L.R. Toscana 34/2008
Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Toscana, composizione, nomina, durata, incompatibilità e funzionamento del Collegio di garanzia statutaria, organo ausiliario del Consiglio regionale. Definisce inoltre le procedure di verifica di conformità allo Statuto, i conflitti di attribuzione, la consulenza giuridico-istituzionale, le indennità e la copertura finanziaria. Le modifiche del 2015 sono efficaci solo dalla riforma statutaria e prevedono la decadenza del Collegio in carica entro i termini transitori indicati.
Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia statutaria della Toscana
Collegio di garanzia statutaria della Toscana
La legge disciplina la costituzione, la composizione e il funzionamento del Collegio di garanzia della Regione Toscana, organo ausiliario posto a supporto delle funzioni regionali inerenti all’attuazione dello Statuto e alla garanzia del rispetto dei suoi principi. Il Collegio opera in autonomia e indipendenza ed ha sede presso il Consiglio regionale.
Composizione, nomina e requisiti
Il Collegio è composto da sette componenti nominati dal Consiglio regionale a scrutinio segreto con voto limitato. Ogni consigliere vota per non più di quattro eleggibili. La nomina avviene, di regola, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato; in caso di cessazione anticipata della legislatura, il Collegio resta comunque in carica fino al completamento del quinquennio.
Possono accedere all’elenco dei candidati soggetti appartenenti a queste categorie:
- professori universitari di materie giuridiche delle università toscane, con alta e riconosciuta competenza nel diritto pubblico, oppure soggetti che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nelle medesime materie;
- magistrati fuori ruolo o ex componenti della Corte costituzionale;
- avvocati, anche di avvocature di enti pubblici, con almeno sette anni di esercizio effettivo e particolare esperienza in ambito costituzionale o amministrativo;
- ex dirigenti di amministrazioni regionali o di altre pubbliche amministrazioni con almeno quindici anni di effettivo esercizio della funzione dirigenziale e laurea in giurisprudenza.
Per quanto non diversamente previsto, si applicano le regole regionali sulle nomine e designazioni di competenza della Regione, ma ai componenti del Collegio non si applicano le norme sull’obbligo di osservanza delle direttive previste da tale disciplina.
Durata, rinnovo e sostituzioni
Il Collegio dura in carica cinque anni e i componenti non sono immediatamente rieleggibili. Le funzioni cessano alla scadenza del mandato.
In caso di decesso, impedimento permanente, dimissioni o decadenza di un componente, il Consiglio regionale nomina il sostituto secondo le stesse regole previste per i componenti originari. Il nuovo incarico dura fino alla scadenza dell’organo.
Ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interesse e decadenza
Ai componenti si applicano, oltre alle cause specifiche previste dalla legge, anche le disposizioni regionali in materia di ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interesse e limitazioni all’esercizio degli incarichi.
Sono inoltre incompatibili:
- cariche in organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria;
- candidature a elezioni politiche o amministrative;
- candidature a organismi direttivi di partiti, movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria, a qualsiasi livello.
Il componente che si trovi in un procedimento in conflitto di interesse personale rispetto alla materia sottoposta al Collegio ha l’obbligo di astenersi. Il Presidente, o il Collegio prima dell’apertura del procedimento se il conflitto riguarda il Presidente, invita all’astensione chi non abbia rispettato tale obbligo.
Le incompatibilità, anche sopravvenute, comportano decadenza. Decade inoltre il componente che sia assente ingiustificato per tre sedute consecutive. Il Collegio accerta le cause di incompatibilità, impedimento permanente, conflitto di interesse e decadenza secondo il proprio regolamento interno.
Presidente e Vicepresidente
Il Collegio elegge al proprio interno, a scrutinio segreto e con votazioni separate, il Presidente e il Vicepresidente a maggioranza dei componenti.
Le cariche durano trenta mesi e possono essere riconfermate, nel rispetto del limite complessivo del mandato del Collegio. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento. La prima seduta è convocata dal componente più anziano di età.
Verifica di conformità allo Statuto: oggetto e soggetti legittimati
Il Collegio valuta la conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali, esprimendo il giudizio dopo l’approvazione e prima dell’entrata in vigore degli atti.
