L.R. Lazio 2/2006
Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, in via transitoria e per il Lazio, l’ordinamento degli IRCCS di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del d.lgs. 288/2003. Definisce organi, funzioni, nomine, organizzazione, finanziamento e controlli. Si applica agli istituti con sede nel territorio regionale e resta superata dal successivo riordino e dalle eventuali trasformazioni in fondazione.
Disciplina transitoria degli IRCCS pubblici non trasformati in fondazioni nel Lazio
Disciplina transitoria degli IRCCS pubblici non trasformati in fondazioni nel Lazio
La legge regionale del Lazio detta una disciplina transitoria per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del d.lgs. 288/2003. Il provvedimento si inserisce nel riordino del servizio sanitario regionale e definisce l’assetto organizzativo, le funzioni, i controlli e il finanziamento degli istituti aventi sede nel territorio regionale.
Ambito di applicazione e finalità
La normativa riguarda gli IRCCS pubblici presenti nel Lazio che non siano stati trasformati in fondazioni. Gli istituti sono regolati nel rispetto dei principi del d.lgs. 288/2003, dell’articolo 42, comma 1, della legge n. 3/2003 e dell’atto d’intesa previsto dal medesimo decreto legislativo. L’ordinamento è improntato alla separazione tra funzioni di indirizzo-controllo e funzioni di gestione, tenendo conto delle esigenze specifiche della ricerca e della partecipazione alle reti di eccellenza.
Natura giuridica e attività istituzionali
Gli istituti sono qualificati come parte integrante del sistema sanitario nazionale e regionale e come enti pubblici dipendenti dalla Regione, di rilevanza nazionale, dotati di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile. Svolgono funzioni di alta specialità in ricerca biomedica, assistenza e formazione. La loro attività di ricerca deve essere orientata a prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, con l’obiettivo di trasferire nella pratica clinica i risultati scientifici e di partecipare a programmi di collaborazione in rete con altri istituti.
Organi dell’istituto
Sono previsti quattro organi: consiglio di indirizzo e verifica, direttore generale, collegio sindacale e direttore scientifico. La disciplina regionale attribuisce a tali organi compiti distinti, coerenti con la separazione tra indirizzo, controllo e gestione.
Consiglio di indirizzo e verifica
Il consiglio svolge la funzione di indirizzo e controllo ed è composto da cinque membri scelti tra soggetti di comprovata competenza: un presidente nominato dal Presidente della Regione sentito il Ministro della salute, un membro nominato dal Ministro della salute e tre membri nominati dal Presidente della Regione. Il consiglio:
- determina indirizzi e obiettivi annuali e pluriennali;
- verifica corrispondenza tra attività svolte, risultati e obiettivi;
- in caso di esito negativo, riferisce al Presidente della Regione proponendo le misure da adottare;
- esprime parere obbligatorio sugli atti del direttore generale relativi ad organizzazione, bilancio e operazioni patrimoniali o societarie.
Dura in carica fino a cinque anni. Ai componenti spetta un’indennità parametrata agli emolumenti del direttore generale.
Direttore generale
La gestione complessiva dell’istituto è affidata al direttore generale, nominato dal Presidente della Regione tra soggetti con laurea ed esperienza almeno quinquennale di direzione, maturata nei dieci anni precedenti in enti o strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni con autonomia gestionale e responsabilità diretta di risorse umane, tecniche e finanziarie. L’incarico:
- ha natura esclusiva;
- dura non meno di tre anni e non più di cinque;
- è regolato da contratto di prestazione d’opera intellettuale;
- prevede un trattamento economico nei limiti massimi stabiliti per i direttori generali delle aziende sanitarie.
Il direttore generale rappresenta legalmente l’istituto e provvede, tra l’altro, a nomina dei componenti operativi, adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento, bilanci, atti patrimoniali e societari, conferimento degli incarichi dirigenziali, definizione di obiettivi e risorse, verifica della gestione e della qualità dei servizi. Deve inoltre riferire periodicamente al consiglio.
Cessa dall’incarico:
- il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale, salvo rinnovo, oppure all’insediamento del nuovo direttore generale se avvenuto prima;
- al compimento del settantesimo anno di età.
Si applicano le regole di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste per i direttori generali delle aziende sanitarie, oltre alle disposizioni statali richiamate in quanto compatibili.
Collegio sindacale
Il collegio sindacale vigila sull’attività dell’istituto e sull’osservanza della legge e dei regolamenti, controlla l’amministrazione sotto il profilo economico, verifica la contabilità, la conformità del bilancio e la cassa, e supporta il direttore generale con indicazioni utili alla corretta gestione. È nominato dal direttore generale ed è composto da tre membri effettivi, designati rispettivamente dal Presidente della Regione, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro della salute. Dura tre anni, è rinnovabile ed elegge il presidente tra i componenti designati dalla Regione.
