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Sentenza

Sentenza del 27/06/2016 n. 4149 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF - Dipendente pubblico in pensione - Indennità di buonuscita - Contribuzione volontaria a carico del lavoratore - Detrazione imposta - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva che, nel calcolo dell'IRPEF dovuta sull'indennità di buonuscita, fosse riconosciuta la detrazione prevista dall'art. 17 del d.P.R. n. 917/1986 per la quota dell'indennità riferibile ai contributi previdenziali posti a carico del lavoratore. La contribuzione considerata era tuttavia volontaria e interamente sostenuta dal lavoratore, senza una contribuzione ripartita tra datore di lavoro e dipendente.

La decisione

La detrazione non è stata riconosciuta. L'art. 17 del d.P.R. n. 917/1986 presuppone infatti che l'indennità sia maturata durante periodi nei quali i contributi previdenziali siano stati ripartiti tra datore di lavoro e lavoratore. Il meccanismo di detassazione proporzionale, basato sul rapporto tra l'aliquota a carico del lavoratore e l'aliquota contributiva complessiva, non è applicabile quando la contribuzione volontaria è totalmente a carico del lavoratore.

Norme richiamate

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17

    L'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto tra l'aliquota del contributo a carico dei lavoratori e l'aliquota complessiva del contributo.

    La detrazione opera quando l'indennità è collegata a una contribuzione previdenziale ripartita tra datore di lavoro e lavoratore. Non si applica alla contribuzione volontaria interamente sostenuta dal lavoratore, perché manca il rapporto tra quota individuale e contribuzione complessiva richiesto dalla norma.

  • legge n. 482/1985, art. 2

    Richiamata quale normativa collegata al regime fiscale e contributivo dell'indennità di buonuscita.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 42/1992

    Richiamata come precedente in materia di trattamento fiscale e contributivo delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto.

Massime di principio

  • La detassazione parziale dell'indennità di buonuscita prevista dall'art. 17 del d.P.R. n. 917/1986 richiede, in linea generale, una contribuzione previdenziale finanziata almeno in parte dal datore di lavoro.
  • Quando i contributi volontari sono totalmente a carico del lavoratore, non è possibile applicare automaticamente la detrazione proporzionale prevista per la contribuzione ordinaria ripartita.
  • Per valutare il beneficio fiscale occorre verificare la natura della contribuzione, la ripartizione delle aliquote tra lavoratore e datore di lavoro e il momento in cui è maturato il diritto alla percezione dell'indennità.
  • La sola circostanza che il lavoratore abbia versato contributi non basta a rendere non imponibile una parte dell'indennità: è necessario che ricorrano esattamente i presupposti quantitativi e strutturali previsti dalla norma.

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