La richiesta può essere presentata dal Presidente della Giunta, dal Presidente del Consiglio regionale, da almeno tre presidenti di gruppi consiliari, da almeno un quinto dei consiglieri regionali e, per i profili attinenti agli enti locali, anche dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza di quest’ultimo.
Procedimento di verifica di conformità
La richiesta deve essere scritta e motivata e presentata al Presidente del Collegio:
- entro cinque giorni dall’approvazione della delibera legislativa o regolamentare;
- entro due giorni se l’atto ha un termine di entrata in vigore più breve di quello ordinario previsto dallo Statuto.
Fino alla scadenza del termine per la richiesta o fino alla conclusione del procedimento, il Presidente del Consiglio sospende la trasmissione dell’atto al Presidente della Giunta per la promulgazione o emanazione, e il Presidente della Giunta sospende l’emanazione dei regolamenti di propria competenza.
Il Collegio valuta preliminarmente la non manifesta infondatezza della richiesta e trasmette il giudizio entro trenta giorni dal ricevimento; il termine è ridotto a dieci giorni per gli atti con entrata in vigore anticipata. Il giudizio indica se la decisione è stata assunta all’unanimità o a maggioranza ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Se il termine decorre senza giudizio, oppure se il Collegio dichiara la conformità, l’atto prosegue il suo iter: il Presidente del Consiglio trasmette la delibera al Presidente della Giunta per la promulgazione o emanazione, e il Presidente della Giunta emana il regolamento di competenza.
Effetti del giudizio di non conformità per gli atti del Consiglio
Se il Collegio ritiene non conforme allo Statuto un atto approvato dal Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio lo rinvia alla commissione consiliare competente, che lo riesamina nella prima seduta utile limitatamente alle parti censurate e riferisce al Consiglio entro trenta giorni; il termine è ridotto a quindici giorni per gli atti con entrata in vigore anticipata.
Il Consiglio discute e delibera solo sulle parti oggetto del giudizio e vota poi sull’intero testo. Sono ammessi soltanto emendamenti o proposte di modifica direttamente collegati alle parti in esame.
Effetti del giudizio di non conformità per gli atti della Giunta
Se il Collegio ritiene non conforme allo Statuto un atto normativo della Giunta, quest’ultima deve deliberarlo nuovamente, potendo modificarlo solo nelle parti oggetto di censura. La nuova deliberazione non è soggetta al parere obbligatorio del Consiglio.
Motivazione del mancato adeguamento
Se Consiglio o Giunta non si adeguano ai rilievi del Collegio e approvano nuovamente l’atto senza modifiche, la motivazione del mancato adeguamento deve essere resa secondo la disciplina regionale sulla motivazione delle leggi e dei regolamenti. In attesa di tale disciplina, la motivazione va inserita in un ordine del giorno di accompagnamento della legge regionale o nella deliberazione di approvazione del regolamento.
Chiusura del procedimento e preclusione di nuovi giudizi
Le deliberazioni adottate a seguito dei rilievi del Collegio sono comunicate dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta al Collegio e al richiedente, con informazione agli altri soggetti legittimati.
Sulle deliberazioni assunte a seguito del riesame non può essere nuovamente richiesto il giudizio del Collegio.
Conflitti di attribuzione tra organi regionali
Il Collegio decide sui conflitti di attribuzione fra organi regionali su richiesta dei medesimi soggetti legittimati previsti per la verifica di conformità statutaria.
Il conflitto può riguardare atti o condotte, anche omissive, ritenuti lesivi delle norme statutarie sul riparto delle competenze fra gli organi regionali. La richiesta deve essere scritta e motivata e presentata entro quindici giorni dal momento in cui l’atto ha acquistato efficacia o la condotta è stata posta in essere.
Il Collegio decide e trasmette il giudizio entro venti giorni dal ricevimento. Si applicano le regole sulla pubblicazione del giudizio e sulle comunicazioni agli altri titolari del potere di richiesta.
Effetti del giudizio sui conflitti di attribuzione
Se il Collegio riconosce fondate le ragioni del richiedente, l’organo interessato deve riesaminare l’atto o riconsiderare la condotta entro quindici giorni dalla ricezione del giudizio.
