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Legge

L.R. Toscana 3/2009

Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.

Normativa regionaleL.R. Toscana 3/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per la Regione Toscana indennità, rimborsi spese, fine mandato, assicurazioni e, per i soli aventi titolo pre-10ª legislatura, assegno vitalizio poi rideterminato dal 1° giugno 2019 con metodo contributivo. Prevede limiti di spesa, riduzioni per assenze e regole per missioni, autovetture e cumuli. Le norme sul vitalizio storico cessano di applicarsi con la 10ª legislatura, salvo la rideterminazione prevista dal 2019.

Trattamento economico e previdenziale di consiglieri e componenti della Giunta della Regione Toscana

Trattamento economico, rimborsi e previdenza dei consiglieri e della Giunta regionale della Toscana

La legge disciplina il trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale della Toscana, definendo indennità, rimborsi, fine mandato, assicurazioni e, per i soggetti aventi titolo, il regime dei vitalizi storici e della loro successiva rideterminazione.

Ambito di applicazione e struttura del trattamento

La disciplina riguarda consiglieri regionali, Presidente della Giunta e componenti della Giunta. Il trattamento economico comprende indennità di carica, indennità di funzione, rimborso spese per l’esercizio del mandato, indennità di fine mandato e, per i soli soggetti aventi titolo fino alla nona legislatura, assegno vitalizio. Possono inoltre essere attribuiti supporti funzionali all’esercizio del mandato, regolati dall’Ufficio di presidenza del Consiglio per i consiglieri e dalla Giunta per Presidente e assessori.

Indennità di carica, funzione e cumuli

L’indennità mensile di carica è pari al 65% dell’indennità mensile lorda dei deputati alla data del 1° dicembre 2011. Sull’indennità di carica si applicano trattenute obbligatorie per finanziare fine mandato e, fino al termine della nona legislatura, vitalizio.

Per chi è sospeso ai sensi del d.lgs. 235/2012 non sono corrisposti i rimborsi spese previsti dalla legge; se il soggetto viene poi prosciolto definitivamente, per il periodo di sospensione è corrisposto un assegno pari alla differenza tra quanto erogato in sospensione e l’indennità spettante.

L’indennità di carica non è cumulabile con assegni, indennità o gettoni derivanti da incarichi amministrativi conferiti da Stato, enti pubblici, banche pubbliche e altri soggetti indicati dalla legge. I consiglieri devono dichiarare ogni anno, entro il 30 settembre, le somme percepite o la relativa assenza; in caso di inadempimento sono previste diffida e informativa all’assemblea. Per i dipendenti pubblici si applicano le regole di opzione dell’art. 68 del d.lgs. 165/2001.

Indennità di funzione

Ai titolari dell’indennità di carica che svolgono funzioni specifiche spetta una ulteriore indennità di funzione, calcolata in percentuale sull’indennità lorda dei deputati alla data del 1° dicembre 2011. Le funzioni rilevanti includono, tra le altre, Presidente della Giunta, Presidente del Consiglio, componenti della Giunta, Sottosegretario, vicepresidenti, consiglieri segretari, portavoce dell’opposizione, presidenti di gruppo e di commissione, segretario questore e vicepresidenti/segretari di commissione. Le indennità di funzione non sono cumulabili tra loro: se una persona svolge più funzioni, spetta quella più favorevole.

Rimborso spese per l’esercizio del mandato e limiti di spesa

Il rimborso spese per il mandato è mensile e omnicomprensivo. Per Presidente del Consiglio e Presidente della Giunta è determinato come differenza tra quanto dovuto per indennità di carica e funzione e il limite di euro 13.000,00. Per consiglieri e componenti della Giunta è previsto un importo composto da una quota fissa e, per i soli consiglieri, da una quota variabile legata alla distanza tra comune di residenza e sede del Consiglio.

La quota variabile si calcola con parametri di distanza minima e massima, arrotondamento per eccesso a multipli di 20 chilometri e criteri legati al percorso ordinario più breve; per la parte eccedente determinati livelli è previsto un coefficiente ridotto. Il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta non percepisce la quota variabile.

In ogni caso, la somma di indennità di carica, indennità di funzione e rimborso spese non può superare i limiti mensili lordi fissati dalla legge. Se il limite è superato, il rimborso viene automaticamente ridotto dell’eccedenza.

Riduzioni per assenze e disciplina delle presenze

Il rimborso spese del mandato è ridotto di euro 50,00 più il 5% della quota variabile per ogni giornata di assenza alle sedute del Consiglio, dell’Ufficio di presidenza, della Giunta, della Conferenza per la programmazione dei lavori e delle commissioni consiliari. La riduzione si applica anche se, nella stessa giornata, l’assenza riguarda una sola delle sedute dell’organo collegiale.

