Ordinanza ingiunzione o revoca n. 88 del 12/02/2026
Provvedimento del 12 febbraio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante sanziona Klab s.r.l. per aver fondato su un consenso improprio trattamenti che erano invece necessari per l’esecuzione del contratto o per obblighi di legge, e per aver richiesto un consenso marketing non chiaramente distinguibile dalla sottoscrizione contrattuale. Contesta inoltre la mancata informazione sulla possibilità di revocare il consenso e ordina il divieto di ulteriori trattamenti marketing basati su consenso non valido, la cancellazione dei dati raccolti a tale titolo, l’adeguamento dell’informativa e delle modalità di raccolta del consenso. È irrogata una sanzione di 1.000 euro e disposta la pubblicazione del provvedimento.
Klab s.r.l.: trattamento dati dei soci/clienti palestra per basi giuridiche errate, consenso marketing non libero e mancata informativa sulla revoca
Klab s.r.l. - trattamento dati degli iscritti a palestra, consenso marketing e basi giuridiche
Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un’ordinanza-ingiunzione nei confronti di Klab s.r.l., titolare del trattamento nell’ambito dell’attività di palestra e abbonamenti ai servizi sportivi. Il procedimento è nato da una segnalazione relativa alla modulistica di iscrizione e alle modalità con cui erano richiesti i consensi privacy.
Origine del procedimento e attività istruttoria
L’istruttoria è stata avviata ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice privacy a seguito di una segnalazione in cui si lamentava che, al momento della stipula dell’abbonamento, il contratto contenesse già in prima pagina il consenso al trattamento dei dati personali e che, successivamente, venisse richiesto un ulteriore documento nel quale non era agevole distinguere il consenso per il servizio da quello per marketing e altre finalità.
L’Autorità ha chiesto informazioni alla società ai sensi dell’art. 157 del Codice. Nel riscontro, Klab s.r.l. ha indicato di utilizzare diverse basi giuridiche, di aver adottato una nuova informativa e di ricorrere al consenso per una pluralità di trattamenti, distinguendo tra trattamenti per i quali il consenso era considerato “obbligatorio” e trattamenti per i quali poteva essere negato.
Trattamenti esaminati e basi giuridiche dichiarate
La società ha ricondotto senza possibilità di diniego del consenso, tra gli altri, i seguenti trattamenti:
- inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici;
- gestione amministrativa, fiscale e contabile;
- adempimenti di obblighi legali;
- misure precontrattuali;
- perfezionamento, conclusione ed esecuzione del contratto;
- controllo degli accessi;
- accertamento dell’idoneità fisica alla partecipazione alle attività sportive;
- gestione di assistenza, recesso, risoluzione, qualità, reclami, allenamenti, contenziosi e recupero crediti;
- comunicazioni a soggetti o autorità obbligate per legge.
Per altre finalità la società indicava come facoltativo il consenso, in particolare per:
- finalità di promozione commerciale, messaggi pubblicitari, indagini e ricerche di mercato;
- raccolta e diffusione di immagini fotografiche o riprese audio-video a fini informativi, divulgativi e promozionali.
Violazione sui fondamenti di liceità
Il Garante ha ritenuto che il ricorso al consenso non fosse idoneo per i trattamenti che erano già necessari all’esecuzione del contratto o all’adempimento di obblighi legali. In tali ipotesi, la base giuridica corretta doveva essere rinvenuta nell’art. 6, par. 1, lett. b) o lett. c), GDPR, e non nel consenso ex art. 6, par. 1, lett. a).
L’Autorità ha quindi accertato la violazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), e dell’art. 6 GDPR, evidenziando che non è ammissibile un “consenso obbligatorio” per trattamenti necessari alla prestazione del servizio.
Invalidità del consenso per marketing
Quanto alle finalità di marketing, il Garante ha rilevato che la richiesta di consenso era collocata in calce al modulo negoziale, in una posizione ordinariamente riservata alla sottoscrizione per l’esecuzione del contratto, che peraltro non appariva neppure prevista in modo chiaro come firma separata per il contratto.
Secondo l’Autorità, tale collocazione rendeva la richiesta di consenso difficilmente distinguibile dalle clausole contrattuali necessarie e non rispondeva ai requisiti dell’art. 7, par. 2, GDPR, che impone una richiesta chiaramente distinguibile, comprensibile e facilmente accessibile. Ne è derivata la non libertà del consenso e, conseguentemente, l’illiceità dei trattamenti di marketing fondati su di esso.
Mancata informazione sulla revoca del consenso
Il Garante ha poi rilevato che l’informativa vigente e quella successivamente aggiornata non indicavano agli interessati la possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento, come richiesto dall’art. 7, par. 3, GDPR e dall’art. 13, par. 2, lett. c), GDPR.
Tale omissione è stata considerata rilevante soprattutto per i trattamenti fondati sul consenso, quali l’invio di comunicazioni commerciali e la diffusione di immagini o video a fini promozionali o divulgativi.
