L.R. Toscana 7/2009
Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana disciplina tipologie, requisiti minimi, apertura, variazioni e cessazione delle strutture veterinarie pubbliche e private sul territorio regionale. Prevede comunicazione o SCIA, controlli USL/comune, regole per attività accessorie e sanzioni. L’applicazione riguarda le strutture toscane; le disposizioni transitorie per l’adeguamento delle strutture già autorizzate erano legate ai termini iniziali successivi all’entrata in vigore.
Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private in Toscana
Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private in Toscana
La legge regionale regola le strutture veterinarie con sede in Toscana destinate all’esercizio dell’attività libero-professionale veterinaria. Mira a garantire corrette informazioni all’utenza, qualificazione delle strutture, semplificazione amministrativa e criteri omogenei per tipologie, requisiti, apertura, controlli e attività accessorie.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina si applica alle strutture veterinarie pubbliche e private situate sul territorio regionale e destinate all’attività veterinaria privata. Sono regolati:
- tipologie di struttura e requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi;
- procedimento per l’apertura;
- obblighi informativi verso i cittadini detentori di animali;
- criteri per attività accessorie e loro coesistenza con l’attività sanitaria;
- termini e modalità di adeguamento e verifica dei requisiti.
Classificazione delle strutture veterinarie
La legge distingue diverse tipologie di struttura:
- studio veterinario: attività professionale privata e personale, con o senza accesso di animali;
- studio veterinario associato: più veterinari che operano in forma privata e indipendente condividendo ambienti comuni;
- ambulatorio veterinario: struttura autonoma con accesso di animali, senza degenza oltre quella giornaliera;
- clinica o casa di cura veterinaria: struttura autonoma con più veterinari e possibilità di degenza oltre la giornata;
- ospedale veterinario: struttura autonoma con degenza, pronto soccorso 24 ore, presenza continuativa di almeno un veterinario e diagnostica di laboratorio;
- laboratorio veterinario di analisi: esegue per conto terzi, su richiesta veterinaria, indagini diagnostiche su materiali biologici animali con rilascio di referti.
Requisiti generali delle strutture
Per tutti i locali con accesso di animali è richiesto che pavimenti e pareti fino a due metri siano in materiale lavabile e disinfettabile. Per le strutture rivolte ad animali da reddito sono previsti, in relazione all’attività svolta, stalle, scuderie, box e paddock idonei, travaglie per visita e terapia, box di anestesia e risveglio e spazi per diagnosi che richiedano movimento controllato. I locali di degenza devono rispettare le norme sul benessere animale e i requisiti minimi richiamati dal d.lgs. n. 116/1992.
Requisiti specifici per tipologia
Studio veterinario
Se non è previsto l’accesso di animali, bastano un locale per l’attività professionale e un servizio igienico. Se è previsto l’accesso di animali, servono almeno sala di attesa, area amministrativa, sala per le prestazioni, locali o armadi per materiali/farmaci/attrezzature, servizio igienico, adeguata illuminazione e aerazione, impianto idrico e attrezzature coerenti con l’attività svolta.
Ambulatorio veterinario
Deve disporre di sala di attesa, area amministrativa, locale per attività clinica, locale per attività chirurgica, deposito di materiali e farmaci, servizio igienico, adeguata illuminazione e aerazione, impianto idrico, attrezzature adeguate. Sul piano organizzativo è richiesta l’indicazione del direttore sanitario quando operino più veterinari o quando, in gestione singola, il titolare non sia veterinario, oltre all’affissione di orari, regolamento interno e modalità di accesso.
Clinica o casa di cura veterinaria
Oltre agli spazi di base, deve avere area radiologica, laboratorio di analisi interno, deposito di materiali e farmaci, locale attrezzato per la degenza, locale separato per animali con malattie trasmissibili e servizi igienici. Sul piano organizzativo sono richiesti direttore sanitario, esposizione di orari e regolamento, e presenza di almeno un medico veterinario durante l’apertura al pubblico e in caso di degenza.
Ospedale veterinario
Richiede, oltre agli spazi clinici e chirurgici, locale per radiologia, locale per laboratorio analisi, locale per pronto soccorso e terapia intensiva, area degenza, locale separato per malattie trasmissibili, servizi igienici e locali ad uso personale. Deve essere garantita presenza di almeno un medico veterinario e servizio di pronto soccorso nelle 24 ore. Se il laboratorio interno opera anche per conto terzi, si applicano anche i requisiti del laboratorio di analisi.
