Prescrizioni del Garante n. 632 del 23/10/2025
Provvedimento del 23 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di un ex lavoratore contro Coes Company s.r.l. in liquidazione per il mancato riscontro a una richiesta di accesso ai dati/documenti lavorativi ex art. 15 GDPR. Ha accertato anche la mancata risposta della società alle richieste istruttorie dell’Autorità ex art. 157 Codice privacy. Pur rilevando l’illiceità della condotta, ha ritenuto la violazione minore e, considerando la fase di liquidazione giudiziale e l’assenza di precedenti, ha applicato un ammonimento invece della sanzione pecuniaria, disponendo la pubblicazione del provvedimento e l’annotazione interna.
Ammonimento a Coes Company s.r.l. in liquidazione per mancato riscontro a un’istanza di accesso e alla richiesta di informazioni del Garante
Ammonimento a Coes Company s.r.l. in liquidazione per mancato riscontro a istanza di accesso e a richieste del Garante
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo di un ex lavoratore nei confronti di Coes Company s.r.l. in liquidazione, relativo al mancato riscontro a un’istanza di accesso ai dati e alla documentazione lavorativa. Nel corso dell’istruttoria è emerso anche il mancato riscontro della società alle richieste di informazioni dell’Autorità.
Origine del procedimento
Il reclamo è stato presentato il 22 novembre 2023 e riguardava un’istanza formulata il 31 agosto 2023, regolarmente notificata alla società, con cui l’interessato chiedeva documentazione relativa al periodo di lavoro presso il datore di lavoro. L’Ufficio ha quindi avviato l’istruttoria e sollecitato la società a fornire riscontro.
Istruttoria e mancata risposta
Il Garante ha inviato una prima richiesta alla società il 2 gennaio 2024 e, non avendo ricevuto risposta, una seconda richiesta ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy il 20 marzo 2024. Nessuna delle due richieste è stata riscontrata nei termini. Successivamente, su richiesta dell’Ufficio, la Guardia di finanza – Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche ha acquisito informazioni in data 8 aprile 2024.
Dalle dichiarazioni rese dal liquidatore è emerso che la richiesta originaria era stata ricevuta prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, mentre il reclamo e le richieste del Garante erano intervenuti nella fase di passaggio tra liquidatore volontario e liquidatore giudiziale, circostanza che aveva contribuito all’incertezza sul soggetto competente a rispondere.
Violazioni accertate
L’Autorità ha ritenuto accertata la condotta illecita della società per la violazione:
- dell’art. 15 GDPR, per il mancato riscontro all’istanza di accesso;
- dell’art. 12, par. 3 GDPR, per non aver risposto senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese;
- dell’art. 12, par. 4 GDPR, per non aver informato l’interessato dei motivi della mancata risposta e della possibilità di proporre reclamo o ricorso;
- dell’art. 157 del Codice privacy, per il mancato riscontro alle richieste di informazioni dell’Autorità.
Valutazione del Garante
Pur accertando l’illiceità, il Garante ha ritenuto la violazione "minore" ai sensi dell’art. 83, par. 2 GDPR e del considerando 148. La valutazione è stata fondata su più elementi:
- il carattere colposo della condotta;
- la situazione di fallimento/liquidazione giudiziale della società;
- l’incertezza sul soggetto tenuto a fornire il riscontro;
- il numero esiguo di interessati coinvolti, pari a uno;
- l’assenza di precedenti violazioni a carico della società;
- la scarsa utilità di una sanzione pecuniaria in un contesto di liquidazione giudiziale, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia richiamata nel provvedimento.
Provvedimento finale e effetti
In luogo della sanzione amministrativa pecuniaria, il Garante ha applicato un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e dell’art. 143 del Codice privacy.
Sono inoltre stati disposti:
- la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Garante, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice;
- l’annotazione della violazione nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
È infine indicata la possibilità di proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni per il ricorrente residente all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e reclamo
Il procedimento trae origine dal reclamo presentato il 22 novembre 2023 da un interessato nei confronti di Coes Company s.r.l. in liquidazione. Il reclamante lamentava il mancato riscontro alla propria istanza di esercizio dei diritti, formulata il 31 agosto 2023, con cui chiedeva documentazione relativa al periodo di lavoro presso la società.
Istruttoria e mancata collaborazione del titolare
L’Ufficio ha chiesto riscontro alla società il 2 gennaio 2024 e, in assenza di risposta, ha inoltrato una nuova richiesta ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy il 20 marzo 2024. Anche tale richiesta è rimasta senza riscontro nei termini. La Guardia di finanza ha poi acquisito informazioni il 8 aprile 2024, emergendo che la mancata evasione era collegata anche alla fase di passaggio tra liquidatore volontario e liquidatore giudiziale.
Violazioni accertate
Il Garante ha accertato la violazione degli artt. 12, paragrafi 3 e 4, e 15 GDPR per il mancato riscontro all’istanza di accesso e per l’omessa informazione all’interessato sui motivi della mancata risposta e sulle tutele esperibili. Ha inoltre accertato la violazione dell’art. 157 del Codice per il mancato riscontro alle richieste dell’Autorità.
Valutazione della gravità e scelta dell’ammonimento
L’Autorità ha qualificato la violazione come "minore" ai sensi dell’art. 83, par. 2 GDPR e del considerando 148, valorizzando il carattere colposo della condotta, l’incertezza sul soggetto tenuto a rispondere a causa della liquidazione giudiziale, il coinvolgimento di un solo interessato e l’assenza di precedenti violazioni. Ha inoltre considerato la difficoltà di soddisfazione di una eventuale sanzione pecuniaria nella procedura di fallimento.
Provvedimenti finali
In applicazione dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e dell’art. 143 del Codice, il Garante ha ammonito Coes Company s.r.l. quale titolare del trattamento. Ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice, e l’annotazione della violazione nel registro interno ex art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
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