Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 36/2008

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Normativa regionaleL.R. Toscana 36/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina in Toscana l’attività di noleggio autobus con conducente, attribuendo alle province il rilascio, la vigilanza e le sanzioni sull’autorizzazione. Prevede obblighi di comunicazione, un registro regionale, regole su autobus sovvenzionati, contabilità separata, sospensione/revoca e una disciplina transitoria per il passaggio dalle vecchie licenze comunali.

Disciplina del noleggio autobus con conducente

Disciplina del noleggio autobus con conducente

La legge regionale disciplina, nel territorio della Toscana, l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, nel rispetto della normativa statale di settore. Definisce le funzioni amministrative delle province, gli obblighi delle imprese, il registro regionale, il regime sanzionatorio e una disciplina transitoria per il passaggio dal previgente sistema autorizzatorio comunale.

Ambito applicativo e funzione delle province

Le province sono l’autorità amministrativa competente per l’autorizzazione e per la vigilanza sull’attività di noleggio autobus con conducente. In particolare:

  • rilasciano l’autorizzazione previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa statale e della disponibilità di idonee soluzioni tecniche per la rimessa del parco autobus;
  • dispongono sospensione e revoca dell’autorizzazione;
  • effettuano verifiche sulla permanenza dei requisiti previsti dalla normativa statale, ogni tre anni e ogni volta che lo ritengano opportuno.

Obblighi delle imprese e comunicazioni alla provincia

Le imprese autorizzate devono mantenere aggiornate le informazioni dichiarate in sede di domanda. Devono comunicare alla provincia, entro 15 giorni, ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione. La medesima tempistica vale anche per la comunicazione dell’immatricolazione di nuovi autobus adibiti al noleggio, da effettuarsi alla provincia che ha rilasciato l’autorizzazione.

Abilitazione al noleggio con conducente con autovettura e motocarrozzetta

Le imprese già in possesso dell’autorizzazione per il noleggio autobus con conducente sono abilitate a concorrere, in tutti i comuni della regione, al rilascio delle autorizzazioni per servizi di noleggio con conducente svolti con autovettura e motocarrozzetta. Tali servizi devono essere svolti da soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa statale e, in alternativa, dell’iscrizione nella specifica sezione del ruolo dei conducenti previsto dalla legge regionale sul trasporto di persone.

Registro regionale delle imprese

Presso la struttura competente della Giunta regionale è istituito un registro regionale delle imprese esercenti l’attività, finalizzato a ricostruire il quadro complessivo del numero delle imprese e della loro distribuzione territoriale. L’iscrizione è subordinata al possesso dell’autorizzazione provinciale.

Le province trasmettono alla Regione, ogni 180 giorni, l’elenco delle nuove imprese autorizzate, con l’indicazione:

  • del numero di autobus in dotazione;
  • degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.

Autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche

Gli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche non possono essere impiegati nel servizio di noleggio con conducente fino al completo ammortamento del contributo pubblico. L’ammortamento si considera comunque avvenuto non prima di 8 anni dalla prima immatricolazione, oltre che al termine del vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale.

Gli autobus di proprietà degli enti locali possono invece essere utilizzati per attività di rilevanza sociale proprie dell’ente.

Regime contabile

Le imprese che svolgono sia noleggio autobus con conducente sia servizio di trasporto pubblico locale devono adottare una contabilità separata tra le diverse attività.

Sanzioni: sospensione dell’autorizzazione

La provincia sospende l’autorizzazione quando l’impresa commette, nell’arco di un anno, determinate violazioni. La sospensione opera nei seguenti casi:

  • violazioni dell’articolo 179, comma 3, del codice della strada;
  • violazioni dell’articolo 6 della legge statale n. 218 del 2003;
  • ritardo nella comunicazione delle variazioni di cui all’obbligo informativo verso la provincia.

Per le prime due ipotesi, la sospensione varia da 20 a 40 giorni in base al numero di violazioni sanzionate nell’anno; il numero minimo di violazioni rilevanti è 4 per le imprese con 1-5 autobus disponibili e aumenta di una unità ogni 5 autobus in più, fino a un massimo di 10 violazioni. Per il ritardo nelle comunicazioni, la sospensione è pari a un terzo dei giorni di ritardo; se il ritardo supera 30 giorni, la sospensione è fissata in 20 giorni.

Le violazioni relative al codice della strada e alla legge statale n. 218 del 2003 devono essere comunicate alla provincia dall’autorità che le ha accertate.

Sanzioni: revoca dell’autorizzazione

La provincia revoca l’autorizzazione in due ipotesi:

  • se, dopo la sospensione, l’impresa continua comunque a svolgere il servizio;
  • se l’impresa subisce sospensioni complessivamente superiori a 180 giorni nell’arco di 5 anni.

La revoca impedisce di ottenere una nuova autorizzazione per 1 anno dalla data del provvedimento. Anche il fatto di svolgere il servizio durante la sospensione deve essere comunicato alla provincia dall’autorità accertatrice.

Disciplina transitoria

I titolari delle licenze comunali di noleggio autobus con conducente dovevano richiedere l’autorizzazione provinciale entro il 31 luglio 2009, alla provincia in cui l’impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale. Fino al rilascio dell’autorizzazione, oppure fino alla comunicazione del rigetto dell’istanza, le licenze comunali mantenevano efficacia. Decorso il termine del 31 luglio 2009 senza presentazione della domanda, le licenze cessavano di avere efficacia, indipendentemente dalla loro naturale scadenza.

Regolamento di attuazione

La Giunta regionale è incaricata di disciplinare con regolamento:

  • le modalità di rilascio dell’autorizzazione;
  • le procedure di verifica della permanenza dei requisiti;
  • le modalità di tenuta del registro regionale delle imprese.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.