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Legge

L.R. Toscana 4/2009

Spese di rappresentanza del Consiglio regionale.

Normativa regionaleL.R. Toscana 4/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per il Consiglio regionale della Toscana le spese di rappresentanza, individuandone le tipologie ammesse, i soggetti abilitati, le modalità di autorizzazione e rimborso, la partecipazione a comitati e la copertura finanziaria. Abroga la precedente l.r. 20/2004. La disciplina è generale e tuttora applicabile, salvo le modifiche successive richiamate nel testo consolidato.

Disciplina delle spese di rappresentanza del Consiglio regionale toscano

Disciplina delle spese di rappresentanza del Consiglio regionale toscano

La legge definisce, per il Consiglio regionale della Toscana, quali spese possano essere sostenute a titolo di rappresentanza, chi ne sia titolare, con quali procedure siano disposte e come siano finanziate. Il provvedimento è rivolto esclusivamente all’Assemblea legislativa regionale toscana e ai suoi organi.

Tipologie di spese ammissibili

Sono considerate spese di rappresentanza quelle sostenute nell’esercizio delle funzioni istituzionali per valorizzare il ruolo e l’immagine del Consiglio. In particolare rientrano:

  • spese di ospitalità o ristoro connesse a riunioni, incontri e altre attività di lavoro;
  • atti di cortesia e doni di valore simbolico in occasione di rapporti ufficiali con soggetti esterni rappresentativi del Consiglio o della società civile;
  • spese per oggetti simbolici di rappresentanza, come targhe, coppe, medaglie, realizzazioni artistiche e pubblicazioni, nonché per saluti, auguri e partecipazione a cerimonie, ricorrenze, festività e commemorazioni;
  • spese per contribuire a iniziative promosse da soggetti esterni, se di particolare rilevanza e coerenti con le finalità istituzionali del Consiglio per profili sociali, economici, culturali e sportivi, anche mediante strutture, servizi o mezzi gratuiti oppure contributi finanziari.

Sono escluse le spese rivolte a soggetti interni all’amministrazione e quelle con mera finalità liberale. Inoltre, non sono qualificate come spese di rappresentanza le iniziative, gli eventi e i progetti istituzionali deliberati dall’Ufficio di presidenza, anche in compartecipazione con altri soggetti, se diretti all’attuazione dei principi e delle finalità dell’ordinamento regionale, della festa della Toscana e delle relazioni istituzionali dell’Assemblea.

Soggetti titolari e deleghe

La funzione di rappresentanza spetta al Presidente del Consiglio regionale. Può essere esercitata ordinariamente anche:

  • dai componenti dell’Ufficio di presidenza;
  • dai presidenti delle commissioni consiliari;
  • dai presidenti o titolari monocratici degli organismi autonomi istituiti con legge regionale presso il Consiglio, limitatamente alle attività di ospitalità, ristoro, atti di cortesia e analoghe ipotesi.

Il Presidente può delegare singoli consiglieri a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni quando non siano disponibili componenti dell’Ufficio di presidenza.

Modalità di autorizzazione e gestione delle spese

Per le spese di ospitalità, ristoro e simili, l’Ufficio di presidenza determina con deliberazione la dotazione annua di ciascun titolare della funzione. Le spese sono poi effettuate direttamente dal titolare nei limiti della dotazione e rimborsate sulla base di autocertificazione secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.

Le spese per oggetti simbolici, cerimonie e analoghe iniziative sono programmate periodicamente e disposte dall’Ufficio di presidenza; l’attuazione avviene con decreto del dirigente competente. In caso di urgenza o di esigenze non programmate, tali spese possono essere effettuate direttamente dal Presidente o da un consigliere delegato, sempre con le modalità esecutive previste per i rimborsi.

Le spese per iniziative promosse da soggetti esterni sono deliberate dall’Ufficio di presidenza; quelle di importo non superiore a 500 euro possono essere disposte direttamente dal Presidente e sono attuate con decreto del dirigente competente.

Partecipazione a comitati d’onore

Il Consiglio, tramite deliberazione dell’Ufficio di presidenza, può partecipare a comitati d’onore destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali, culturali, economiche e sportive di rilievo regionale promosse da soggetti pubblici o privati rappresentativi della società toscana. La partecipazione avviene tramite il Presidente del Consiglio o altro consigliere individuato dall’Ufficio di presidenza.

Copertura finanziaria e monitoraggio

Gli oneri sono coperti, per il 2009, mediante lo stanziamento del capitolo 200 del bilancio di previsione del Consiglio; per gli anni successivi mediante apposito stanziamento del bilancio del Consiglio. Nel capitolo sono distinti articoli corrispondenti alle tre tipologie di spesa individuate dalla legge. Il segretario generale informa periodicamente l’Ufficio di presidenza sull’andamento dell’utilizzo delle risorse.

Abrogazione della disciplina previgente

Con l’entrata in vigore della legge è stata abrogata la legge regionale 5 aprile 2004, n. 20, che disciplinava in precedenza le spese di rappresentanza del Consiglio regionale.

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