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Legge

L.R. Calabria 20/2013

Modifica ed integrazione dell’articolo 59 ter della legge regionale 25 novembre 1996,

Normativa regionaleL.R. Calabria 20/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica l’art. 59 ter della l.r. Calabria n. 32/1996 e consente ai Comuni calabresi dichiarati in dissesto finanziario o aderenti al piano di riequilibrio pluriennale di destinare prioritariamente ai ripiani di bilancio i proventi delle vendite previste dai piani richiamati; solo le quote residue restano destinate ai programmi indicati dalla disciplina originaria. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.

Utilizzo dei proventi delle vendite di alloggi ERP per i Comuni calabresi in dissesto o in riequilibrio

Utilizzo dei proventi delle vendite di alloggi ERP nei Comuni calabresi in dissesto o in riequilibrio

La legge regionale Calabria 2 maggio 2013, n. 20 interviene sulla disciplina dei canoni e dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, limitatamente all’articolo 59 ter della l.r. 25 novembre 1996, n. 32. L’obiettivo è consentire a specifiche amministrazioni comunali di impiegare in via prioritaria i proventi derivanti da determinate vendite per finalità di risanamento finanziario.

Ambito di applicazione soggettivo e territoriale

La modifica riguarda esclusivamente i Comuni calabresi. La previsione si applica a:

  • Comuni dichiarati in dissesto finanziario;
  • Comuni che abbiano deliberato l’adesione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall’art. 243-bis del d.lgs. 267/2000.

Destinazione dei proventi delle vendite

Per i Comuni rientranti nelle categorie sopra indicate, i proventi delle vendite richiamate dal comma 4 dell’art. 59 ter possono essere destinati prioritariamente al risanamento finanziario del bilancio comunale.

La disciplina introduce però un vincolo di destinazione residua:

  • una parte prioritaria dei proventi può essere usata per il riequilibrio o risanamento del bilancio;
  • le quote residue dei medesimi proventi devono essere destinate alla realizzazione dei programmi già previsti dal comma 7 dell’art. 59 ter.

Effetti sulla disciplina previgente

La legge non riscrive integralmente la normativa sull’edilizia residenziale pubblica, ma integra il testo dell’art. 59 ter della l.r. 32/1996 aggiungendo un nuovo comma 7-bis. Ne consegue che resta ferma la disciplina previgente, salvo la specifica deroga/integrazione relativa alla destinazione dei proventi per i Comuni in dissesto o in riequilibrio.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).

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