L.R. Lazio 18/2005
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2006 (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Lazio a gestire provvisoriamente il bilancio 2006 fino all’approvazione della legge di bilancio e comunque non oltre il 31 marzo 2006, con il limite di un dodicesimo per capitolo, salvo spese obbligatorie, personale e spese non frazionabili. Prevede analoga disciplina per enti vigilati con bilancio 2006 già approvato e trasmesso. Entrata in vigore immediata il 30 dicembre 2005.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2006
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2006
La legge disciplina, per la Regione Lazio, la gestione provvisoria del bilancio per l’anno finanziario 2006 in attesa dell’approvazione della legge di bilancio. Si tratta di una misura tipicamente temporanea, limitata a un arco di tempo definito e riferita esclusivamente all’esercizio finanziario 2006.
Ambito di applicazione e durata
La Giunta regionale è autorizzata a esercitare provvisoriamente la gestione del bilancio 2006:
- fino all’approvazione della legge di bilancio;
- in ogni caso non oltre il 31 marzo 2006.
La gestione deve avvenire secondo le disposizioni e le modalità previste nelle proposte di legge finanziaria e di bilancio all’esame del Consiglio regionale, con riferimento agli stati di previsione e alle eventuali note di variazione.
Limiti della gestione provvisoria
Nel periodo di esercizio provvisorio, la spesa è consentita nei limiti di un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo.
La regola del dodicesimo non si applica a:
- spese obbligatorie indicate nell’elenco 1 allegato al bilancio;
- spese per la gestione del personale;
- spese che, per loro natura, non sono suscettibili di impegno o pagamento frazionati in dodicesimi.
Enti, aziende e organismi regionali vigilati
L’esercizio provvisorio è autorizzato anche per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione.
Per quelli il cui bilancio di previsione 2006 sia stato già approvato dal competente organo e trasmesso alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 57, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2001, la gestione è consentita:
- entro il limite di un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo;
- oppure, per le spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non frazionabili, nei limiti della maggiore spesa necessaria.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, quindi dal 30 dicembre 2005.
Rilevanza attuale
Si tratta di una disciplina riferita esclusivamente all’esercizio finanziario 2006 e a un periodo ormai concluso; pertanto è da considerarsi oggi priva di utilità pratica applicativa.
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