Cassazione Civile, Ordinanza n. 11406/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al giudice tributario, di una cartella di pagamento di euro 11.142,25 relativa al presunto omesso versamento del contributo unificato dovuto per due ricorsi per motivi aggiunti proposti in un giudizio amministrativo. La contribuente aveva sostenuto, già nel giudizio di merito, la nullità della notificazione dei presupposti inviti al pagamento e aveva contestato la debenza del contributo in relazione ai motivi aggiunti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, riformando la decisione di primo grado favorevole alla contribuente, aveva ritenuto che con i motivi aggiunti fossero state proposte nuove domande dinanzi al giudice amministrativo. In cassazione, la ricorrente principale denunciava la violazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 24 e 97 Cost. e dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità della notificazione dei presupposti inviti al pagamento. I controricorrenti proponevano ricorso incidentale condizionato, deducendo a loro volta nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla riproposta eccezione di inammissibilità del ricorso originario, poiché i vizi avrebbero dovuto essere contestati contro gli inviti al pagamento e non contro la successiva cartella. La ricorrente eccepiva inoltre l'inammissibilità del ricorso incidentale per mancata notifica all'agente della riscossione.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale, rilevando che, ai sensi dell'art. 370 c.p.c. nel testo novellato, il controricorso con ricorso incidentale va depositato entro quaranta giorni senza necessità di notificazione al ricorrente, e che non era necessaria la notifica neppure verso l'agente della riscossione, non essendo il ricorso incidentale diretto a ottenere una reformatio in peius nei suoi confronti. Nel merito, ha ritenuto infondato il ricorso principale, affermando che l'invito al pagamento del contributo unificato ex art. 248 d.P.R. 115/2002 è l'unico atto liquidatorio della pretesa tributaria e deve essere impugnato nei termini di legge ex art. 19 d.lgs. 546/1992; la cartella di pagamento successiva ha mera funzione esattoriale ed è impugnabile solo per vizi propri. Poiché la contribuente non aveva impugnato gli inviti al pagamento, la pretesa si era cristallizzata e non poteva essere contestata attraverso l'impugnazione della cartella. Conseguentemente il ricorso principale è stato rigettato e il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato come parametro della denunciata omessa pronuncia; la Corte esclude la fondatezza della censura principale perché il tema sostanziale era inammissibilmente rivolto contro la cartella anziché contro l'atto liquidatorio presupposto.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale della censura di omessa pronuncia, ma non accolto.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale della censura di omessa pronuncia, ma non accolto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato quale norma sul vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Nel testo novellato, il controricorso contenente ricorso incidentale va depositato entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso; non è più necessaria la notifica al ricorrente. Inoltre, non occorre notifica a parti verso cui il ricorso incidentale non mira a ottenere una reformatio in peius.
art. 16 d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115
In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni degli artt. 247 ss. del medesimo testo unico; nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale.
art. 71 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La sanzione prevista da questa norma può essere irrogata anche mediante comunicazione contenuta nell'invito al pagamento del contributo unificato, con esclusione della detrazione ivi prevista.
art. 247 d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115
L'ufficio incaricato della riscossione coincide con quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.
art. 248 d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115
Entro trenta giorni dal deposito dell'atto, l'invito al pagamento deve essere notificato a cura dell'ufficio nel domicilio eletto o, in mancanza, depositato presso l'ufficio; l'invito è l'atto liquidatorio della pretesa e va impugnato se si contestano i profili di merito.
Richiamato quale modalità di notifica dell'invito al pagamento (mediante ufficiale giudiziario o PEC).
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'invito al pagamento del contributo unificato, qualificato come atto di liquidazione/accertamento, deve essere impugnato necessariamente nei termini; la mancata impugnazione ne determina la definitività e preclude contestazioni successive contro la cartella.
art. 213 d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la funzione meramente esattoriale della cartella di pagamento nel procedimento relativo al contributo unificato.
art. 249 d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115
Per il caso di specie, richiama l'art. 213 e conferma che la cartella ha funzione esattoriale, non liquidatoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro cui rinvia il comma 1-quater per la misura dell'ulteriore importo da versare.
Massime di principio
- In materia di contributo unificato, l'invito al pagamento ex art. 248 d.P.R. 115/2002 è l'atto che contiene la liquidazione della pretesa tributaria; la sua mancata impugnazione nei termini di legge rende definitiva l'obbligazione e impedisce di contestarne il merito in sede di opposizione alla successiva cartella di pagamento.
- La cartella di pagamento, nel procedimento di riscossione del contributo unificato, svolge funzione meramente esattoriale e può essere censurata solo per vizi propri, non per questioni attinenti alla debenza del tributo già definite con l'atto presupposto.
- L'eccezione di nullità della notificazione dell'invito al pagamento deve essere dedotta contro l'atto presupposto; se il destinatario riceve la notifica nel domicilio eletto presso il difensore, la modalità è conforme al d.P.R. 115/2002 e il mancato tempestivo ricorso determina la cristallizzazione della pretesa.
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale contenuto nel controricorso non richiede, nel regime processuale richiamato dalla Corte, la notifica al ricorrente principale, e non necessita di notifica neppure verso parti estranee all'effetto devolutivo o non destinatarie di una possibile reformatio in peius.
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