Ordinanza del 24/10/2016 n. 1411 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris - Non necessario - Periculum in mora - Prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione ex art. 62-bis del d.lgs. 546/1992 richiede la prova del solo periculum in mora, non del fumus boni iuris. Il contribuente deve dimostrare un danno grave e irreparabile mediante elementi concreti; non bastano l’importo dell’accertamento e le dichiarazioni dei redditi. Il giudice deve bilanciare il pregiudizio del contribuente con l’interesse erariale alla riscossione.
Misure cautelari: prova del periculum in mora per la sospensione dell’esecuzione tributaria
Misure cautelari e sospensione dell’esecuzione tributaria
Il documento riguarda i presupposti per ottenere la sospensione prevista dall’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992, con particolare riferimento alla necessità di dimostrare il periculum in mora. La fondatezza dell’istanza deve essere valutata esclusivamente sotto questo profilo, senza che sia necessario accertare il fumus boni iuris.
Presupposto della sospensione: il periculum in mora
Dal tenore letterale dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992 emerge che il giudice deve concentrarsi sull’esistenza di un concreto rischio di danno derivante dall’esecuzione della sentenza o dell’atto impugnato. Il contribuente deve quindi dimostrare che l’esecuzione produrrebbe un pregiudizio grave e irreparabile, incidendo anche su diritti primari della persona.
Non è sufficiente:
- richiamare l’importo dell’avviso di accertamento;
- allegare le dichiarazioni dei redditi;
- prospettare genericamente la difficoltà di pagamento del debito.
Elementi idonei a provare il danno grave e irreparabile
La prova del periculum in mora deve essere concreta e specifica. Il contribuente deve indicare circostanze dalle quali risultino la gravità e l’irreparabilità del pregiudizio. A titolo esemplificativo, possono assumere rilievo:
- l’esistenza di un’ipoteca che impedisca l’accesso a un mutuo;
- l’attualità di una procedura di pignoramento di conti correnti bancari;
- il pericolo di fallimento.
La mera entità del debito tributario, se non accompagnata da ulteriori elementi dimostrativi, non consente di ritenere provato il pericolo richiesto.
Rilevanza della rateizzazione
La possibilità di rateizzare il debito costituisce un elemento contrario alla sussistenza di un danno grave e irreparabile. Tale possibilità, infatti, attenua l’impatto immediato dell’obbligazione tributaria e indebolisce la prospettazione di un pregiudizio non altrimenti rimediabile.
Risarcibilità del pregiudizio e solvibilità dello Stato
Il contribuente deve motivare anche in ordine alla concreta possibilità di non ottenere, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione, il risarcimento del pregiudizio eventualmente subito per effetto dell’esecuzione della sentenza. Secondo il documento, tale eventualità non può verificarsi, poiché il rimborso dovrebbe essere richiesto allo Stato, considerato soggetto solvibile per definizione.
Di conseguenza, la possibilità di ottenere successivamente il rimborso rappresenta un ulteriore elemento che esclude, in assenza di circostanze eccezionali, l’irreparabilità del danno.
Bilanciamento tra interesse del contribuente e interesse erariale
Nel decidere sull’istanza di sospensione, il giudice deve considerare non soltanto l’interesse del contribuente a evitare il pregiudizio derivante dall’esecuzione, ma anche l’interesse dell’Erario alla tempestiva acquisizione delle entrate necessarie.
La valutazione deve quindi tenere conto:
- del rischio di perdita delle garanzie patrimoniali;
- dell’eventuale maggiore difficoltà di riscossione futura del tributo;
- dell’esigenza di preservare l’effettività della pretesa erariale.
La sospensione può pertanto essere concessa solo dopo un bilanciamento tra il danno concretamente prospettato dal contribuente e il pregiudizio che la sospensione potrebbe arrecare alla riscossione pubblica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 25 ott 2016Ordinanza del 25/10/2016 n. 1421 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 26 ott 2016Ordinanza del 26/10/2016 n. 1436 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 21 ott 2016Ordinanza del 21/10/2016 n. 1404 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 21 ott 2016Ordinanza del 21/10/2016 n. 1405 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 20 ott 2016Ordinanza del 20/10/2016 n. 227 - Corte Costituzionale
- Ordinanza · 18 ott 2016Ordinanza del 18/10/2016 n. 1379 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →