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Legge

L.R. Calabria 22/2013

Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico.

Normativa regionaleL.R. Calabria 22/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Calabria la tutela, conoscenza e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico, istituisce il Catasto Speleologico regionale, fissa divieti e regole di accesso alle cavità, prevede sanzioni amministrative e attribuisce funzioni di controllo e monitoraggio. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.

Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico della Calabria

Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico della Calabria

La legge regionale disciplina, per il territorio della Calabria, la protezione e la valorizzazione della geo-diversità e del patrimonio speleologico, con attenzione al carsismo, alle cavità naturali e artificiali e alla biodiversità ipogea. Il provvedimento mira sia alla conservazione sia alla fruizione compatibile dei beni sotterranei, in coerenza con le competenze regionali e con la normativa statale e comunitaria.

Finalità e linee di intervento

La Regione riconosce il pubblico interesse alla conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico regionale. Promuove inoltre:

  • la conoscenza, la conservazione e il monitoraggio del patrimonio speleologico e della biodiversità ipogea;
  • l’aggiornamento e il potenziamento del catasto speleologico;
  • la fruizione pubblica e l’uso didattico dei siti, purché compatibili con la conservazione;
  • la prevenzione degli incidenti e la sicurezza dei fruitori;
  • la formazione di nuovi speleologi e la diffusione della speleologia tramite attività formative e divulgative.

Definizioni e soggetti riconosciuti

La legge definisce in modo ampio la speleologia come attività di esplorazione, documentazione e studio delle cavità naturali e artificiali e delle evidenze in esse presenti. Sono considerati speleologi tutti i soggetti, individuali o associati, impegnati in ricerca, esplorazione, studio, divulgazione e difesa del patrimonio speleologico.

Sono qualificati come gruppi speleologici le associazioni legalmente costituite con sede legale in Calabria e con finalità speleologiche, purché:

  • risultino regolarmente registrate alla data di entrata in vigore della legge, oppure
  • siano costituite da almeno due anni successivamente a tale data e dimostrino in modo oggettivo e verificabile di svolgere attività speleologica.

La legge individua il patrimonio speleologico come l’insieme degli ambienti sotterranei di origine carsica o non carsica, terrestri o marini, nonché delle strutture ipogee di origine antropica. Vi rientrano in particolare:

  • sistemi carsici;
  • grotte naturali;
  • cavità artificiali;
  • grotte archeologiche;
  • grotte e cavità turistiche.

Sono riconosciute come scuole di speleologia quelle associate al CAI e alla SSI, oltre ad altre scuole operanti in Calabria purché dotate di un regolamento che garantisca l’incolumità delle persone e la tutela del patrimonio speleologico. Alle scuole spetta la formazione dei nuovi speleologi e la diffusione delle tecniche di frequentazione degli ambienti sotterranei.

Soccorso speleologico

La Regione riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di pubblica utilità del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e della struttura regionale competente, il Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria. Il soccorso di infortunati e pericolanti, nonché l’eventuale recupero dei caduti nell’ambiente ipogeo nel territorio regionale, è attribuito a tale struttura, in coerenza con la normativa statale richiamata.

Catasto Speleologico della Calabria

Per assicurare la conoscenza e la conservazione del patrimonio sotterraneo, la Regione riconosce l’attività e l’assetto preesistente del Catasto delle Grotte della Calabria e del Catasto delle Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana e istituisce, presso il Dipartimento ambiente e senza oneri per il bilancio regionale, il Catasto Speleologico della Calabria.

Il catasto riunisce:

  • il Catasto delle Grotte della Calabria;
  • il Catasto delle Cavità Artificiali della Calabria;
  • il Catasto delle Grotte Archeologiche della Calabria.

La conservazione, il potenziamento e l’aggiornamento dei dati catastali sono affidati al Dipartimento ambiente con il supporto dei gruppi speleologici. Il catasto è composto dagli elenchi delle grotte naturali, delle cavità artificiali e delle grotte archeologiche, curati e aggiornati gratuitamente da appositi curatori. Il catasto costituisce parte del sistema conoscitivo e informativo regionale.