Sono considerate presenze anche le partecipazioni a una riunione di uno degli organi indicati, le missioni e gli incarichi di rappresentanza conferiti dal Presidente del Consiglio o della Giunta. La consigliera e la componente della Giunta sono considerate presenti nei periodi di astensione dal lavoro per maternità o, nei casi previsti, di adozione o affidamento; analoga disciplina vale per il congedo di paternità.

L’Ufficio di presidenza stabilisce le modalità di accertamento delle assenze.

Emergenze epidemiologiche e partecipazione da remoto

In caso di emergenze epidemiologiche, la quota variabile del rimborso spese non è corrisposta ai consiglieri se la sede del Consiglio resta chiusa per oltre 15 giorni nel mese o se, per più di 15 giorni nel mese, tutti gli organi principali lavorano in modalità telematica. Se il consigliere partecipa da remoto dall’esterno dei locali del Consiglio nelle riunioni convocate anche in presenza e telematicamente, la quota variabile è ridotta del 5%.

Per le sedute telematiche vale la riduzione prevista per le assenze. Il Presidente del Consiglio può autorizzare singoli consiglieri a partecipare da remoto, anche per periodi superiori a 15 giorni; in tal caso si applicano le regole sopra indicate.

Partecipazione da remoto ai sensi del regolamento interno

Nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale per la partecipazione da remoto, al consigliere autorizzato non spetta la quota variabile del rimborso per tutto il periodo dell’autorizzazione. Se, nel periodo autorizzato, il consigliere partecipa in forma ordinaria alle sedute, gli spetta per ogni giorno di presenza il 5% della quota variabile mensile, fino al massimo spettante.

Decorrenza e cessazione di indennità e rimborsi

Le indennità e i rimborsi decorrono dalla proclamazione per i consiglieri e il Presidente della Giunta, dalla nomina per i componenti della Giunta e dall’entrata in carica per le altre figure indicate dalla legge. Alla fine della legislatura cessano con la prima riunione del nuovo Consiglio o con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta. In caso di cessazione anticipata, la corresponsione termina quando viene meno il diritto alla carica o la permanenza nell’incarico; nei casi di scioglimento del Consiglio ex art. 126 Cost., cessano alla data dello scioglimento.

Assegno vitalizio: disciplina storica e soppressione del sistema per il futuro

Il sistema del vitalizio si applica ai consiglieri e assessori in carica fino alla nona legislatura. La legge prevede che il regime transitorio statale sull’assegno vitalizio cessi con l’entrata in vigore della disciplina regionale di soppressione, e che per la decima legislatura e successive venga introdotto un trattamento economico a carattere contributivo con legge regionale successiva.

Dal 1° giugno 2019 gli assegni vitalizi diretti e indiretti maturati alla data sono rideterminati con metodo contributivo. Il nuovo importo non può superare quello spettante con il previgente metodo retributivo.

Rideterminazione contributiva dei vitalizi dal 1° giugno 2019

La rideterminazione contributiva si fonda sulla base imponibile definita in allegato, calcolata sull’indennità di carica lorda prevista nei singoli periodi utili, senza altre indennità. La base imponibile è incrementata secondo le regole richiamate dal testo unico statale sulle pensioni dei dipendenti pubblici.

La quota contributiva è quella prevista dalla legislazione regionale vigente nel periodo di mandato, inclusi contributi volontari e quelli collegati ad annualità particolari; la quota a carico della Regione Toscana è pari a 2,75 volte quella versata dal consigliere. I contributi si calcolano sui giorni effettivi di calendario.

Il montante contributivo individuale è rivalutato annualmente con il tasso di capitalizzazione legato alla variazione media quinquennale del PIL nominale ISTAT. In caso di periodi non consecutivi si forma un unico montante; se dopo la percezione del vitalizio vi sono ulteriori contributi per un nuovo mandato, si forma un montante distinto, trasformato al termine dell’ultimo mandato e sommato al precedente.

La trasformazione del montante avviene con coefficienti collegati all’età anagrafica alla decorrenza del vitalizio. Sono previste soglie minime e massime di età ai fini dell’applicazione dei coefficienti. Il vitalizio rideterminato è poi rivalutato annualmente con indice ISTAT FOI; dal 1° gennaio 2020 la rivalutazione decorre annualmente dal 1° gennaio, con il primo anno calcolato in dodicesimi. Per il triennio 2023-2025 la rivalutazione è comunque contenuta entro limiti massimi del 3%, 2% o 1% in base all’importo mensile del vitalizio.

