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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 75 del 12/02/2026

Provvedimento del 12 febbraio 2026

Garante Privacy75

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che il Comune di Velletri, nell’ambito dell’utilizzo dell’app Aldilapp per la gestione e consultazione dei cimiteri, ha effettuato trattamenti di dati personali non conformi ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, in assenza di idonea base giuridica e con informativa non adeguata. L’Autorità ha ritenuto che il servizio pubblico di ricerca delle sepolture fosse inscindibilmente intrecciato con funzionalità ulteriori di tipo social e commerciale, non necessarie ai compiti istituzionali dell’ente, e ha censurato anche la mancata adeguata vigilanza del Comune sul proprio responsabile del trattamento. È stata irrogata una sanzione di 2.000 euro, con ordine di adottare misure correttive e di verificare la cancellazione dei dati associati ai profili rivendicati creati di default.

Comune di Velletri: trattamento illecito dei dati personali nell’app Aldilapp per servizi cimiteriali, profili digitali e funzioni social/commerciali

Comune di Velletri e app Aldilapp: trattamento illecito dei dati nei servizi cimiteriali

Il provvedimento riguarda il Comune di Velletri, nell’ambito dell’utilizzo dell’applicazione "Aldilapp" e della relativa piattaforma software per la gestione e consultazione dei cimiteri. L’istruttoria prende avvio da una segnalazione e si sviluppa tramite richieste di informazioni, audizioni e accertamenti ispettivi presso i soggetti coinvolti.

Fatto e contesto applicativo

L’app Aldilapp consente la ricerca dei defunti nei cimiteri dei Comuni aderenti, la consultazione del profilo digitale del defunto e varie funzionalità ulteriori: rivendicazione del profilo, messaggi e dediche, accensione di ceri virtuali, follow del defunto, condivisione del profilo e acquisto di servizi commerciali come fiori e pulizia della tomba. Per l’accesso al servizio di ricerca l’utente deve registrarsi con account, numero di cellulare validato via OTP, username ed email; l’informativa privacy viene resa solo dopo la validazione e la creazione dell’account.

Trattamenti esaminati e architettura del servizio

Il Garante descrive una struttura unitaria del servizio: i dati dei defunti provenienti dai registri cimiteriali o dal censimento in loco vengono caricati in applicazione e resi disponibili come profili digitali aperti di default, consultabili dagli utenti registrati e arricchibili con contenuti e interazioni. La piattaforma software, accessibile ai Comuni o ai gestori, consente anche la consultazione delle schede dei defunti, dei contratti di concessione, dei dati di contatto e documenti dei soggetti che rivendicano il profilo. In alcuni casi sono state acquisite anche autocertificazioni e copie del documento di identità dei richiedenti.

Ruoli dei soggetti coinvolti

Il provvedimento ricostruisce il rapporto tra Comune di Velletri, Velletri Servizi e STUP. Il Comune è titolare del trattamento per le attività istituzionali cimiteriali; Velletri Servizi è responsabile del trattamento del Comune; STUP è sub-responsabile. Il Garante chiarisce che le qualificazioni contrattuali non sono decisive se non corrispondono alle circostanze di fatto e che il gestore non può essere considerato titolare autonomo per i servizi svolti per conto del Comune.

Violazioni contestate e valutazione del Garante

L’Autorità accerta la violazione:

  • del principio di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR;
  • della base giuridica del trattamento, in violazione dell’art. 6 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice;
  • degli obblighi informativi di cui agli artt. 12 e 13 GDPR;
  • del dovere di vigilanza sul responsabile del trattamento ex art. 28, par. 1, GDPR.

Secondo il Garante, il servizio pubblico di consultazione delle sepolture è stato progettato in modo inscindibile rispetto alle funzionalità social e commerciali, che vanno oltre i compiti istituzionali del Comune. La mera consultazione dell’ubicazione della sepoltura non richiederebbe, in sé, la registrazione dell’utente; invece la piattaforma impone la creazione dell’account e associa alla ricerca il profilo digitale del defunto, con conseguente trattamento di dati ulteriori del defunto e degli utenti. Il profilo è inoltre esportabile e condivisibile, con aumento dei rischi di diffusione e strumentalizzazione dei dati.

Informativa e diritti delle persone decedute

Il Garante osserva che i dati dei defunti, pur non rientrando nel perimetro ordinario dell’interessato ai sensi del GDPR, restano protetti dal Codice privacy e dall’art. 2-terdecies. La piattaforma, tuttavia, non consente una distinzione effettiva tra consultazione pubblica del dato cimiteriale e servizi di tipo commemorativo/social, né garantisce che la rivendicazione del profilo e l’esercizio dei diritti sulle persone decedute avvengano sulla base di una scelta consapevole e volontaria del legittimato. Inoltre, l’informativa resa agli utenti è giudicata non adeguata perché non rappresenta correttamente il quadro dei ruoli e dei trattamenti effettivi.