Gestione, tutela e pianificazione dei siti

I catasti confluiscono nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

L’accesso alle grotte naturali e alle cavità artificiali è libero, salvi i diritti dei proprietari dei fondi e l’eventuale regolamentazione specifica da essi prevista per i siti iscritti negli elenchi, anche ai fini della fruizione turistica. Restano ferme le norme territoriali più restrittive e le particolari condizioni di sicurezza.

Nei luoghi individuati dai catasti sono vietati, in particolare:

  • l’abbandono di rifiuti;
  • l’alterazione del regime idrico e della circolazione dell’aria mediante scavi, sbancamenti e colmamenti;
  • l’alterazione della morfologia del terreno;
  • l’accesso se non per attività di esplorazione, ricerca, formazione e didattica;
  • l’asportazione, il danneggiamento o la vendita di affioramenti rocciosi, concrezioni, elementi della biodiversità ipogea, fossili e reperti paleontologici e paletnologici;
  • la realizzazione di nuove cave e discariche.

I divieti si estendono anche alle eventuali aree di rispetto tra le cavità censite e il piano campagna sovrastante, secondo quanto riportato nelle schede di censimento.

Il sindaco può vietare l’accesso ai siti tutelati, su motivata indicazione degli organi competenti, quando vi sia pericolo per la pubblica incolumità, restando ferme le prerogative del soccorso speleologico. Può inoltre disporre, su segnalazione degli organi competenti e in caso di necessità, indifferibilità e urgenza, il divieto di accesso a grotte con reperti paletnologici o paleontologici o con situazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche di particolare fragilità, comprese esigenze specifiche di fauna e flora.

La Giunta regionale può autorizzare interventi in deroga ai divieti, nei limiti della normativa vigente sulla tutela del patrimonio ambientale e culturale, solo per documentati e imperativi motivi di interesse pubblico, sicurezza e per fini scientifici, di ricerca ed esplorativi.

Se i siti ricadono in aree protette regionali o nazionali, SIC o ZPS della Rete Natura 2000, si applica la disciplina speciale di riferimento, ove più restrittiva.

Monitoraggio e convenzioni

La Regione, tramite l’assessorato all’ambiente e senza oneri per il bilancio regionale, provvede al monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio speleologico mediante apposite convenzioni con:

  • gruppi speleologici;
  • istituti di ricerca;
  • associazioni attive nello studio, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.

Sanzioni amministrative

L’inosservanza delle norme di tutela comporta, oltre alla riduzione in pristino e alla cessazione immediata dell’attività vietata, l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie differenziate per tipologia di violazione:

  • da euro 1.033,00 a euro 10.330,00 per le violazioni dei divieti relativi ad alterazione idrica/aria, morfologica e apertura di cave o discariche;
  • da euro 26,00 a euro 259,00 per l’abbandono di rifiuti e per l’accesso non consentito, compresi i casi di contravvenzione ai divieti di accesso disposti ai sensi della legge;
  • da euro 103,00 a euro 1.029,00 per l’asportazione, il danneggiamento o la vendita di materiali e reperti protetti.

Per accertamento e applicazione delle sanzioni si applicano i principi della legge n. 689 del 1981.

Controllo, sorveglianza e segnaletica

Per garantire il rispetto dei divieti, il comune territorialmente competente o gli enti preposti alla tutela devono apporre segnaletica idonea, recante gli estremi del provvedimento di inserimento del sito nel catasto e una sintetica indicazione del relativo regime.

Le funzioni di controllo e sorveglianza possono essere svolte, oltre che nel rispetto delle competenze del Corpo Forestale dello Stato previste dalla normativa vigente, dalle polizie provinciali e municipali, che possono avvalersi, se necessario, di speleologi e organizzazioni speleologiche. Verifiche sul rispetto di deroghe e autorizzazioni possono essere effettuate anche dal personale delegato degli uffici provinciali per l’agricoltura e dagli ispettorati dipartimentali delle foreste.

Decorrenza e attualità della disciplina

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Non emergono nel testo limiti temporali di efficacia o scadenze programmatiche che ne esauriscano l’applicazione; la disciplina risulta quindi strutturalmente vigente per il territorio regionale.

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