Laboratorio veterinario di analisi
Deve avere locale per accettazione campioni, locale per analisi diagnostiche, locale per lavaggio e sterilizzazione della vetreria, deposito di materiali e reagenti, servizi igienici, adeguata illuminazione e aerazione, impianto idrico. Sono inoltre richiesti direttore sanitario, orario di apertura e modalità di accesso. Nei locali di laboratorio pavimenti e pareti fino a due metri devono essere lavabili e disinfettabili. È vietata qualsiasi attività clinica o chirurgica sugli animali.
Strutture veterinarie mobili
Sono ammesse per il perseguimento degli obiettivi istituzionali delle aziende USL e per il soccorso di animali feriti o in gravi condizioni, purché collegate a una o più strutture veterinarie. Devono avere superfici lavabili e disinfettabili, prive di sporgenze o rischi, con aerazione, luminosità e dotazioni adeguate all’attività.
Attività accessorie e divieti
All’interno delle strutture veterinarie è consentita la cessione di beni accessori funzionali alla prestazione sanitaria, come parafarmaci, diete alimentari e attrezzature per la salute animale, purché:
- avvenga sotto la responsabilità del medico veterinario nei confronti del detentore dell’animale in cura;
- non vi sia pubblicità esterna della cessione;
- siano rispettati gli adempimenti amministrativi e fiscali della prestazione sanitaria.
Sono vietate attività diverse da quella sanitaria, siano esse commerciali, artigianali o di allevamento. Fa eccezione la toelettatura animale, consentita solo se svolta in locali adiacenti ma strutturalmente separati, dotati dei requisiti del locale professionale e con misure idonee a preservare il corretto e decoroso esercizio della professione veterinaria.
Avvio dell’attività e adempimenti amministrativi
Lo studio veterinario senza accesso di animali può iniziare l’attività con comunicazione al servizio veterinario della USL competente e, per conoscenza, all’ordine provinciale dei veterinari. Se lo studio è associato, la comunicazione deve essere sottoscritta da tutti gli associati.
Le altre strutture veterinarie previste dalla legge iniziano l’attività mediante SCIA al SUAP, attestando la sussistenza dei requisiti generali e specifici. Il comune verifica il rispetto della disciplina entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA. Il SUAP comunica l’avvio al servizio veterinario USL e all’ordine professionale provinciale. Alla comunicazione o SCIA va allegata la documentazione indicata dalla deliberazione regionale richiamata dalla legge.
Variazioni e cessazione dell’attività
Per lo studio veterinario senza accesso di animali, variazione della denominazione e cessazione vanno comunicate alla USL e all’ordine provinciale. Per le altre strutture, ogni variazione della denominazione o ragione sociale e la cessazione devono essere comunicate a comune e USL competenti, oltre che all’ordine provinciale. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche in formato digitale, se compatibile con gli standard regionali, e devono essere corredate dalla documentazione prevista. La variazione della tipologia di struttura richiede comunque gli adempimenti previsti per l’avvio.
Regime transitorio e controlli
Le regole sui requisiti si applicano alle nuove strutture e agli ampliamenti o trasformazioni di strutture esistenti. Per ampliamento si intende un aumento di superficie di almeno il 10% rispetto alla struttura esistente; per trasformazione la variazione della tipologia già autorizzata, con o senza lavori. Le USL dovevano verificare le strutture già autorizzate entro un anno dall’entrata in vigore e, se necessario, assegnare un termine di adeguamento non superiore a due anni dalla verifica. La permanenza dei requisiti è comunque soggetta a verifica almeno quinquennale. I procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore erano conclusi secondo la disciplina regionale previgente richiamata.
Sanzioni e vigilanza
La violazione dei requisiti strutturali e organizzativi delle strutture comporta una sanzione amministrativa da 2.000 a 6.000 euro. La violazione delle regole sulle attività accessorie comporta la stessa sanzione. L’esposizione di targhe e insegne pubblicitarie non conformi alla tipologia di appartenenza è punita con sanzione da 1.000 a 3.000 euro.
Se la USL accerta inadeguatezze, fissa un termine per eliminarle; in caso di mancato adeguamento si applica la sanzione. Il comune vigila sulle violazioni relative ad attività accessorie e pubblicità, ed è l’ente che irroga le sanzioni e ne introita i proventi. Le violazioni sono inoltre segnalate all’ordine provinciale dei medici veterinari.
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