L.R. Calabria 25/2013
Istituzione dell’Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna –
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce l’Azienda Calabria Verde, ente strumentale della Regione Calabria, e disciplina il riordino delle funzioni forestali, antincendio boschivo, idraulico-forestali e di politica della montagna. Sopprime e liquida le Comunità montane e l’AFOR, regola trasferimenti di personale, beni e risorse, e definisce organi, bilanci e norme finanziarie. Molte disposizioni transitorie riguardano il 2013-2014 e sono oggi superate.
Istituzione di Calabria Verde e riordino della forestazione e delle politiche della montagna in Calabria
Istituzione di Calabria Verde e riordino delle funzioni forestali e montane
La legge disciplina l’assetto organizzativo della Regione Calabria in materia di forestazione, difesa del suolo e politiche della montagna, istituendo l’Azienda Calabria Verde come ente strumentale regionale e ridefinendo il perimetro delle funzioni già esercitate da AFOR e dalle Comunità montane.
Natura giuridica, missione e risorse dell’ente
Azienda Calabria Verde è un ente pubblico non economico con personalità giuridica e ampia autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria. Opera nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive della Regione, in coerenza con gli indirizzi comunitari, nazionali e regionali. È soggetta al vincolo del pareggio di bilancio; le entrate comprendono trasferimenti pubblici, tariffe/corrispettivi per servizi resi e proventi da utilizzazione forestale e concessioni onerose di beni.
Funzioni attribuite all’Azienda Calabria Verde
L’Azienda esercita le funzioni dell’ex AFOR non coinvolte nella liquidazione e le funzioni già svolte dalle Comunità montane trasferite alla Regione o delegate agli enti locali. Rientrano tra le attività aziendali anche:
- prevenzione e lotta agli incendi boschivi, con l’ausilio dei Consorzi di bonifica e della Protezione civile regionale;
- monitoraggio e sorveglianza idraulica della rete idrografica calabrese, a tempo pieno, con il personale previsto dalla normativa regionale sui presidi idraulici;
- supporto alla Protezione civile regionale in caso di calamità naturali, nei limiti delle competenze del personale dipendente;
- interventi regionali di prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, anche in aree protette statali e regionali, mediante accordi di programma.
L’ente deve inoltre improntare la propria gestione a criteri produttivi e di valorizzazione del patrimonio, includendo la pianificazione dei beni affidati e la valorizzazione industriale ed energetica della filiera foresta-legno, con pratiche di gestione forestale ecocompatibile. Restano escluse le funzioni assegnate da leggi statali a enti locali o autorità statali e non conferite o delegate.
Soppressione e liquidazione delle Comunità montane
Le Comunità montane calabresi sono soppresse e poste in liquidazione. La legge distingue tra funzioni proprie delle Comunità montane, trasferite alla Regione ed esercitate unitariamente da Calabria Verde, e funzioni proprie di altri enti, restituite ai rispettivi titolari territoriali; queste ultime possono comunque essere delegate a Calabria Verde o gestite in forma associata secondo le norme sugli enti locali.
Gli enti locali succedono alle Comunità montane soppresse in tutte le situazioni giuridiche attive e passive, anche processuali, salvo quanto definito nella liquidazione. La soppressione non fa venir meno i benefici e gli interventi speciali per la montagna previsti dall’ordinamento europeo, statale e regionale. La Regione comunica al Ministero dell’Interno gli enti destinatari dei trasferimenti erariali già spettanti alle Comunità montane e le relative quote.
Procedura di liquidazione delle Comunità montane
Per ogni Comunità montana soppressa la Giunta regionale nomina un Commissario liquidatore scelto tra dirigenti o funzionari a tempo indeterminato in servizio presso le Comunità stesse; in mancanza, tra dirigenti e funzionari della Giunta regionale. È previsto anche un Commissario coordinatore per ogni provincia, con funzioni di raccordo, coordinamento e vigilanza.
Il Commissario liquidatore deve:
- estinguere le poste passive con le attività disponibili, anche mediante alienazione dei beni, secondo il piano di liquidazione;
- trasferire funzioni, personale, rapporti giuridici e risorse ad Azienda Calabria Verde o agli enti locali titolari, secondo il piano di trasferimento approvato dalla Giunta;
- verificare, prima del piano, la disponibilità degli enti a ricevere ulteriore personale.
