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Legge

L.R. Toscana 1/2009

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

Normativa regionaleL.R. Toscana 1/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Testo unico toscano su struttura organizzativa, dirigenza, reclutamento, mobilità, incarichi extraimpiego, pari opportunità e personale di supporto agli organi politici. Prevede regole per Giunta e Consiglio regionale, procedure concorsuali, incarichi a termine e limiti retributivi. Contiene anche norme transitorie, abrogazioni e una proroga delle graduatorie dei concorsi a tempo indeterminato in scadenza entro il 31 dicembre 2026.

Organizzazione regionale e ordinamento del personale della Regione Toscana

Organizzazione e ordinamento del personale della Regione Toscana

La legge riordina la disciplina regionale del personale e dell’organizzazione amministrativa della Regione Toscana, nel rispetto dello Statuto e, per quanto non previsto, del d.lgs. 165/2001. La normativa si applica alla Giunta regionale, al Consiglio regionale e, in quanto compatibile, agli enti e organismi dipendenti della Regione.

Principi di direzione politica e gestione amministrativa

Gli organi di direzione politica definiscono obiettivi, programmi, indirizzi generali, criteri di riparto delle risorse, sistemi di controllo e criteri di valutazione della dirigenza. Alla dirigenza spetta invece la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con poteri di spesa, organizzazione delle risorse e controllo.

Rapporti tra Giunta e Consiglio regionale

Per gli atti generali in materia di personale destinati ad avere effetti anche sul personale del Consiglio regionale è necessaria una previa intesa tra Giunta e organi del Consiglio; in mancanza, gli atti sono inefficaci verso il personale consiliare. Sono inoltre previsti raccordi specifici tra Giunta e Consiglio per mobilità, valutazione, utilizzo delle graduatorie, personale di supporto e regole sugli incarichi.

Struttura organizzativa della Giunta regionale

La struttura della Giunta regionale si articola in Direzione generale, direzioni, settori e posizioni dirigenziali individuali. Le direzioni costituiscono strutture di vertice o di coordinamento settoriale/intersettoriale; i settori sono unità dirigenziali interne alle strutture di vertice; possono essere istituite anche strutture commissariali equiparate a settori e, sulla base dei criteri regionali, posizioni dirigenziali individuali per attività specialistiche.

Direzione generale, direzioni e Comitato di direzione

La Direzione generale sovrintende e coordina le direzioni, cura la coerenza tra obiettivi politici e risorse, coordina l’attuazione delle politiche di settore e può ricevere ulteriori competenze con decreto del Presidente. Il Direttore generale assegna risorse, impartisce direttive, sovrintende ai direttori, esercita poteri sostitutivi o di impulso in caso di inerzia e cura i rapporti istituzionali rilevanti. Il Comitato di direzione, composto dal Direttore generale e dai direttori, esprime parere obbligatorio su leggi, regolamenti, programmazione generale e atti organizzativi rilevanti.

Dirigente avvocato e Avvocatura regionale

L’Avvocatura regionale è una struttura dirigenziale autonoma e indipendente, equiparata a settore, con un dirigente avvocato nominato dal Presidente su proposta del Direttore generale per incarico da 3 a 5 anni, rinnovabile. Il dirigente avvocato può essere scelto anche all’esterno, purché in possesso di qualificata esperienza forense pubblicistica. Per le attività gestionali risponde alla Direzione generale; per le funzioni dell’Avvocatura mantiene autonomia tecnica. In caso di vacanza o assenza sono previsti sostituti temporanei.

Direttori, settori e posizioni dirigenziali

Il direttore assicura l’unitarietà della direzione, predispone e attua i programmi gestionali, coordina i settori, costituisce o sopprime settori previo parere del Direttore generale, assegna obiettivi e risorse, valuta il personale di riferimento e promuove l’azione disciplinare. Il responsabile di settore cura l’attività operativa del settore, predispone gli atti per gli organi politici, adotta gli atti di gestione, gestisce il personale e i procedimenti disciplinari, verifica i risultati e può conciliare o transigere nelle materie di competenza.

