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Legge

L.R. Lazio 1/2006

Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 1/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina nel Lazio l’individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, definendone requisiti, piano di distretto e progetti finanziabili. Prevede un regolamento attuativo entro 60 giorni e stanziamenti per il triennio 2006-2008, con aiuti subordinati all’autorizzazione della Commissione europea e alla relativa pubblicazione sul BUR.

Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità nel Lazio

Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità

La legge regionale del Lazio disciplina l’individuazione e il sostegno dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo rurale, valorizzare le vocazioni del territorio e rafforzare l’integrazione tra agricoltura, agroalimentare e altre attività locali. La disciplina opera esclusivamente nel territorio regionale laziale.

Ambito e finalità

Il provvedimento si inserisce nel quadro dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001 e punta a promuovere:

  • sviluppo rurale e valorizzazione delle risorse territoriali;
  • integrazione tra settori produttivi locali;
  • sostegno a produzioni tipiche, tradizionali, certificate o tutelate;
  • valorizzazione delle componenti paesaggistiche, culturali e turistiche collegate al mondo agricolo.

Definizioni dei distretti

La legge distingue due figure:

  • distretti rurali: sistemi economici territoriali con identità storica e territoriale omogenea, fondati sull’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, e sulla produzione di beni e servizi coerenti con tradizioni e vocazioni naturali del territorio;
  • distretti agroalimentari di qualità: sistemi produttivi locali caratterizzati da significativa presenza economica e da relazioni produttive tra imprese agricole e agroalimentari, con una o più produzioni certificate, tutelate, tradizionali o tipiche.

Requisiti per i distretti rurali

Per essere individuati come distretti rurali, i territori devono presentare una combinazione di elementi economici, sociali e territoriali, tra cui:

  • presenza di attività agricole con funzione multifunzionale, insieme a turismo rurale, agriturismo, artigianato, piccola industria e altre attività locali;
  • produzioni coerenti con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche o rilevanti per tradizione e vocazione del territorio;
  • relazioni consolidate tra imprese agricole e imprese di altri settori, integrate con fenomeni culturali e turistici locali;
  • offerta locale adeguata a innovazione tecnologica e formazione professionale;
  • presenza di istituzioni locali disponibili a rapporti collaborativi con le imprese;
  • identità storica e paesaggistica omogenea, anche legata ad aziende agricole familiari radicate nel territorio.

Possono inoltre caratterizzare i distretti rurali:

  • aree di programmazione integrata;
  • percorsi della legge regionale sulle strade del vino, dell’olio d’oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali;
  • aree agricole periurbane con spiccato interesse multifunzionale nonostante forti dinamiche insediative extragricole.

Requisiti per i distretti agroalimentari di qualità

I distretti agroalimentari di qualità devono essere connotati da:

  • una produzione legata a una o più filiere significative per l’economia locale e a uno o più prodotti omogenei, certificati, tutelati, tradizionali o tipici;
  • relazioni stabili tra imprese agricole e agroalimentari lungo l’intera filiera: produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione;
  • offerta locale sufficiente per innovazione tecnologica e organizzativa, assistenza tecnica e formazione professionale;
  • scambi e integrazioni consolidate con i fenomeni culturali e turistici locali;
  • istituzioni locali disponibili a rapporti collaborativi per valorizzare le peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità.

Procedura di individuazione

I distretti sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei requisiti previsti dalla legge e previo confronto con:

  • province;
  • altri enti locali interessati;
  • rappresentanze economiche e sociali;
  • autonomie funzionali.

Piano di distretto

La Giunta regionale elabora un piano di distretto per lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse territoriali, nel rispetto della programmazione regionale di settore e della normativa comunitaria, sentiti gli enti territoriali e le rappresentanze economiche e sociali.

Il piano:

  • deve essere adottato entro 90 giorni dall’individuazione del distretto;
  • ha validità triennale;
  • può essere aggiornato secondo le modalità fissate dal regolamento attuativo.

Il contenuto del piano comprende in particolare:

  • la forma organizzativa scelta e il soggetto gestore con le relative funzioni;
  • una relazione sulla situazione esistente e sulle prospettive di produzione, trasformazione, distribuzione e consumo;
  • iniziative per lo sviluppo socio-economico integrato del territorio, con attenzione ad agricoltura biologica, ambiente rurale, biodiversità, tutela ambientale e paesaggistica, integrazione tra mondo agricolo e agroalimentare, fenomeni socio-culturali e turistici;
  • interventi per ammodernamento, razionalizzazione dei processi produttivi e commercializzazione, anche per favorire prodotti di qualità certificati.

Progetti di sviluppo finanziabili

La Regione finanzia progetti di sviluppo elaborati tramite strumenti di programmazione negoziata da amministrazioni, enti e soggetti pubblici o privati interessati, purché coerenti con il piano di distretto.

Possono essere finanziati i progetti che perseguano uno o più dei seguenti obiettivi:

  • coesione e correlazione tra i settori produttivi del distretto;
  • riorganizzazione e completamento delle filiere agroalimentari;
  • sicurezza alimentare, tracciabilità e miglioramento della qualità, anche per l’accesso ai mercati nazionali e internazionali;
  • mantenimento e crescita dell’occupazione, anche mediante formazione e stabilizzazione del lavoro;
  • monitoraggio delle criticità socio-economiche, culturali e ambientali del distretto;
  • creazione o miglioramento di strutture produttive e infrastrutture di servizio.

Non sono ammessi a finanziamento i soggetti che non applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro.

Regolamento attuativo

La Giunta regionale deve adottare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, un regolamento di integrazione e attuazione che disciplini, tra l’altro:

  • requisiti dei soggetti gestori;
  • criteri e modalità per la presentazione e l’aggiornamento dei piani di distretto;
  • criteri e modalità per i progetti di sviluppo e la formazione delle graduatorie;
  • spese ammissibili, forma e percentuale del finanziamento, modalità di concessione ed erogazione;
  • cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche;
  • monitoraggi, controlli, revoca dei finanziamenti e recupero delle somme erogate.

Disposizioni finanziarie

Per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 la copertura è assicurata mediante un apposito capitolo di spesa denominato “Contributi in conto capitale a favore delle iniziative inerenti i distretti rurali ed i distretti agroalimentari di qualità”, con stanziamento di euro 2.000.000,00 per ciascun anno.

Clausola di sospensione per gli aiuti

Gli aiuti previsti dalla legge sono subordinati all’autorizzazione della Commissione europea e decorrono solo dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio dell’avviso relativo a tale autorizzazione.

Valutazione di attualità della disciplina

La disciplina risulta oggi sostanzialmente datata, perché collegata a un piano triennale e a stanziamenti riferiti ai soli esercizi 2006-2008; inoltre l’effettiva concessione degli aiuti dipendeva da una specifica autorizzazione europea e dalla conseguente pubblicazione sul BUR. Per questi profili, l’atto ha oggi scarso rilievo pratico applicativo.

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