Cassazione Civile, Ordinanza n. 03536/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società su istanza di una ex dipendente creditrice per circa € 43.853,33. La società ha reclamato la sentenza dichiarativa sostenendo di non superare le soglie dimensionali di fallibilità e che la documentazione contabile prodotta dimostrasse la non fallibilità: bilanci degli ultimi esercizi, registri IVA, estratti conto bancari e dati relativi a ricavi, attivo e debiti. La Corte d’appello ha respinto il reclamo ritenendo i bilanci non attendibili perché non tutti approvati e/o tempestivamente depositati, privi di adeguato riscontro nelle dichiarazioni fiscali e nella documentazione contabile, e comunque non idonei a superare la presunzione di fallibilità. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, formalmente, omesso/insufficiente esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. e violazione dell’art. 1 l. fall., lamentando: mancata considerazione della coerenza tra bilanci e dichiarazioni IVA; erronea affermazione della mancata produzione delle dichiarazioni fiscali; omessa valutazione della permanenza dei ricavi e dell’attivo sotto soglia; errata valutazione dei debiti e dei crediti ammessi al passivo; utilizzo, secondo la ricorrente, di dati contabili già presenti nel fascicolo prefallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse in realtà diretta a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, mescolando vizi eterogenei e non rispettando i requisiti del novellato art. 360, n. 5, c.p.c. Ha inoltre confermato il principio secondo cui il giudice può non considerare i bilanci degli ultimi tre esercizi quando non siano approvati e regolarmente/timely depositati, trattandosi di documenti probatori privilegiati ma non di prova legale; in mancanza di una specifica censura sull’irregolarità del bilancio 2018 e poiché il mancato superamento delle soglie va provato per ciascun parametro e per l’intero periodo rilevante, le doglianze erano comunque prive di decisività. Quanto alla pretesa svista sull’ammontare dei crediti ammessi al passivo, la Corte ha osservato che l’eventuale errore di lettura del verbale avrebbe dovuto essere fatto valere con revocazione per errore di fatto. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; la parte ricorrente è stata condannata al pagamento di € 4.000 in favore della cassa delle ammende ex art. 96 c.p.c., comma 4, e non sono state liquidate spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto o per cumulare in modo irrituale censure eterogenee; il ricorso deve rispettare i limiti del novellato n. 5.
L'imprenditore deve provare il mancato superamento congiunto dei requisiti dimensionali di non fallibilità per il periodo rilevante; il superamento di anche uno solo dei parametri comporta fallibilità.
I bilanci degli ultimi tre esercizi sono strumenti probatori privilegiati per dimostrare la non fallibilità, ma non costituiscono prova legale e la loro attendibilità è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
La valutazione dei dati contabili contenuti nei bilanci avviene secondo il prudente apprezzamento del giudice.
Il deposito tempestivo e regolare dei bilanci presso il registro delle imprese è rilevante ai fini della loro attendibilità e utilizzabilità probatoria.
L'eventuale svista sul contenuto oggettivo della prova va fatta valere con revocazione per errore di fatto, non con il ricorso per cassazione.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta consente l'applicazione della sanzione processuale di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c.
In caso di definizione conforme alla proposta, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende per abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disposizione richiamata nel dispositivo per il contributo unificato, nei limiti del testo riportato.
Massime di principio
- Nel giudizio volto a contestare la dichiarazione di fallimento, il mancato superamento delle soglie di non fallibilità deve essere provato dall'imprenditore in modo completo e per ciascun parametro, con riferimento all'intero periodo richiesto dalla legge; la mancanza anche di un solo dato decisivo impedisce di superare la presunzione di fallibilità.
- I bilanci degli ultimi esercizi sono mezzi di prova privilegiati della non fallibilità, ma il giudice può motivatamente disattenderli se non risultano approvati e/o tempestivamente depositati, o se mancano riscontri contabili e fiscali idonei a verificarne l'attendibilità.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio: quando la doglianza si risolve nel contestare l'apprezzamento degli elementi di fatto operato dal giudice di merito, essa è inammissibile.
- La contestazione di una mera svista nella lettura di un documento o nel contenuto oggettivo della prova deve essere proposta, ricorrendone i presupposti, con revocazione per errore di fatto e non con il ricorso per cassazione.
- La tempestività e regolarità degli adempimenti formali di bilancio incidono sulla possibilità di affidamento dei terzi e, quindi, sulla valenza probatoria dei documenti contabili ai fini della verifica dei requisiti di non fallibilità.
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