Sentenza del 13/01/2016 n. 22 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Contratto collaborazione part time - Autonoma organizzazione - insussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa IRAP è stata esclusa per difetto di autonoma organizzazione. L'impiego di una segretaria part-time, con mansioni meramente esecutive e di segreteria, non è stato ritenuto sufficiente a configurare il presupposto impositivo. Il ricorso del medico è quindi risultato accolto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la debenza dell'IRAP sostenendo l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. Nello svolgimento dell'attività di medico convenzionato con l'ASL si avvaleva esclusivamente di una segretaria con contratto di collaborazione part-time, incaricata della ricezione dei pazienti e della gestione telefonica degli appuntamenti. Secondo la tesi accolta, tale supporto costituisce il minimo indispensabile normalmente necessario per l'esercizio dell'attività professionale e non integra, di per sé, una struttura organizzativa autonoma rilevante ai fini IRAP.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP non è dovuta dal professionista quando l'attività è svolta senza un'autonoma organizzazione, intesa come disponibilità di una struttura eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio personale dell'attività.
Massime di principio
- L'impiego di un solo collaboratore o dipendente part-time, incaricato di attività meramente amministrative o esecutive come ricevere i pazienti e fissare appuntamenti, normalmente non dimostra da solo l'esistenza di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
- Per valutare l'assoggettamento all'IRAP occorre considerare concretamente la struttura utilizzata dal professionista, verificando se essa ecceda il minimo normalmente necessario per lo svolgimento personale dell'attività.
- La presenza di personale può diventare rilevante se numerosa, a tempo pieno, altamente qualificata o impiegata in attività direttamente produttive e non meramente accessorie; la valutazione resta comunque complessiva e caso per caso.
- Il professionista che chiede l'esclusione dall'IRAP deve documentare l'entità, le mansioni e l'orario del personale impiegato, oltre all'assenza di ulteriori beni, collaboratori o strutture organizzative significative.
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