L.R. Lazio 1/2006
Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina nel Lazio l’individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, definendone requisiti, piano di distretto e progetti finanziabili. Prevede un regolamento attuativo entro 60 giorni e stanziamenti per il triennio 2006-2008, con aiuti subordinati all’autorizzazione della Commissione europea e alla relativa pubblicazione sul BUR.
Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità nel Lazio
Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità
La legge regionale del Lazio disciplina l’individuazione e il sostegno dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo rurale, valorizzare le vocazioni del territorio e rafforzare l’integrazione tra agricoltura, agroalimentare e altre attività locali. La disciplina opera esclusivamente nel territorio regionale laziale.
Ambito e finalità
Il provvedimento si inserisce nel quadro dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001 e punta a promuovere:
- sviluppo rurale e valorizzazione delle risorse territoriali;
- integrazione tra settori produttivi locali;
- sostegno a produzioni tipiche, tradizionali, certificate o tutelate;
- valorizzazione delle componenti paesaggistiche, culturali e turistiche collegate al mondo agricolo.
Definizioni dei distretti
La legge distingue due figure:
- distretti rurali: sistemi economici territoriali con identità storica e territoriale omogenea, fondati sull’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, e sulla produzione di beni e servizi coerenti con tradizioni e vocazioni naturali del territorio;
- distretti agroalimentari di qualità: sistemi produttivi locali caratterizzati da significativa presenza economica e da relazioni produttive tra imprese agricole e agroalimentari, con una o più produzioni certificate, tutelate, tradizionali o tipiche.
Requisiti per i distretti rurali
Per essere individuati come distretti rurali, i territori devono presentare una combinazione di elementi economici, sociali e territoriali, tra cui:
- presenza di attività agricole con funzione multifunzionale, insieme a turismo rurale, agriturismo, artigianato, piccola industria e altre attività locali;
- produzioni coerenti con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche o rilevanti per tradizione e vocazione del territorio;
- relazioni consolidate tra imprese agricole e imprese di altri settori, integrate con fenomeni culturali e turistici locali;
- offerta locale adeguata a innovazione tecnologica e formazione professionale;
- presenza di istituzioni locali disponibili a rapporti collaborativi con le imprese;
- identità storica e paesaggistica omogenea, anche legata ad aziende agricole familiari radicate nel territorio.
Possono inoltre caratterizzare i distretti rurali:
- aree di programmazione integrata;
- percorsi della legge regionale sulle strade del vino, dell’olio d’oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali;
- aree agricole periurbane con spiccato interesse multifunzionale nonostante forti dinamiche insediative extragricole.
Requisiti per i distretti agroalimentari di qualità
I distretti agroalimentari di qualità devono essere connotati da:
- una produzione legata a una o più filiere significative per l’economia locale e a uno o più prodotti omogenei, certificati, tutelati, tradizionali o tipici;
- relazioni stabili tra imprese agricole e agroalimentari lungo l’intera filiera: produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione;
- offerta locale sufficiente per innovazione tecnologica e organizzativa, assistenza tecnica e formazione professionale;
- scambi e integrazioni consolidate con i fenomeni culturali e turistici locali;
- istituzioni locali disponibili a rapporti collaborativi per valorizzare le peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità.
Procedura di individuazione
I distretti sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei requisiti previsti dalla legge e previo confronto con:
- province;
- altri enti locali interessati;
- rappresentanze economiche e sociali;
- autonomie funzionali.
Piano di distretto
La Giunta regionale elabora un piano di distretto per lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse territoriali, nel rispetto della programmazione regionale di settore e della normativa comunitaria, sentiti gli enti territoriali e le rappresentanze economiche e sociali.
Il piano:
- deve essere adottato entro 90 giorni dall’individuazione del distretto;
- ha validità triennale;
- può essere aggiornato secondo le modalità fissate dal regolamento attuativo.
Il contenuto del piano comprende in particolare:
- la forma organizzativa scelta e il soggetto gestore con le relative funzioni;
- una relazione sulla situazione esistente e sulle prospettive di produzione, trasformazione, distribuzione e consumo;
- iniziative per lo sviluppo socio-economico integrato del territorio, con attenzione ad agricoltura biologica, ambiente rurale, biodiversità, tutela ambientale e paesaggistica, integrazione tra mondo agricolo e agroalimentare, fenomeni socio-culturali e turistici;
- interventi per ammodernamento, razionalizzazione dei processi produttivi e commercializzazione, anche per favorire prodotti di qualità certificati.
Progetti di sviluppo finanziabili
La Regione finanzia progetti di sviluppo elaborati tramite strumenti di programmazione negoziata da amministrazioni, enti e soggetti pubblici o privati interessati, purché coerenti con il piano di distretto.
Possono essere finanziati i progetti che perseguano uno o più dei seguenti obiettivi:
- coesione e correlazione tra i settori produttivi del distretto;
- riorganizzazione e completamento delle filiere agroalimentari;
- sicurezza alimentare, tracciabilità e miglioramento della qualità, anche per l’accesso ai mercati nazionali e internazionali;
- mantenimento e crescita dell’occupazione, anche mediante formazione e stabilizzazione del lavoro;
- monitoraggio delle criticità socio-economiche, culturali e ambientali del distretto;
- creazione o miglioramento di strutture produttive e infrastrutture di servizio.
Non sono ammessi a finanziamento i soggetti che non applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro.
Regolamento attuativo
La Giunta regionale deve adottare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, un regolamento di integrazione e attuazione che disciplini, tra l’altro:
- requisiti dei soggetti gestori;
- criteri e modalità per la presentazione e l’aggiornamento dei piani di distretto;
- criteri e modalità per i progetti di sviluppo e la formazione delle graduatorie;
- spese ammissibili, forma e percentuale del finanziamento, modalità di concessione ed erogazione;
- cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche;
- monitoraggi, controlli, revoca dei finanziamenti e recupero delle somme erogate.
Disposizioni finanziarie
Per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 la copertura è assicurata mediante un apposito capitolo di spesa denominato “Contributi in conto capitale a favore delle iniziative inerenti i distretti rurali ed i distretti agroalimentari di qualità”, con stanziamento di euro 2.000.000,00 per ciascun anno.
Clausola di sospensione per gli aiuti
Gli aiuti previsti dalla legge sono subordinati all’autorizzazione della Commissione europea e decorrono solo dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio dell’avviso relativo a tale autorizzazione.
Valutazione di attualità della disciplina
La disciplina risulta oggi sostanzialmente datata, perché collegata a un piano triennale e a stanziamenti riferiti ai soli esercizi 2006-2008; inoltre l’effettiva concessione degli aiuti dipendeva da una specifica autorizzazione europea e dalla conseguente pubblicazione sul BUR. Per questi profili, l’atto ha oggi scarso rilievo pratico applicativo.
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