Accesso alla qualifica dirigenziale e incarichi a termine

L’accesso alla dirigenza avviene per concorso, con ampia previsione di requisiti di partecipazione anche per personale interno, soggetti con esperienza dirigenziale in altre amministrazioni o in ambiti equivalenti e, in specifiche ipotesi, candidati con esperienza internazionale. Una quota dei posti è riservata al personale regionale a tempo indeterminato, con ulteriori quote per chi abbia ricoperto incarichi dirigenziali. La Regione può anche indire procedure comparative riservate al proprio personale, nel rispetto delle facoltà assunzionali.

Gli incarichi di responsabile di settore e di posizione dirigenziale individuale possono essere conferiti anche con contratto a tempo determinato, entro limiti percentuali della dotazione organica, previo selezione pubblica e in presenza di qualificata esperienza professionale. Anche Direttore generale, direttori e dirigente avvocato sono nominati con requisiti stringenti e con durata contrattuale definita.

Mobilità, comando, distacco e aspettativa

La mobilità è criterio generale di organizzazione. La Regione può disporre trasferimenti, passaggi diretti, comando, distacco e assegnazione temporanea di personale, con limiti di durata normalmente non superiori a 12 mesi per comando e distacco, salvo casi di legge, e con regole specifiche sulla ripartizione degli oneri. Sono previste anche ipotesi di aspettativa senza assegni per assunzione in altre amministrazioni, negli enti locali o nelle istituzioni dell’UE.

Reclutamento del personale non dirigente

Il reclutamento avviene mediante procedure selettive, avviamento a selezione per specifiche aree, assunzioni obbligatorie e trasferimento da altre amministrazioni. I bandi e gli avvisi possono prevedere posti per ambito provinciale, prove e strumenti compensativi per i candidati con DSA, contributi di partecipazione, esonero dalle preselezioni per dipendenti dell’amministrazione banditrice con almeno cinque anni di servizio e utilizzo di graduatorie comuni con altre amministrazioni o enti, previa intesa. Le graduatorie pubblicate sul BURT e sul portale unico del reclutamento hanno efficacia secondo la normativa statale e possono essere usate anche per assunzioni a tempo determinato o parziale nei limiti previsti.

Requisiti di accesso e titoli di studio

Per l’accesso sono richiesti cittadinanza italiana o condizioni equiparate, maggiore età, idoneità fisica e titolo di studio previsto dal bando. I titoli di studio sono graduati per area: assolvimento dell’obbligo scolastico, licenza dell’obbligo con eventuale specializzazione, diploma di scuola secondaria superiore, laurea o laurea magistrale per funzionari ed elevata qualificazione. Sono disciplinati anche il riconoscimento dei titoli esteri e i casi di esclusione dall’impiego.

Regole sulla validità delle graduatorie

Le graduatorie possono essere scorse per i posti vacanti della stessa area nel periodo di validità, e possono essere utilizzate anche per il tempo determinato e il part-time secondo le regole previste. La Regione può utilizzare graduatorie di altri enti e, viceversa, gli enti possono utilizzare quelle regionali tramite intesa. Le graduatorie dei concorsi a tempo indeterminato con scadenza entro il 31 dicembre 2026 sono prorogate di un anno.

Incarichi extraimpiego: incompatibilità, autorizzazioni e limiti economici

La legge disciplina gli incarichi extraimpiego retribuiti e non retribuiti per i dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale, con regole applicabili anche agli enti dipendenti salvo diversa disciplina interna. Sono elencate le attività incompatibili: commercio, industria, impieghi privati o pubblici, cariche in società private, incarichi professionali retribuiti e altre incompatibilità previste dalla normativa nazionale. Le attività compatibili includono, tra l’altro, collaborazioni giornalistiche, diritti d’autore, relazioni a convegni, docenza, formazione e ricerca.