Osservazioni sull’informativa e sul meccanismo di opt-out
Pur non essendo stata formalmente contestata come autonoma violazione, l’informativa aggiornata è stata stigmatizzata perché l’articolazione delle basi giuridiche non consentiva all’interessato di collegare il fondamento di liceità alla specifica finalità e ai dati trattati. Il Garante ha inoltre criticato la previsione di caselle per la “negazione del consenso” per marketing e per immagini/video, ritenendo che ciò imponesse un modello di opt-out non coerente con la disciplina del consenso e potenzialmente elusivo della libera manifestazione di volontà.
Valutazioni conclusive del Garante
Il Garante ha accertato la responsabilità di Klab s.r.l. per:
- violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR, per uso di un fondamento di liceità errato;
- violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. a), e 7, par. 2, GDPR, per richiesta di consenso marketing non chiaramente distinguibile dalla sottoscrizione del contratto;
- violazione degli artt. 7, par. 3, e 13, par. 2, lett. c), GDPR, per mancata informazione sulla revoca del consenso.
Misure correttive e prescrizioni
In ragione delle violazioni accertate, l’Autorità ha disposto:
- il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati del segnalante e degli altri interessati eventualmente acquisiti sulla base di consenso non idoneo per finalità di marketing, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR;
- la cancellazione dei dati trattati per le finalità di marketing fondati su consenso non valido, salvo quelli necessari per altri trattamenti leciti, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. g), GDPR;
- l’ingiunzione a individuare adeguate basi giuridiche per i trattamenti e a indicarle correttamente nell’informativa, ai sensi degli artt. 12 e 13 GDPR;
- l’ingiunzione a richiedere un consenso valido per le finalità ulteriori, chiaramente distinguibile dalle condizioni negoziali;
- l’ingiunzione a rimuovere le richieste illecite di “negazione” del consenso e a sostituirle con un valido meccanismo di opt-in;
- l’obbligo di comunicare all’Autorità, entro 30 giorni dalla notifica, le iniziative adottate.
Sanzione amministrativa pecuniaria e criteri di quantificazione
È stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 83, par. 5, GDPR e degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981. Il Garante ha considerato il massimo edittale di euro 20.000.000,00, ma ha quantificato la sanzione tenendo conto dei criteri di cui all’art. 83, par. 2, GDPR:
- gravità delle violazioni, perché incidono su principi cardine della normativa;
- gravità della negligenza e scarsa collaborazione con l’Autorità;
- assenza di precedenti provvedimenti correttivi o sanzionatori;
- assenza di dati particolari o relativi a condanne penali e reati.
La sanzione è stata determinata in euro 1.000,00, pari allo 0,24% del fatturato considerato.
Pubblicazione del provvedimento e rimedi
È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e degli artt. 16 e 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, nonché l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
Avverso il provvedimento è ammessa opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e accertamenti
Il procedimento origina da una segnalazione relativa alla modulistica di iscrizione a una palestra, nella quale il consenso al trattamento dei dati sarebbe stato inserito in modo promiscue rispetto al contratto e senza chiara distinzione tra trattamenti necessari e trattamenti ulteriori. L’Autorità ha avviato l’istruttoria ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice e ha richiesto informazioni alla società.
Fondamenti di liceità ritenuti errati
Klab s.r.l. ha dichiarato di fondare parte dei trattamenti sul consenso, ma l’Ufficio ha rilevato che numerosi trattamenti erano in realtà necessari per l’esecuzione del contratto o per obblighi di legge. Il Garante ha quindi ritenuto non idoneo il consenso ex art. 6, par. 1, lett. a), GDPR per attività quali gestione anagrafiche, fatturazione, adempimenti legali, controllo accessi, gestione reclami, assistenza, recupero crediti e comunicazioni a soggetti obbligati per legge.
Consenso per marketing e distinzione dalla documentazione contrattuale
Per le finalità di marketing e per la raccolta/diffusione di immagini, la richiesta di consenso era collocata in calce al modulo e in una posizione che la rendeva indistinguibile dalle accettazioni contrattuali necessarie. Il Garante ha ritenuto che la modalità di presentazione non fosse chiara, facilmente accessibile e distinguibile, in violazione dell’art. 7, par. 2, GDPR, con conseguente illiceità dei trattamenti marketing fondati su tale consenso.
Mancata informazione sulla revoca del consenso
L’informativa, sia quella originaria sia quella aggiornata, non indicava agli interessati la possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso già prestato, nei casi in cui esso fosse effettivamente utilizzato come base giuridica. Tale omissione integra la violazione degli artt. 7, par. 3, e 13, par. 2, lett. c), GDPR.
Misure imposte e sanzione
Il Garante ha vietato ulteriori trattamenti per finalità di marketing basati su consenso non valido, ordinando la cancellazione dei relativi dati, salvo quelli necessari per altri trattamenti leciti. Ha inoltre ingiunto di individuare basi giuridiche corrette, adeguare l’informativa e sostituire le richieste di “negazione” del consenso con un meccanismo di opt-in valido. È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro, con pubblicazione del provvedimento.
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