L.R. Toscana 33/2008
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Toscana 38/2004 su permessi di ricerca, concessioni di coltivazione, controlli, canoni e regime sanzionatorio delle acque minerali, di sorgente e termali. Introduce nuovi requisiti per i richiedenti, procedure comparative e limiti di sostenibilità, oltre a regole transitorie per le concessioni in corso e per l’adeguamento al regolamento regionale attuativo.
Modifiche alla disciplina toscana su ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali, di sorgente e termali
Modifiche alla disciplina toscana sulle acque minerali, di sorgente e termali
La legge regionale Toscana 3 giugno 2008, n. 33 interviene in modo ampio sulla l.r. 27 luglio 2004, n. 38, ridefinendo la disciplina di ricerca, coltivazione, utilizzazione e controllo delle acque minerali, di sorgente e termali nel territorio regionale. L’impianto rafforza il ruolo dei comuni, introduce criteri di sostenibilità e di evidenza pubblica e aggiorna controlli, sanzioni e regime transitorio.
Ambito, definizioni e coordinamento con la pianificazione territoriale
Viene precisato che la coltivazione di un giacimento comprende tutte le operazioni atte alla captazione delle risorse idriche sotterranee e al loro corretto sfruttamento. La Regione è tenuta a dettare, nell’ambito del piano di indirizzo territoriale, prescrizioni per l’individuazione dei sistemi territoriali funzionali all’utilizzazione e tutela delle risorse termali e idrotermali, nonché obiettivi, indirizzi e elementi per la valutazione integrata. La disciplina deve inoltre essere coerente con la programmazione prevista dal d.lgs. 152/2006.
Funzioni regionali e comunali
La Regione mantiene funzioni di assistenza tecnica ai comuni, soprattutto per l’istruttoria dei procedimenti relativi a permessi di ricerca e concessioni di coltivazione. I comuni acquistano un ruolo centrale nei procedimenti autorizzativi, avvalendosi delle strutture regionali territoriali e amministrative e acquisendo pareri obbligatori dei soggetti titolari delle funzioni di programmazione delle acque destinate al consumo umano, delle AATO e delle province.
Il comune può anche disporre la cancellazione del giacimento dal patrimonio indisponibile della Regione quando accerti la mancanza delle caratteristiche richieste dalla legge, avvalendosi delle strutture regionali territoriali e informando tempestivamente la Giunta regionale.
Ricerca: requisiti, limiti, istruttoria e svolgimento dei lavori
Il permesso di ricerca può essere rilasciato a persone fisiche o società legalmente costituite, purché dimostrino idoneità tecnica, economica e professionale, oltre ai requisiti di onorabilità. L’istanza deve essere corredata dalla documentazione prevista dal regolamento regionale e da una polizza fideiussoria almeno pari al 20% dell’importo totale degli investimenti previsti nel programma di ricerca.
La richiesta è soggetta a pubblicazione; istanze concorrenti sono quelle presentate entro 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione della prima istanza e riferite alla stessa area o ad aree interferenti. In caso di parità prevale la priorità nella presentazione.
Il permesso non può essere rilasciato in prossimità di altri permessi o concessioni se, in istruttoria, risulti anche solo presuntivamente la non sostenibilità quantitativa o qualitativa dell’intervento. Il procedimento comunale deve concludersi entro 90 giorni.
Il titolare del permesso deve comunicare l’avvio dei lavori almeno 30 giorni prima, trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sui lavori svolti e sui risultati, segnalare immediatamente eventuali captazioni provvisorie o rinvenimenti di falde e, in caso di cessazione della ricerca, provvedere a proprie spese al ripristino ambientale e alla messa in sicurezza delle opere di presa. Le perforazioni e chiusure dei pozzi devono essere eseguite da personale qualificato.