Fino al trasferimento, le funzioni restano esercitate senza soluzione di continuità dal Commissario liquidatore. Il personale transitato all’Azienda resta soggetto al regime contrattuale in essere al momento della legge. I dipendenti transitati possono, a domanda, essere trasferiti alle future Unioni di comuni montani, in relazione alle funzioni che saranno loro assegnate.
Organi dell’Azienda e vigilanza regionale
Gli organi dell’Azienda sono il direttore generale e il revisore unico dei conti. La vigilanza è esercitata dalla Giunta regionale tramite il dipartimento competente in materia di politiche della montagna, foreste e forestazione e, per bilanci e rendiconti, tramite il dipartimento competente in materia di bilancio nel procedimento previsto dalla legge.
Direttore generale: nomina, requisiti e funzioni
Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente, tra soggetti con requisiti per dirigente generale e con almeno cinque anni di esperienza dirigenziale. L’incarico è di diritto privato, per tre anni, con trattamento economico equiparato a quello dei dirigenti generali regionali limitatamente alle voci fisse e di risultato.
Non possono essere nominati soggetti condannati per determinati delitti, sottoposti a procedimenti o misure di prevenzione/sicurezza, in conflitto di interessi, o con incarichi politici/sindacali o elettivi recenti. La presenza di tali condizioni determina decadenza automatica.
Il direttore generale è il legale rappresentante e dirige l’ente. È coadiuvato da un dirigente addetto alla segreteria della direzione generale, nominato dal direttore generale stesso. In particolare:
- organizza gli uffici in attuazione dell’atto aziendale;
- attua il programma regionale della forestazione e i piani annuali;
- approva bilancio preventivo e variazioni;
- adotta il rendiconto generale;
- propone l’acquisizione di boschi e terreni da rimboschire e la restituzione di terreni in occupazione;
- delibera su concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni rilevanti per il patrimonio affidato;
- delibera su atti e contratti aziendali, lasciti, donazioni, liti e transazioni;
- richiede assegnazioni di personale regionale;
- nomina i responsabili delle strutture operative;
- attua il piano regionale antincendi boschivi e la progettazione esecutiva prevista dalla normativa forestale.
Le deliberazioni su organizzazione, programmazione, bilancio e acquisizioni patrimoniali sono soggette ad approvazione della Giunta regionale; gli altri atti sono trasmessi ai dipartimenti competenti per la vigilanza. In caso di vacanza, assenza o impedimento, le funzioni sono svolte dal dirigente della segreteria; se l’assenza supera sei mesi, si procede alla sostituzione.
Revisore unico dei conti
L’organo di controllo è monocratico, con un membro effettivo e uno supplente, nominati dal Consiglio regionale tra i revisori legali iscritti al registro previsto dal d.lgs. n. 39/2010. Dura tre anni. Il supplente partecipa alle riunioni e opera a titolo gratuito salvo il caso di sostituzione.
Il revisore controlla la gestione contabile e finanziaria, redige una relazione annuale allegata al rendiconto consuntivo e riferisce annualmente o su richiesta alla Giunta. Esprime relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione. Il compenso è determinato secondo la normativa regionale richiamata, ridotto del 20 per cento.
Distretti territoriali e organizzazione interna
La Giunta regionale, su proposta del direttore generale e previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione consiliare competente, definisce l’articolazione in distretti territoriali per provincia e la ripartizione del territorio montano e forestale. La decisione tiene conto delle caratteristiche delle foreste già gestite da AFOR, degli indicatori fisico-geografici, demografici, patrimoniali e socio-economici dei territori montani e della distribuzione della forza lavoro idraulico-forestale.
L’organizzazione dell’Azienda è definita da un atto aziendale adottato dal direttore generale e approvato dalla Giunta entro 40 giorni, previa determinazione del fabbisogno di personale e parere della Commissione consiliare. L’atto individua le strutture operative distrettuali. L’Azienda può articolarsi in massimo quattordici settori, raggruppati in aree funzionali. Nelle more dell’articolazione dei distretti, il direttore generale adotta un atto aziendale provvisorio, destinato a perdere efficacia con l’atto definitivo.
Personale e regimi di transito
La dotazione organica è coperta da personale proveniente da AFOR in liquidazione, dalle Comunità montane soppresse, dalla Regione in comando o trasferimento, dal personale dei presidi idraulici e, per effetto di successive modifiche, da specifiche categorie di lavoratori socialmente utili e dal personale a tempo indeterminato del comparto idraulico-forestale trasferito dai consorzi di bonifica commissariati.
