Cassazione Penale, Sentenza n. 34197/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione a associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e reati connessi (tra cui reati in materia di stupefacenti), deducendo: vizio di motivazione nella valorizzazione delle prove e degli elementi indiziari (intercettazioni, incontri con altri associati, precedente condanna per estorsione), illegittima valorizzazione di conversazioni alle quali il ricorrente non avrebbe partecipato, e impossibilità di superare la presunzione cautelare dell'art. 275, comma 3, c.p.p. alla luce dei periodi di custodia/ai domiciliari precedenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo manifestamente infondati i tre motivi. Ha confermato che il Tribunale ha correttamente individuato gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa sulla base di: condanna definitiva per estorsione collegata a esponenti dell'associazione; contenuti delle intercettazioni collegati alla gestione dello spaccio e al recupero crediti; incontri del 2/09/2019 e 28/06/2019 e la partecipazione alle fasi successive all'arresto di altro associato. Ha ritenuto congrua la valutazione anche rispetto al capo 50 (stupefacenti) e alla sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. Inoltre ha ritenuto non superabile la presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., considerata la persistenza dell'associazione e la personalità criminale del ricorrente. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che sussistano gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa sulla base di condotte specifiche, intercettazioni e rapporti con il reggente; la pregressa condanna è stata considerata elemento compatibile con la valutazione indiziaria.
L'aggravante è stata ritenuta applicabile in ragione dei fini dell'associazione e delle modalità della condotta (coinvolgimento in traffici di stupefacenti), alla stregua degli elementi probatori raccolti.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La presunzione cautelare prevista è stata ritenuta non superabile con riferimento al capo relativo all'associazione, anche considerando il tempo trascorso e gli interventi custodiali precedenti, alla luce della persistenza dell'associazione e della personalità criminale del ricorrente.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Richiamata in relazione ai reati di traffico di sostanze stupefacenti (capo 50); le prove indicano detenzione e cessione di ingenti quantità, valutate come indizio della partecipazione ai fini dell'associazione.
Applicato l'articolo per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La pregressa condanna dell'imputato può essere valorizzata come elemento indiziario nel giudizio sulle esigenze cautelari, se accompagnata da elementi nuovi (intercettazioni, incontri, comportamenti) che dimostrino continuità o apporto consapevole all'associazione.
- Conversazioni intercettate, incontri documentati e la partecipazione a operazioni (es. riscossione crediti, cessione di stupefacenti) possono concorrere a formare il quadro dei gravi indizi anche quando singolarmente non sarebbero decisivi.
- L'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. può essere ricondotta ai fini e alla struttura dell'associazione quando le condotte riferite implicano il perseguimento sistematico di attività illecite (es. traffico di droga).
- La presunzione cautelare dell'art. 275, comma 3, c.p.p. può non essere superata dalla difesa invocando il tempo trascorso o misure custodiali pregresse, se sussistono elementi che fanno ritenere la persistenza dell'associazione e una personalità criminale consolidata.
- In sede di riesame cautelare le valutazioni di fatto fatte dal tribunale sono difficili da scalfire in Cassazione se la motivazione è congrua e sorretta da elementi probatori specifici.
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