Ordinanza del 25/10/2016 n. 1421 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl solo importo rilevante richiesto non dimostra il periculum in mora. Non costituisce pregiudizio irreparabile la perdita degli interessi ottenibili investendo la somma sul mercato, poiché, in caso di esito favorevole dell’appello, gli interessi sul rimborso sarebbero inferiori. La difficoltà economica della società non è provata dalla sola limitata disponibilità di cassa, anche considerando l’aumento delle operazioni attive e dell’utile nell’ultimo anno.
Insussistenza del periculum in mora per l’adozione di una misura cautelare
Insussistenza del periculum in mora
Il documento afferma che non sussistono i presupposti per riconoscere il periculum in mora, necessario ai fini dell’adozione di una misura cautelare. La valutazione deve basarsi sull’esistenza di un pregiudizio concreto e irreparabile derivante dall’immediata esecuzione del pagamento richiesto.
Ammontare del debito e pregiudizio irreparabile
L’entità dell’importo di cui viene richiesto il pagamento, considerata di per sé, non è sufficiente a dimostrare il pericolo di un danno irreparabile. Il semplice rilievo quantitativo della somma non consente quindi di ritenere integrato il requisito cautelare.
Non è qualificabile come pregiudizio irreparabile nemmeno la perdita degli interessi che la società avrebbe potuto conseguire investendo la somma sul libero mercato invece di destinarla al pagamento. In caso di esito positivo dell’appello, infatti, gli interessi dovuti dall’ufficio sulla somma da rimborsare sarebbero comunque certamente inferiori a quelli ipoteticamente ottenibili mediante un investimento sul mercato.
Condizioni economiche della società
La difficoltà economica della società istante non risulta dimostrata dalla sola limitata disponibilità di cassa. Tale elemento, isolatamente considerato, non è sufficiente a provare l’esistenza di una situazione finanziaria tale da rendere irreparabili gli effetti del pagamento.
La valutazione è ulteriormente esclusa dall’andamento positivo dell’attività nell’ultimo anno, durante il quale:
- le operazioni attive hanno registrato un incremento;
- l’utile della società è aumentato.
Conclusione interpretativa
La combinazione dell’insufficienza dell’importo richiesto, dell’assenza di un pregiudizio irreparabile collegato alla perdita degli interessi e della mancata prova di una concreta crisi economica impedisce di ritenere sussistente il periculum in mora. La misura cautelare, pertanto, non trova fondamento nel solo rischio finanziario prospettato dalla società.
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