti principali

Ambito temporale di applicazione della nuova disciplina

Le nuove decorrenze introdotte dalla legge n. 122/2010 si applicano solo a chi raggiunge i requisiti anagrafici e contributivi dal 1° gennaio 2011. Restano esclusi i lavoratori che abbiano maturato tali requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se alla stessa data non erano ancora aperte le finestre di accesso previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007. La legge n. 122/2010 non ha modificato i requisiti di età e contribuzione, ma solo la disciplina delle decorrenze.

Prosecuzione volontaria e regime sperimentale per le lavoratrici

La nuova disciplina si applica anche ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e alle donne che accedono al pensionamento di anzianità con il regime sperimentale della legge n. 243/2004. Se tali soggetti maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2010, restano soggetti alla previgente disciplina delle decorrenze. Per i volontari non è richiesto che siano stati effettivamente versati contributi volontari.

Pensione supplementare

Le nuove decorrenze valgono anche per la pensione supplementare quando i requisiti si maturano dopo il 31 dicembre 2010. Il differimento di 12 o 18 mesi decorre dalla data di compimento dell’età pensionabile richiesta per la prestazione, indipendentemente dalla decorrenza della pensione principale. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del differimento e resta subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza. Se la domanda è presentata dopo il compimento dell’età pensionabile e sono già trascorsi i 12 o 18 mesi, il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Pensione di vecchiaia per invalidi all’80% e assegno ordinario di invalidità

Per la pensione di vecchiaia degli assicurati con invalidità non inferiore all’80% si applica il differimento di 12 mesi dal compimento dell’età richiesta (55 anni per le donne e 60 per gli uomini), o dalla data in cui l’invalidità è accertata se successiva. L’assegno ordinario di invalidità continua a essere erogato fino al verificarsi delle condizioni per la pensione di vecchiaia; in caso di assegno soggetto a conferma, il titolare deve presentare la domanda di conferma secondo le regole ordinarie in attesa dell’apertura della finestra di vecchiaia.

Fondo Volo e gestione separata

Nel Fondo Volo il diritto alla pensione si perfeziona quando età, contribuzione e contribuzione minima sono tutti soddisfatti; da quel momento decorrono i 12 mesi previsti dalla legge n. 122/2010. Per la pensione di vecchiaia della Gestione separata il diritto decorre dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, a prescindere dall’iscrizione ad altra forma pensionistica al momento del pensionamento. La circolare distingue inoltre, per la Gestione separata, tra soggetti non iscritti ad altra forma obbligatoria e soggetti iscritti, ai fini dell’individuazione del momento da cui decorre lo slittamento.

Ex LSU/ASU e lavoratori in mobilità

I lavoratori ex LSU o ASU collocati in prepensionamento anticipato di vecchiaia maturano il diritto dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti per la liquidazione definitiva. Per i lavoratori in mobilità ordinaria la disciplina previgente continua ad applicarsi entro il limite di 10.000 beneficiari se collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30 aprile 2010 e con requisiti maturati entro il periodo di fruizione dell’indennità. La legge n. 220/2010 amplia la platea includendo anche i lavoratori delle aree non ricomprese nel T.U. approvato con D.P.R. n. 218/1978 e introduce il comma 5-bis, che consente un possibile prolungamento della tutela del reddito per chi non rientra nella salvaguardia dei 10.000, nei limiti della differenza tra vecchie e nuove decorrenze.

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