Cassazione Penale, Sentenza n. 33873/2024 del 06/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva disposto il sequestro preventivo, diretto e per equivalente, fino a 53.100,92 euro nei confronti della Sardo s.r.l. e della BM Servizi s.r.l. (e, subordinatamente, di soggetti rappresentanti). Le censure principali erano: per Graziella Maria Sardo, difetto di competenza territoriale, errata valutazione del fumus commissi delicti e del profitto del reato, illegittimità e sproporzione del sequestro e insufficiente motivazione sul periculum in mora; per Richard Petrucci, violazione del divieto di ne bis in idem per procedimenti pendenti in altre sedi; per Marta Lo Russo, carenza di fumus commisi delicti in considerazione della brevissima carica ricoperta (44 giorni) e mancata indicazione di collegamento temporale tra incarico e atti contestati, oltre a carente motivazione sul periculum in mora e sul profitto imputabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo del ricorso di Marta Lo Russo: ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla sua posizione e rinviato il giudizio al Tribunale del Riesame di Caltanissetta per un nuovo esame, dovendo essere chiarito se e quando, nel periodo di breve durata in cui ella fu amministratrice, siano intervenute operazioni rilevanti (stipula contratti di appalto o utilizzo in compensazione di crediti fittizi). Gli altri ricorsi (Sardo e Petrucci) sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza: per Petrucci è stata rigettata la doglianza sul presunto ne bis in idem, e per Sardo sono state ritenute infondate le censure sulla competenza, sul fumus e sulla determinazione del profitto e del periculum in mora. A Sardo e a Petrucci è stato imposto l'onere delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e il versamento, in via equitativa, di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. Lo Russo ha ottenuto l'annullamento e il rinvio.
Norme richiamate
La norma, di natura contravvenzionale, è stata richiamata quale titolo di reato relativo a illecite somministrazioni e appalti fittizi; la Corte osserva che tale illecito non è idoneo a fondare misure cautelari reali essendo contravvenzionale, se dedotto come titolo autonomo
La Corte conferma che il reato di indebita compensazione è configurabile quando siano utilizzati crediti inesistenti e che, ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il profitto è costituito dall'importo corrispondente all'imposta evasa nella sua totalità
Richiamata la responsabilità solidale del committente per obblighi retributivi e contributivi in appalto di servizi, la Corte ritiene tale principio rilevante per valutare l'eventuale coinvolgimento e la consapevolezza del committente nel meccanismo fraudolento
Ai fini della competenza territoriale per reati tributari, ove non sia individuabile il luogo dell'ultima utilizzazione del credito, prevale il luogo di accertamento del reato indicato nell'art. 18, comma 1
In caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il giudice deve motivare in modo specifico le ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo (periculum in mora); la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale in ordine al rischio di dispersione delle somme
Norma richiamata nelle doglianze difensive circa la riqualificazione del fatto e la possibilità di dispiegare misure cautelari; la Corte ha esaminato la compatibilità della riqualificazione e l'assenza di illegittimità formale
Richiamato dalla difesa in relazione a profili di errata qualificazione giuridica; la Corte ha valutato che le riqualificazioni operate in fase cautelare sono entro la normale elasticità della fase e non illegittime in assenza di specifiche censure di legge
Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese in caso di inammissibilità del ricorso; applicata nei confronti dei ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili
Sentenza Sezioni Unite n. 34655 del 28/06/2005 (giurisprudenza)
Richiamata per il principio che il divieto di ne bis in idem rileva solo in presenza di perfetta coincidenza dell'oggetto, dello stesso Ufficio del Pubblico Ministero e di decisione definitiva; in caso di procedimenti pendenti in uffici diversi sono rilevanti le norme sui conflitti di competenza
Sez. Un. sent. n. 36959 del 24/06/2021
Richiamata in tema di obbligo motivazionale in caso di sequestro finalizzato alla confisca, ossia l'onere di spiegare perché sia necessario anticipare l'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sulla domanda di ammenda e sulla determinazione equitativa delle somme da versare alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La mera carica formale di amministratore per un periodo molto breve non è di per sé sufficiente per ritenere il fumus commissi delicti: occorre specificare il collegamento temporale tra l'incarico e le operazioni contestate
- Il divieto di ne bis in idem non opera automaticamente per procedimenti pendenti davanti a uffici giudiziari diversi: in tali ipotesi vanno valutate e attivate le tutele previste per i conflitti di competenza
- Per i reati di indebita compensazione la competenza territoriale si determina, se possibile, nel luogo di effettuazione dell'ultima utilizzazione del credito inesistente tramite F24; se ciò non è identificabile, prevale il luogo di accertamento delle violazioni
- In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il profitto contestato può coincidere con l'importo corrispondente all'imposta evasa nella sua totalità; il giudice deve inoltre motivare il periculum in mora spiegando il rischio concreto di dispersione delle somme
- I ricorsi in Cassazione contro ordinanze cautelari vengono esaminati in questa sede prevalentemente per violazioni di legge o vizi radicali della motivazione; le critiche di merito o di logicità della motivazione, se non congruamente inquadrate, possono risultare inammissibili
- Il richiamo alla responsabilità solidale del committente in appalto di servizi può giustificare l'assunzione di responsabilità penale del soggetto committente qualora emerga che si è attivamente accertato e agevolato il meccanismo fraudolento
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