La disciplina prevede che:
- il personale transitato mantiene il regime contrattuale in essere al momento della legge;
- gli incarichi non si riproducono automaticamente con la nuova organizzazione, salvo qualifiche contrattuali e livelli retributivi in godimento;
- fino all’adozione dell’atto aziendale definitivo non possono essere effettuate nuove assunzioni;
- successivamente l’Azienda può coprire i fabbisogni e sostituire il personale cessato secondo la normativa vigente e nei limiti del turn over e delle risorse disponibili.
Per il personale LSU/LPU non contrattualizzato o stabilizzato è prevista, previa istruttoria e manifestazione di interesse, l’assunzione a tempo determinato con limite di spesa fissato dal contributo annuo omnicomprensivo indicato dalla legge e inquadramento come operai qualificati. È inoltre previsto l’inquadramento nel CCNL Funzioni Locali, profilo Operatori esperti, per il personale della sorveglianza idraulica che abbia presentato domanda nel periodo previsto e, su successiva manifestazione di interesse, per altro personale a tempo indeterminato dello stesso comparto.
Risorse economiche e proventi
L’Azienda gestisce i progetti finanziati con risorse della programmazione comunitaria 2007-2013 e 2014-2020 secondo le regole dei rispettivi programmi. Dal 1° gennaio 2014 il compenso per spese generali relativo agli interventi di forestazione non può superare il 3,5 per cento del costo.
I proventi derivanti da utilizzazioni forestali, concessioni onerose, vendita di materiale legnoso e gestione del patrimonio forestale regionale sono riscossi direttamente da Calabria Verde e destinati al ripiano del disavanzo di gestione e al pagamento dei debiti pregressi dell’Azienda. Le precedenti disposizioni che destinavano tali utili alla Regione o al riequilibrio dell’AFOR sono state superate o abrogate.
Regime transitorio, avvio operativo e chiusura delle liquidazioni
In prima applicazione il direttore generale va nominato entro trenta giorni dall’entrata in vigore e, entro quaranta giorni dalla nomina, deve predisporre atto aziendale, piano annuale 2014 e bilancio preventivo 2014. Entro centoventi giorni deve adottare le iniziative di contenimento della spesa del personale per conseguire, dal 2014, un risparmio almeno del 20 per cento rispetto alla spesa complessiva 2011 sostenuta da AFOR.
Le funzioni aziendali principali decorrono dal 1° aprile 2014, data da cui Calabria Verde acquisisce piena operatività gestionale. Dalla pubblicazione della legge decade il Commissario liquidatore dell’AFOR e si apre una nuova procedura liquidatoria, affidata a un commissario nominato entro dieci giorni. La liquidazione dell’AFOR doveva concludersi entro il 31 dicembre 2014, con trasferimento di funzioni, risorse e personale a Calabria Verde; il bilancio finale di liquidazione determina l’estinzione dell’AFOR e il trasferimento dei residui all’Azienda.
Sono inoltre previsti:
- trasferimenti all’Azienda del personale e delle risorse del Polo soprassuoli boschivi già dell’A.R.S.S.A.;
- successione delle nuove norme alla disciplina AFOR e Comunità montane, per quanto compatibile;
- poteri sostitutivi della Giunta regionale in caso di inerzia dei commissari liquidatori.
Copertura finanziaria
La legge quantifica specifici oneri per la liquidazione e per l’avvio dell’Azienda, coperti mediante riduzione di disponibilità su capitoli del bilancio 2013. Gli oneri per le funzioni ordinarie dell’Azienda sono invece coperti annualmente con le leggi di bilancio e di accompagnamento, oltre che con i proventi attribuiti all’ente. La norma finanziaria contiene anche coperture puntuali per le spese connesse alla nomina iniziale del direttore generale.
Decorrenza e disciplina complessiva applicabile
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Nel testo consolidato, molte disposizioni transitorie e le previsioni collegate alla liquidazione di AFOR e delle Comunità montane hanno efficacia storicamente limitata e risultano oggi superate; restano invece centrali l’assetto dell’Azienda Calabria Verde, la disciplina delle funzioni assegnate e l’attuale organizzazione del personale e delle risorse nei limiti delle successive modifiche normative.
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