Direttore scientifico
Il direttore scientifico promuove e coordina la ricerca dell’istituto e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il direttore generale e comunque non inferiore ai finanziamenti destinati alla ricerca. Presiede il comitato tecnico scientifico ed esprime parere obbligatorio sugli atti relativi alle attività cliniche e scientifiche e sull’impiego del personale nell’ambito di tali attività. È nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione, con incarico quinquennale di diritto privato ed esclusivo. L’incarico è incompatibile con la direzione di strutture interne o con qualsiasi altro incarico di direzione; cessa, comunque, con l’insediamento del consiglio successivo a quello in carica al momento della nomina, salvo rinnovo.
Direttore sanitario e direttore amministrativo
Il direttore sanitario e il direttore amministrativo partecipano alla direzione dell’istituto insieme al direttore generale, che ne ha la responsabilità, e concorrono con proposte e pareri alla formazione delle decisioni. Sono nominati dal direttore generale tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. 288/2003, scegliendo obbligatoriamente tra gli iscritti negli elenchi degli idonei regionali. Gli incarichi:
- hanno natura esclusiva;
- durano da tre a cinque anni;
- cessano, salvo rinnovo, il novantesimo giorno successivo all’insediamento del nuovo direttore generale o con l’insediamento dei nuovi titolari nominati prima di tale termine.
La disciplina richiama inoltre le regole di incompatibilità e decadenza previste per le corrispondenti figure delle aziende sanitarie e quelle statali compatibili. È prevista anche la cessazione al raggiungimento dei limiti massimi di età per il collocamento in quiescenza.
Comitato tecnico scientifico
Il comitato tecnico scientifico è un organismo consultivo e di supporto per l’attività clinica e di ricerca. È presieduto dal direttore scientifico ed è composto da dieci membri nominati dal consiglio, con presenza di esperti esterni e di rappresentanti interni individuati tra responsabili di dipartimento, dirigenti medici, sanitari e professioni sanitarie dirigenziali. Il comitato:
- è informato dal direttore scientifico sull’attività dell’istituto;
- formula pareri e proposte sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca;
- esprime valutazioni preventive sulle iniziative di carattere scientifico.
Il direttore sanitario partecipa di diritto. I componenti cessano con lo scadere del mandato del direttore scientifico.
Comitato etico
Il comitato etico è un organismo indipendente costituito secondo i decreti ministeriali richiamati in materia di buona pratica clinica e sperimentazione dei medicinali. Valuta i programmi di sperimentazione scientifica e terapeutica, esprime pareri sulle questioni sottoposte dal direttore generale e dal direttore scientifico e formula proposte nelle materie di competenza. È nominato dal consiglio e comprende, oltre al direttore scientifico, al direttore sanitario e al responsabile della farmacia, esperti in bioetica, giuridici, farmacologici, biostatistici, dirigenti medici e sanitari, rappresentanti delle professioni sanitarie e degli utenti. Dura in carica fino all’insediamento del consiglio successivo a quello che lo ha nominato.
Organizzazione interna e regolamento
Gli istituti sono organizzati in analogia con le aziende sanitarie, nel rispetto dei principi del d.lgs. 288/2003, della legge regionale e degli indirizzi della Giunta regionale. L’assetto organizzativo e le modalità di funzionamento sono definite da un regolamento adottato dal direttore generale, previa consultazione sindacale e previo parere del consiglio, tenendo conto dell’atto d’intesa previsto dal d.lgs. 288/2003. Il regolamento è trasmesso alla Regione per l’approvazione secondo le regole vigenti per gli atti aziendali delle aziende sanitarie.
Finanziamento, contabilità e patrimonio
Per il finanziamento e la gestione contabile e patrimoniale degli istituti si applicano, in quanto compatibili e fermo restando il d.lgs. 288/2003, le norme previste per le aziende sanitarie in materia di patrimonio, contabilità e contratti.
Controlli e adempimenti informativi
Restano fermi la vigilanza del Ministro della salute e i controlli previsti dal d.lgs. 288/2003. La Giunta regionale esercita il controllo sugli atti degli istituti secondo la disciplina regionale vigente per le aziende sanitarie. Gli istituti devono trasmettere annualmente alla Regione, entro il 30 gennaio, una relazione sull’attività scientifica svolta nell’anno precedente e un dettagliato rendiconto contabile della relativa gestione finanziaria.
Norma transitoria
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, il Presidente della Regione provvede alle nomine e designazioni dei componenti degli organi. Se la Conferenza permanente Regione-autonomie locali non designa i propri rappresentanti entro trenta giorni dalla richiesta regionale, la designazione è effettuata dal Presidente della Regione. Con l’insediamento del direttore generale nominato ai sensi di tale fase transitoria cessano i commissari straordinari; fino all’insediamento dei consigli, il direttore generale esercita anche le funzioni di indirizzo.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Obsolescenza pratica
La disciplina ha carattere transitorio e riguarda una platea ormai storicamente delimitata di IRCCS pubblici non trasformati in fondazioni. Per questo motivo, pur essendo ancora utile come testo di riferimento storico-normativo, la sua applicazione pratica odierna è limitata e in larga parte superata da evoluzioni successive dell’assetto degli istituti e del servizio sanitario regionale.
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