Gli incarichi autorizzabili devono essere compatibili con il servizio e privi di conflitto di interessi; l’autorizzazione è rilasciata dagli organi competenti e deve essere richiesta nuovamente in caso di modifiche rilevanti. Per gli incarichi senza compenso è prevista almeno la comunicazione all’amministrazione. Sono fissati limiti annui ai compensi: 50% del trattamento complessivo per il personale non dirigente e 15% per dirigenti e responsabili di determinate strutture; l’eventuale eccedenza va versata all’amministrazione.

Pari opportunità e benessere organizzativo

La Regione adotta politiche di pari opportunità e parità di genere attraverso azioni positive volte a rimuovere ostacoli all’inserimento e alla progressione professionale delle dipendenti. La programmazione ha durata triennale, è aggiornata annualmente, è adottata dalla Giunta d’intesa con il Consiglio su proposta del Comitato unico di garanzia e viene trasmessa ai soggetti istituzionali competenti. È prevista anche una relazione annuale sullo stato di attuazione.

Strutture di supporto agli organi di governo della Giunta

Il Presidente, il Vicepresidente, gli assessori e il Sottosegretario dispongono di uffici di gabinetto o di segreteria organizzativa per il supporto diretto. Gli incarichi di responsabile possono essere conferiti a personale regionale, di altre amministrazioni o soggetti esterni, con contratti di diritto privato a tempo determinato, legati alla durata del mandato dell’amministratore proponente. Sono fissati limiti alla consistenza del personale a tempo determinato e regole di mantenimento del posto nell’amministrazione di provenienza.

Il personale di supporto non può essere destinatario di nomine e designazioni regionali durante l’incarico; il servizio è utile ai fini previdenziali e di anzianità, ma non consente il passaggio ai ruoli regionali. Il trattamento economico è parametrato a quello dei dirigenti o del personale di riferimento, nei limiti previsti dalle deliberazioni regionali; tuttavia la Corte costituzionale, con sentenza n. 185 del 29 ottobre 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedevano uno specifico emolumento integrativo per queste strutture escludendo altri benefici economici.

Portavoce del Presidente della Giunta regionale

Il Presidente della Giunta può nominare un portavoce, anche esterno, per i rapporti politico-istituzionali con gli organi di informazione. Il portavoce deve avere professionalità idonea, non può svolgere altre attività professionali durante l’incarico, opera con contratto a tempo determinato e l’incarico si risolve con la cessazione o revoca. Il trattamento economico è fissato in coerenza con quello dei responsabili delle strutture di supporto.

Strutture di supporto del Consiglio regionale e gruppi consiliari

Il Presidente del Consiglio, l’Ufficio di presidenza, il Portavoce dell’opposizione e i gruppi consiliari dispongono di uffici di supporto e segreterie organizzative. Anche qui sono previsti responsabili, personale di supporto, limiti di spesa, regole di selezione del personale, facoltà di utilizzo di personale regionale, di altre amministrazioni o di soggetti esterni, e disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato. Per i gruppi consiliari e il gruppo misto sono previste regole specifiche su dotazioni organiche, priorità di selezione del personale con esperienza nella legislatura precedente, trattamento economico, durata degli incarichi e scioglimento o fusione dei gruppi.

Norme sul Consiglio regionale e rinvii alla l.r. 4/2008

La legge modifica anche la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4, attribuendo al Segretario generale del Consiglio funzioni analoghe a quelle previste per la Giunta in tema di dirigenza, mobilità, comando, attività extraimpiego e disciplina. Viene inoltre introdotta una disciplina specifica per la contrattualizzazione di dirigenti a termine del Consiglio, per l’assegnazione temporanea di personale e per i rapporti con la disciplina generale della presente legge.

Regolamento attuativo e disposizioni finali

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore avrebbe dovuto essere approvato il regolamento attuativo; fino ad allora continuavano ad applicarsi, se compatibili, il previgente regolamento regionale sul reclutamento e il disciplinare sulle attività extraimpiego. La legge contiene inoltre abrogazioni di precedenti testi regionali in materia di personale e organizzazione, disposizioni transitorie sui contratti in essere al momento dell’entrata in vigore e una norma finale di coordinamento con la l.r. 27/2007. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT.

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