Sentenza del 12/12/2019 n. 32550 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato la rideterminazione della rendita catastale di una centrale idroelettrica. Ha dedotto: (1) la violazione delle norme sulla stima indiretta, sostenendo che il costo di ricostruzione avrebbe dovuto essere ridotto applicando coefficienti per vetustà e obsolescenza; (2) l'omesso esame della perizia di parte che sosteneva la necessità di tali riduzioni; (3) l'illegittima inclusione nella rendita delle opere idrauliche, quali invasi, canali e gallerie, ritenute beni demaniali non accatastabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la determinazione della rendita mediante il costo di ricostruzione, escludendo il deprezzamento perché l'impianto era stato accertato in ottimo stato di conservazione e manutenzione. La perizia di parte non è stata considerata decisiva, poiché il fatto storico rilevante, cioè lo stato attuale dell'impianto, era già stato esaminato dal giudice di merito. La Corte ha inoltre confermato che, per una centrale idroelettrica, le opere idrauliche e le componenti impiantistiche essenziali concorrono alla rendita quando sono strutturalmente e funzionalmente collegate all'unità immobiliare e non separabili senza alterarla. E.L. S.p.a. è stata condannata al pagamento di 2.600 euro di spese, oltre agli esborsi prenotati a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 3, 4, 5, 9 e 10
La rendita catastale riguarda l'unità immobiliare urbana e comprende gli elementi che, per incorporazione o collegamento strutturale, formano un bene unitario dotato di autonomia funzionale e reddituale.
D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 28, 40 e 61
"riduzione del costo in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari"
Nel metodo del costo di ricostruzione il deprezzamento non opera automaticamente: deve essere rapportato allo stato effettivo dell'immobile. Se l'impianto è in ottime condizioni, può essere legittimamente esclusa ogni riduzione.
L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244
"Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati..."
Il richiamo alla circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/2012 incide sui criteri tecnici di calcolo del deprezzamento, ma non determina automaticamente l'applicazione di una riduzione né modifica le regole processuali sull'onere di allegazione e prova.
L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21
A decorrere dal 2016 sono esclusi dalla rendita catastale determinati macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo; la pronuncia applica il quadro normativo rilevante per il periodo precedente, nel quale le componenti essenziali e strutturalmente collegate potevano concorrere alla rendita.
R.D. n. 1572 del 1931, art. 18, e R.D. n. 1775 del 1933
La natura demaniale o concessoria delle opere idrauliche non ne esclude automaticamente la rilevanza catastale quando tali opere costituiscono componenti essenziali e inseparabili della centrale idroelettrica.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nella stima catastale di impianti industriali o centrali energetiche, devono essere considerate anche le opere e le componenti che assicurano l'autonomia funzionale e reddituale dell'unità, se strutturalmente collegate e non separabili senza alterare il bene.
- Il deprezzamento per vetustà o obsolescenza non è automatico: deve essere dimostrato con riferimento alle condizioni concrete dell'immobile alla data rilevante. Un accertamento motivato di ottima manutenzione può giustificare l'assenza di riduzioni.
- Una perizia di parte non impone al giudice di adottarne le conclusioni. Per contestare efficacemente la valutazione occorre dimostrare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non soltanto la mancata considerazione di singoli elementi probatori o di una diversa metodologia estimativa.
- La censura in cassazione deve essere adeguatamente autosufficiente: occorre indicare e riprodurre, nei limiti necessari, gli atti e i documenti sui quali si fonda la contestazione, compreso l'avviso di accertamento.
- La qualificazione di un bene come demaniale, concesso o temporaneamente collegato al suolo non esclude di per sé la rilevanza catastale; prevalgono la funzione svolta, il collegamento strutturale e l'essenzialità della componente rispetto all'unità immobiliare.
- Per controversie analoghe è quindi essenziale documentare concretamente lo stato di conservazione, la vetustà, l'obsolescenza e l'eventuale separabilità delle componenti, anziché limitarsi a contestazioni generiche.
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