Vigilanza sul responsabile del trattamento

Il Comune viene censurato anche per non aver vigilato in modo adeguato sull’operato del proprio responsabile del trattamento. Pur essendo stato informato della stipula del contratto con STUP, non ha acquisito tempestivamente tutta la documentazione necessaria per valutare i trattamenti effettivamente svolti. Per il Garante, tale ritardo non esonera il titolare ma integra una violazione dell’art. 28, par. 1, GDPR e del principio di responsabilizzazione.

Misure correttive, ingiunzione e termini

Tenendo conto della contestuale prescrizione adottata nei confronti di STUP con separato provvedimento, il Garante ingiunge al Comune di Velletri, limitatamente al territorio comunale, di verificare anche tramite il gestore l’avvenuta cancellazione di tutti i dati personali e delle informazioni associate ai profili rivendicati aperti di default sulla base del database comunale, sia quanto ai dati dei defunti sia quanto alle interazioni e rivendicazioni degli utenti. Il Comune deve inoltre comunicare all’Autorità, entro 30 giorni dalla notifica, le iniziative adottate e le eventuali ulteriori misure per conformare il trattamento alla normativa.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Ai sensi degli artt. 58 e 83 GDPR e dell’art. 166 del Codice, il Garante applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000,00. Ai fini della quantificazione vengono richiamati i criteri dell’art. 83, par. 2, GDPR: gravità e natura della violazione, assenza di reclami, colpa nella condotta, mancanza di dati particolari o giudiziari, dimensioni medie del Comune, assenza di precedenti pertinenti e cooperazione dimostrata nel tentativo di limitare i servizi alle sole funzioni cimiteriali istituzionali. Il Garante dispone anche la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul proprio sito internet.

Esito finale

Il provvedimento conclude rilevando l’illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Velletri e imponendo il pagamento della sanzione, l’adozione delle misure correttive e la trasmissione di un riscontro documentato all’Autorità entro il termine indicato. Restano ferme le ulteriori valutazioni connesse alla riconfigurazione dei trattamenti e alle misure già adottate nei confronti degli altri soggetti coinvolti.

Punti principali

Contesto e oggetto dell’istruttoria

L’istruttoria origina da una segnalazione sulle criticità del trattamento dati nell’applicazione "Aldilapp", usata per localizzare le sepolture nei cimiteri comunali e per offrire anche funzionalità aggiuntive come profili digitali dei defunti, messaggi, ceri virtuali, follow del defunto e servizi commerciali di fiorai e pulizia tombe. Il Garante ha svolto richieste di informazioni, audizioni e accertamenti ispettivi nei confronti del Comune di Velletri, del gestore Velletri Servizi e della società STUP.

Ruoli soggettivi e catena di trattamento

Il provvedimento ricostruisce una catena in cui il Comune di Velletri è titolare del trattamento per i trattamenti connessi ai servizi cimiteriali; Velletri Servizi opera come responsabile del trattamento del Comune; STUP, incaricata da Velletri Servizi, è trattata come sub-responsabile. Il Garante esclude che la qualificazione contrattuale delle parti possa prevalere sulle circostanze di fatto e rileva che i trattamenti ulteriori svolti tramite app e dashboard rientrano nella sfera di responsabilità del Comune.

Criticità dell’applicazione Aldilapp

La ricerca delle sepolture richiede la registrazione dell’utente con numero di cellulare, OTP, username ed email, mentre l’informativa privacy viene resa solo dopo la registrazione. Inoltre, il risultato della ricerca non è limitato alla mera ubicazione della tomba, ma conduce a un "profilo digitale" del defunto che include dati anagrafici, geolocalizzazione, foto, biografia, dediche, ceri virtuali, attività degli altri utenti e possibilità di condivisione esterna. Il Garante considera questa configurazione una commistione inscindibile tra servizio pubblico e servizi ulteriori, non supportata da una volontà espressa dell’interessato deceduto né da una base giuridica idonea.

Violazioni accertate

Sono stati ritenuti violati il principio di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a, GDPR), la base giuridica del trattamento (art. 6 GDPR e art. 2-ter Codice), gli obblighi informativi (artt. 12 e 13 GDPR) e il dovere del titolare di vigilare sul responsabile (art. 28, par. 1, GDPR). Il Garante sottolinea anche che l’attivazione di default dei profili digitali dei defunti, l’esercizio dei diritti tramite la piattaforma e la rivendicazione del profilo comportano trattamenti di dati ulteriori degli utenti e dei soggetti legittimati, non adeguatamente considerati negli accordi contrattuali e nelle informative.

Misure correttive e sanzione

Il Garante, oltre a rilevare l’illiceità del trattamento, ingiunge al Comune di verificare, anche tramite il gestore, l’avvenuta cancellazione di tutti i dati e delle informazioni associate ai profili rivendicati aperti di default sulla base del database comunale, sia con riferimento ai dati dei defunti sia alle interazioni e rivendicazioni degli utenti. È inoltre ordinato di riscontrare all’Autorità entro 30 giorni. La sanzione amministrativa pecuniaria è quantificata in 2.000 euro, considerati la natura della violazione, l’assenza di reclami, la collaborazione successiva, le dimensioni medie del Comune e la mancanza di precedenti pertinenti.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazionesanzioni gdprdiritti dell'interessatorapporti con responsabili del trattamentoservizi cimiteriali

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