Clausole di salvaguardia e limiti alla riduzione

La rideterminazione contributiva non può ridurre il vitalizio oltre quanto risulterebbe applicando le clausole di salvaguardia basate sugli scaglioni e moltiplicatori dell’allegato C. In ogni caso, salvo che il vitalizio originario sia già inferiore, deve essere garantito un importo almeno pari a due volte il trattamento minimo INPS.

Le clausole di salvaguardia non si applicano a chi beneficia di altri trattamenti derivanti da mandato parlamentare europeo, parlamentare nazionale o di altra Regione, essendo riconosciuto solo il ricalcolo contributivo. Lo stesso vale per i vitalizi ripristinati per effetto della soppressione del divieto di cumulo.

Cumulo dei vitalizi e obblighi dichiarativi

Dal 1° giugno 2019 è abrogato il divieto di cumulo dei vitalizi previsto dalla disciplina regionale precedente. Nei confronti dei soggetti interessati il vitalizio è riconosciuto rideterminato con metodo contributivo, senza clausole di salvaguardia. Al momento della domanda di vitalizio, il soggetto deve dichiarare se percepisce o meno altri istituti analoghi derivanti da mandati in altre assemblee o camere; in mancanza la domanda è irricevibile.

Chi, dopo tale dichiarazione, acquisisce il diritto ad altri istituti analoghi deve comunicarlo tempestivamente al Presidente del Consiglio regionale. Le dichiarazioni sono verificate annualmente e, in caso di mendacio o omessa comunicazione, si procede al recupero delle somme indebitamente percepite con interessi e rivalutazione.

Requisiti per il vitalizio, anticipazione e cumulabilità

Per il regime storico, il vitalizio spetta dopo la cessazione del mandato al compimento dei 65 anni e con almeno 5 anni di contributi. Con più di 5 anni di contribuzione è possibile anticipare la decorrenza di un anno per ogni anno aggiuntivo, fino al limite di 60 anni; in alternativa è possibile un’anticipazione con decurtazione del 3% per ciascun anno di anticipo. Nei casi di anticipazione il vitalizio è ricalcolato con metodo contributivo all’età di erogazione.

Il periodo di mandato si computa per anno intero se la frazione è almeno di sei mesi e un giorno. Il vitalizio è cumulabile con altri trattamenti di quiescenza, salvo le limitazioni introdotte dalla disciplina sulla rideterminazione e sul cumulo con altri analoghi istituti.

Invalidità

Se, durante il mandato, i soggetti diventano totalmente e permanentemente inabili al lavoro, hanno diritto al vitalizio indipendentemente da età e durata del mandato. Se l’inabilità dipende dall’esercizio del mandato, il diritto sussiste anche se l’inabilità emerge o viene provata entro cinque anni dalla cessazione.

Se il soggetto continua a svolgere attività di lavoro dipendente o autonomo, il vitalizio non spetta o, se già concesso, è revocato. Le lesioni o infermità assimilate alle pensioni di guerra costituiscono in ogni caso permanente inabilità a proficuo lavoro.

L’accertamento è effettuato da un collegio medico di tre membri; l’Ufficio di presidenza decide sulle conclusioni e il vitalizio decorre dal mese successivo alla domanda.

Contributi volontari e restituzione dei contributi

Chi ha versato contributi per meno di cinque anni ma ha almeno trenta mesi di anzianità può continuare a versare contributi volontari per raggiungere il quinquennio utile. La domanda va presentata entro tre mesi dalla cessazione del mandato o dal decesso del consigliere/componente della Giunta. È possibile il versamento in unica soluzione o mensile. Se l’interessato ha già compiuto 60 anni, il vitalizio decorre dal mese successivo al versamento in unica soluzione.

Chi cessa per decadenza non può avvalersi della contribuzione volontaria. Se il soggetto ammesso interrompe i versamenti, dopo messa in mora e sei mesi senza adempimento l’ammissione è revocata. Durante la sospensione ex d.lgs. 235/2012 non è possibile continuare volontariamente i versamenti; in caso di assoluzione definitiva è consentito il recupero del periodo sospeso.

Chi cessa dal mandato prima di maturare il requisito minimo e non intende continuare a contribuire ha diritto alla restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione né interessi, con domanda entro 120 giorni. In caso di decesso la facoltà spetta agli aventi diritto. È prevista anche una disciplina speciale di rinuncia al vitalizio non ancora percepito, con domanda entro termini brevi fissati dalla norma e nei limiti di bilancio.

Sospensione del vitalizio e reversibilità

Il vitalizio è sospeso se il beneficiario viene rieletto al Consiglio regionale o eletto al Parlamento europeo, nazionale o a un altro Consiglio regionale, oppure nominato componente della Giunta regionale toscana o di altra Regione. La corresponsione riprende dal primo giorno del mese successivo alla cessazione della causa di sospensione.

