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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33873/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva disposto il sequestro preventivo, diretto e per equivalente, fino a 53.100,92 euro nei confronti della Sardo s.r.l. e della BM Servizi s.r.l. (e, subordinatamente, di soggetti rappresentanti). Le censure principali erano: per Graziella Maria Sardo, difetto di competenza territoriale, errata valutazione del fumus commissi delicti e del profitto del reato, illegittimità e sproporzione del sequestro e insufficiente motivazione sul periculum in mora; per Richard Petrucci, violazione del divieto di ne bis in idem per procedimenti pendenti in altre sedi; per Marta Lo Russo, carenza di fumus commisi delicti in considerazione della brevissima carica ricoperta (44 giorni) e mancata indicazione di collegamento temporale tra incarico e atti contestati, oltre a carente motivazione sul periculum in mora e sul profitto imputabile.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo del ricorso di Marta Lo Russo: ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla sua posizione e rinviato il giudizio al Tribunale del Riesame di Caltanissetta per un nuovo esame, dovendo essere chiarito se e quando, nel periodo di breve durata in cui ella fu amministratrice, siano intervenute operazioni rilevanti (stipula contratti di appalto o utilizzo in compensazione di crediti fittizi). Gli altri ricorsi (Sardo e Petrucci) sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza: per Petrucci è stata rigettata la doglianza sul presunto ne bis in idem, e per Sardo sono state ritenute infondate le censure sulla competenza, sul fumus e sulla determinazione del profitto e del periculum in mora. A Sardo e a Petrucci è stato imposto l'onere delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e il versamento, in via equitativa, di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. Lo Russo ha ottenuto l'annullamento e il rinvio.

Norme richiamate

  • art. 38-bis d.lgs. 81/2015

    La norma, di natura contravvenzionale, è stata richiamata quale titolo di reato relativo a illecite somministrazioni e appalti fittizi; la Corte osserva che tale illecito non è idoneo a fondare misure cautelari reali essendo contravvenzionale, se dedotto come titolo autonomo

  • art. 10‑quater d.lgs. 74/2000

    La Corte conferma che il reato di indebita compensazione è configurabile quando siano utilizzati crediti inesistenti e che, ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il profitto è costituito dall'importo corrispondente all'imposta evasa nella sua totalità

  • art. 29 d.lgs. 276/2003

    Richiamata la responsabilità solidale del committente per obblighi retributivi e contributivi in appalto di servizi, la Corte ritiene tale principio rilevante per valutare l'eventuale coinvolgimento e la consapevolezza del committente nel meccanismo fraudolento

  • art. 18 d.lgs. 74/2000

    Ai fini della competenza territoriale per reati tributari, ove non sia individuabile il luogo dell'ultima utilizzazione del credito, prevale il luogo di accertamento del reato indicato nell'art. 18, comma 1

  • art. 321 cod. proc. pen.

    In caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il giudice deve motivare in modo specifico le ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo (periculum in mora); la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale in ordine al rischio di dispersione delle somme

  • art. 322‑bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata nelle doglianze difensive circa la riqualificazione del fatto e la possibilità di dispiegare misure cautelari; la Corte ha esaminato la compatibilità della riqualificazione e l'assenza di illegittimità formale

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione a profili di errata qualificazione giuridica; la Corte ha valutato che le riqualificazioni operate in fase cautelare sono entro la normale elasticità della fase e non illegittime in assenza di specifiche censure di legge

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese in caso di inammissibilità del ricorso; applicata nei confronti dei ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili

  • Sentenza Sezioni Unite n. 34655 del 28/06/2005 (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio che il divieto di ne bis in idem rileva solo in presenza di perfetta coincidenza dell'oggetto, dello stesso Ufficio del Pubblico Ministero e di decisione definitiva; in caso di procedimenti pendenti in uffici diversi sono rilevanti le norme sui conflitti di competenza

  • Sez. Un. sent. n. 36959 del 24/06/2021

    Richiamata in tema di obbligo motivazionale in caso di sequestro finalizzato alla confisca, ossia l'onere di spiegare perché sia necessario anticipare l'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla domanda di ammenda e sulla determinazione equitativa delle somme da versare alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La mera carica formale di amministratore per un periodo molto breve non è di per sé sufficiente per ritenere il fumus commissi delicti: occorre specificare il collegamento temporale tra l'incarico e le operazioni contestate
  • Il divieto di ne bis in idem non opera automaticamente per procedimenti pendenti davanti a uffici giudiziari diversi: in tali ipotesi vanno valutate e attivate le tutele previste per i conflitti di competenza
  • Per i reati di indebita compensazione la competenza territoriale si determina, se possibile, nel luogo di effettuazione dell'ultima utilizzazione del credito inesistente tramite F24; se ciò non è identificabile, prevale il luogo di accertamento delle violazioni
  • In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il profitto contestato può coincidere con l'importo corrispondente all'imposta evasa nella sua totalità; il giudice deve inoltre motivare il periculum in mora spiegando il rischio concreto di dispersione delle somme
  • I ricorsi in Cassazione contro ordinanze cautelari vengono esaminati in questa sede prevalentemente per violazioni di legge o vizi radicali della motivazione; le critiche di merito o di logicità della motivazione, se non congruamente inquadrate, possono risultare inammissibili
  • Il richiamo alla responsabilità solidale del committente in appalto di servizi può giustificare l'assunzione di responsabilità penale del soggetto committente qualora emerga che si è attivamente accertato e agevolato il meccanismo fraudolento

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