Concessione di coltivazione: procedura competitiva e requisiti
La coltivazione dei giacimenti riconosciuti è subordinata alla concessione comunale, di durata massima non superiore a 25 anni e comunque proporzionata agli investimenti programmati e al loro ammortamento. La concessione è rilasciata al termine di una procedura di evidenza pubblica avviata dal comune sulla base della relazione di fine ricerca.
Possono presentare istanza tutti i soggetti interessati, compreso il titolare del permesso di ricerca, allegando documentazione su onorabilità, idoneità tecnica/economica/professionale, programma di coltivazione, piano industriale e ulteriore documentazione tecnica. L’assegnazione avviene con il criterio dell’offerta più vantaggiosa; a parità di valutazione, è preferito il titolare del permesso di ricerca.
La concessione è subordinata alla stipula di una convenzione con il comune. Il vincitore che sia diverso dal titolare del permesso deve corrispondere al comune l’importo stabilito a titolo di rimborso spese maggiorato del 20% per il premio di scoperta; senza pagamento la concessione non viene rilasciata. Sono previsti specifici casi di esclusione, tra cui procedure concorsuali, condanne per reati gravi contro la moralità professionale e inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro.
Criteri sostanziali per il rilascio della concessione
Nel rilascio della concessione i comuni devono considerare le esigenze di approvvigionamento di acqua potabile, le determinazioni dell’autorità di bacino sul bilancio idrico, le interferenze con altre concessioni esistenti, la sostenibilità del giacimento rispetto alle quantità richieste e le prescrizioni di AATO e province.
La portata di concessione non può superare l’80% della somma della portata di esercizio delle singole opere di presa; può arrivare fino al 90% solo in presenza di documentate verifiche di sostenibilità. Il comune può inoltre imporre ulteriori obblighi e condizioni e, in caso di emergenza idrica, il concessionario deve garantire la disponibilità di derivazioni d’acqua ad uso collettivo su richiesta degli organi competenti.
Le richieste di ampliamento oltre il perimetro originario della concessione devono essere successive all’acquisizione del permesso di ricerca, per dimostrare la presenza della medesima falda.
Rinnovo, vicende societarie e fine della concessione
Il rinnovo deve essere richiesto dal concessionario almeno 18 mesi prima della scadenza, salvo termine diverso fissato dal comune nel regolamento. Il rinnovo richiede la verifica dei requisiti e delle condizioni previste per la concessione e la stipula di una nuova convenzione.
Se la concessione non viene rinnovata, alla scadenza il concessionario deve consegnare alla Regione il giacimento e le pertinenze, che sono custoditi dal comune; resta possibile il diritto di ritenzione sui beni separabili senza pregiudizio dell’utilizzo del bene. Il nuovo concessionario è individuato mediante procedura di evidenza pubblica.
Per le società concessionarie, sono rilevanti ai fini dei requisiti soggettivi il mutamento dei soci nelle società di persone, la cessione della maggioranza del capitale e il mutamento degli amministratori nelle società di capitali. Le variazioni devono essere comunicate entro 30 giorni e il comune, entro 60 giorni, dichiara la decadenza se vengono meno i requisiti richiesti.
Aree di rispetto e valorizzazione ambientale
Le zone di rispetto sono individuate dalle province nel piano territoriale di coordinamento o in apposita variante, in coerenza con il piano di indirizzo territoriale regionale. Il PTC deve fissare obiettivi e parametri di compatibilità tra le varie forme di utilizzazione della risorsa e può formulare prescrizioni specifiche per l’uso e la tutela delle risorse termali e idrotermali.
I comuni aggiornano il quadro conoscitivo con la previsione delle zone di rispetto e, per il settore termale, possono individuare nei piani strutturali aree di valorizzazione ambientale con specifica disciplina urbanistico-ambientale, comprensive anche di funzioni turistiche, ricreative e sportive.
Utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente: avvio e requisiti tecnici
L’avvio dell’attività di utilizzazione è soggetto a dichiarazione di inizio attività al comune, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento (CE) n. 852/2004. L’attività può iniziare dopo eventuale sopralluogo di verifica oppure decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, salvo provvedimenti di divieto se mancano le condizioni legittimanti.
Gli stabilimenti devono adottare un piano di autocontrollo conforme al regolamento europeo. I soggetti esercenti devono tenere un registro tecnico aggiornato, con annotazione almeno mensile della portata delle sorgenti e dei dati rilevati dagli apparecchi di misura. Le captazioni e gli impianti devono essere realizzati con materiali idonei a evitare alterazioni dell’acqua e i pozzi devono garantire adeguata protezione igienica delle falde.
Cessazione, sospensione e controlli dell’attività di utilizzazione
Il comune può sospendere l’attività in caso di mancanza dei requisiti tecnici, mancata applicazione dell’autocontrollo, presenza di inquinanti, carenze igienico-impiantistiche, operazioni non consentite sull’acqua o uso di contenitori non conformi. In tali casi diffida prima l’interessato e, se l’irregolarità non è sanata, dispone la cessazione.
La cessazione è comunque pronunciata in caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione. Le ASL effettuano il controllo ufficiale secondo la disciplina europea; un regolamento attuativo deve definire modalità di prelievo, analisi, trasporto campioni, frequenze minime di controllo, costi, metodi analitici e procedure di giudizio e verifica dell’autocontrollo.
Sanzioni e disciplina dei prodotti
La violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 rinvia alle sanzioni del d.lgs. 193/2007. L’esecuzione di operazioni sull’acqua diverse da quelle consentite comporta una sanzione da 20.000 a 50.000 euro e la contestuale sospensione dell’attività. È inoltre sanzionata con importi da 1.000 a 5.000 euro la non corretta installazione degli apparecchi di misura.
Ogni acqua minerale naturale e ogni acqua di sorgente devono essere vendute con la denominazione assegnata dal Ministero della salute al momento del riconoscimento; la legge distingue tale denominazione dalla designazione commerciale.
Canoni, convenzioni e aggiornamenti economici
I canoni sono aggiornati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Le nuove disposizioni in materia di canoni si applicano dalla prima scadenza annuale successiva all’entrata in vigore della legge.
La convenzione fra comune e concessionario deve disciplinare, tra l’altro, gli oneri diretti e indiretti, gli importi dei canoni, la durata della concessione e le modalità di applicazione dei canoni. Per le concessioni già in essere all’entrata in vigore del regolamento attuativo e suscettibili di conferma, la convenzione deve individuare gli oneri diretti e indiretti correlati alle opere di estrazione e utilizzo.
Regime transitorio e disposizioni finali
Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, la Regione provvede nel rispetto della l.r. 86/1994 e della convenzione prevista dalla normativa previgente; successivamente, le domande sono presentate ai comuni secondo le nuove procedure.
Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento regionale attuativo possono essere confermate, con termine di adeguamento esteso a 24 mesi, previa verifica dei requisiti e delle condizioni di legge e stipula della convenzione. Anche i termini relativi all’adeguamento di alcune posizioni pregresse e alla presentazione di istanze transitorie sono collegati all’entrata in vigore del regolamento attuativo, non alla legge in sé.
Le aziende USL devono trasferire i dati delle autorizzazioni all’utilizzazione nell’anagrafe delle registrazioni prevista dal d.p.g.r. 40/2006, assegnando agli stabilimenti un numero di registrazione.
Regolamento attuativo
Il regolamento regionale previsto dalla l.r. 38/2004 viene ampliato nei contenuti, includendo: delimitazione del territorio oggetto di permesso o concessione, contenuti dei titoli, documentazione da presentare, modalità di pubblicazione delle istanze concorrenti, chiusura dei pozzi, definizione della portata dei pozzi e modalità di monitoraggio. Il regolamento è quindi centrale per l’applicazione operativa della disciplina aggiornata.
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