In caso di rielezione al Consiglio regionale toscano o di nomina a Presidente della Giunta o componente della Giunta, la nuova contribuzione è considerata prosecuzione della precedente; è prevista anche la possibilità di mantenere il vitalizio maturato, con trattenute ridotte per chi ha oltre quattordici anni di contribuzione o si trova in specifiche ipotesi di prosecuzione.

L’assegno vitalizio indiretto spetta, in caso di morte del titolare, al coniuge, ai figli e, se stabilmente convivente da almeno tre anni, al convivente, secondo quote percentuali stabilite dalla legge. Per i figli maggiorenni studenti o inabili sono previste condizioni specifiche; il diritto si estingue al venir meno dei requisiti o con il decesso del beneficiario. In caso di morte per cause di servizio, il vitalizio indiretto spetta anche se non sono stati versati contributi per cinque anni.

Indennità di fine mandato

L’indennità di fine mandato spetta ai soggetti non rieletti o non nominati nella legislatura successiva, a chi cessa per incompatibilità o dimissioni e, in caso di decesso in mandato, agli aventi diritto. La misura è pari, per ogni anno di mandato esercitato, a una mensilità dell’indennità di carica lorda in godimento al momento della cessazione, fino a un massimo di dieci anni per gli anni maturati dopo il 1° gennaio 2013; per gli anni precedenti si applicano regole specifiche senza la riduzione del 10% già prevista dalla normativa statale sul contenimento della spesa.

La frazione di anno è computata come anno intero se pari almeno a sei mesi e un giorno. L’erogazione avviene entro tre mesi dall’inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato. È possibile chiedere un anticipo fino al 70% di quanto maturato, nei limiti di bilancio.

Assicurazioni, polizze integrative e atti di liberalità

L’Ufficio di presidenza delibera sulla copertura assicurativa contro infortuni e invalidità permanente, anche da malattia, per consiglieri, Presidente della Giunta e componenti della Giunta per la durata del mandato; il costo è coperto tramite trattenute sulle indennità.

È prevista la possibilità, per consigliere o assessore, di chiedere alla struttura consiliare di trattenere e versare somme per polizze previdenziali integrative o per atti di liberalità, esclusa la donazione, destinati a terzi o all’acquisizione di servizi connessi al mandato.

Missioni fuori dal territorio regionale e spese di rappresentanza

Per le missioni fuori dal territorio regionale è riconosciuto il rimborso delle spese nei limiti e con le modalità fissate dalla legge. La missione deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Consiglio per i consiglieri e, per l’estero, dal Presidente della Giunta per i componenti della Giunta. Le missioni nel territorio regionale sono autorizzate di diritto e non danno luogo ad alcun rimborso.

Per le missioni fuori Regione sono rimborsabili spese di trasporto pubblico o aereo autorizzato, vagone letto o cuccetta, uso dell’automezzo proprio secondo tariffa chilometrica, pedaggi autostradali, taxi per specifiche esigenze di servizio, vitto e alloggio in albergo non di lusso, con idonea documentazione. Se la missione avviene in rappresentanza della Regione, sono rimborsate anche le spese di rappresentanza documentate.

È possibile chiedere un’anticipazione delle spese presunte, con conguaglio finale al termine della missione.

Autovetture di servizio

Le autovetture con autista possono essere assegnate in uso esclusivo al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta, per la durata dell’incarico e per esigenze di servizio, compresi gli spostamenti da e verso il luogo di lavoro. La Giunta disciplina l’organizzazione del parco autovetture secondo criteri di economicità.

Le autovetture possono essere attribuite in uso non esclusivo ai consiglieri e alle autorità monocratiche di tutela e garanzia e ai presidenti degli organismi autonomi del Consiglio regionale, solo per effettive esigenze di servizio e quando il trasporto pubblico assicuri risparmi e pari efficacia. La disciplina non può superare i limiti complessivi di spesa stabiliti dalla normativa nazionale.

Regime finanziario e abrogazioni

Gli oneri della legge sono coperti con gli stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale. La legge ha abrogato un ampio complesso di previgenti leggi regionali toscane su indennità, previdenza, infortuni, fine mandato e missioni, oltre a sopprimere una previsione della legge sullo status dei componenti della Giunta e un articolo della legge finanziaria regionale 2012.

Portata temporale e attualità della disciplina

La parte sui vitalizi storici è strettamente legata ai soggetti che hanno maturato o potevano maturare il diritto entro la nona legislatura; per la realtà applicativa attuale, tale disciplina è in gran parte superata dalla rideterminazione contributiva dal 1° giugno 2019 e dalle regole di salvaguardia, cumulo e comunicazione. Restano invece attuali le disposizioni su indennità, rimborsi, missioni, presenze, autovetture, assicurazioni e fine mandato.

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