Se accoglie i rilievi del Collegio, l’organo adotta le decisioni necessarie a rimuovere il conflitto e ne dà comunicazione al Collegio e al soggetto che ha sollevato il conflitto. Se non li accoglie, deve comunicare per iscritto le ragioni del mancato adeguamento.
Sugli atti o sulle comunicazioni adottati a seguito del giudizio non può essere sollevato un nuovo conflitto di attribuzione.
Funzioni in materia di referendum regionali
Il Collegio esercita le funzioni di verifica di ammissibilità e regolarità dei referendum attribuite dalla legge regionale sui referendum regionali.
Consulenza giuridico-istituzionale per il Consiglio regionale
Il Presidente del Consiglio regionale, anche su iniziativa di altri organismi consiliari, può richiedere al Collegio pareri su quesiti e temi di particolare rilievo giuridico-istituzionale, soprattutto in materia di interpretazione e applicazione dello Statuto e di esercizio delle funzioni consiliari.
I pareri non possono riguardare atti o comportamenti già oggetto dei procedimenti di conformità statutaria, conflitto di attribuzione, ammissibilità o regolarità dei referendum. La richiesta tecnica è formulata dalla struttura di assistenza giuridica e legislativa del Consiglio.
Autonomia organizzativa e regolamento interno
Il Collegio gode di autonomia funzionale e amministrativa. Il proprio funzionamento è disciplinato da un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti, sentito l’Ufficio di presidenza del Consiglio per i profili di raccordo con il regolamento consiliare.
Il regolamento interno disciplina, in particolare:
- svolgimento dei lavori;
- nomina del relatore e redazione dell’atto;
- verbalizzazione delle sedute;
- comunicazione delle decisioni;
- accertamento di incompatibilità, conflitto di interesse, impedimento permanente e decadenza.
Il regolamento interno è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Quorum, deliberazioni e presidenza delle sedute
Il Collegio si riunisce validamente con almeno cinque componenti e delibera a maggioranza dei componenti. È presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente, o in ulteriore assenza dal membro più anziano di età. In caso di parità prevale il voto del presidente della seduta.
Relazione annuale
Entro il 31 marzo di ogni anno il Collegio trasmette al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta una relazione sull’attività svolta, eventualmente corredata di osservazioni e proposte. Il Presidente del Consiglio regionale la trasmette ai consiglieri.
Risorse, segreteria e supporto logistico
L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il Presidente del Collegio, assegna personale, locali e mezzi necessari al funzionamento dell’organo.
Il responsabile della struttura di supporto, o un funzionario da lui individuato, svolge le funzioni di segretario del Collegio ed è incaricato dei procedimenti e provvedimenti relativi al funzionamento dell’organo. Cura i verbali, la custodia degli atti e la pubblicazione dei giudizi.
Indennità e rimborsi
Per ogni atto trasmesso nei termini ai componenti che hanno partecipato alle sedute è riconosciuto un compenso lordo di 800 euro, elevato a 1.200 euro per il relatore/redattore dell’atto. Per ciascun parere reso ai sensi della consulenza giuridico-istituzionale, trasmesso entro il termine assegnato, il compenso è di 400 euro, elevato a 600 euro per il redattore.
L’Ufficio di presidenza può adeguare periodicamente tali compensi in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Ai componenti non residenti o non abitualmente di sede nel luogo della seduta spetta, per ogni giornata, il rimborso spese previsto per i dirigenti regionali.
Copertura finanziaria
Gli oneri iniziali sono posti a carico delle risorse del bilancio 2008 stanziate sull’UPB 134 relativa al funzionamento del Consiglio regionale. Per gli esercizi successivi la copertura è demandata alla legge di bilancio.
Disposizioni transitorie ed efficacia delle modifiche
Le modifiche introdotte dalla legge regionale 25 marzo 2015, n. 34 sono efficaci dalla data di entrata in vigore della modifica statutaria approvata dal Consiglio regionale. Il Collegio in carica a tale data decade con l’elezione del nuovo Collegio ai sensi delle nuove regole e, comunque, trascorsi sei mesi dall’insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura.
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