Circolare Inail n. 52 del 30 aprile 2015
Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce la misura della riduzione per il 2015 dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fissandola al 15,38%. Specifica i riferimenti normativi, i criteri di individuazione dei destinatari in base all’anzianità delle lavorazioni e l’ambito di applicazione ai premi di autoliquidazione. Per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, chiarisce inoltre che la riduzione si applica automaticamente, senza nuova istanza, se nel biennio è già stata presentata e accettata l’istanza ex art. 20 delle M.A.T.
Riduzione 2015 dei premi e contributi INAIL per infortuni e malattie professionali
Riduzione 2015 dei premi e contributi INAIL per infortuni e malattie professionali
La circolare definisce la misura della riduzione da applicare per l’anno 2015 ai premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in attuazione dell’art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013. L’atto si colloca nel quadro dei provvedimenti già adottati per il 2014 e richiama le regole applicative già fissate per il triennio 2014-2016.
Quadro normativo
La circolare richiama come base normativa la legge 27 dicembre 2013, n. 147, il decreto ministeriale 22 aprile 2014 e il decreto direttoriale 14 gennaio 2015, che ha approvato la determina INAIL n. 327 del 3 novembre 2014. Sono inoltre richiamate la circolare INAIL n. 25 del 7 maggio 2014 e la circolare congiunta INAIL n. 32 e INPS n. 83 del 1° luglio 2014, quest’ultima per i contributi agricoli.
La riduzione è prevista come misura transitoria, applicabile nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi, entro i limiti di spesa fissati dalla legge: 1.000 milioni di euro per il 2014, 1.100 milioni di euro per il 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dal 2016.
Misura della riduzione per il 2015
Per il 2015 la percentuale di riduzione è fissata al 15,38%. Tale misura deriva dal decreto direttoriale del 14 gennaio 2015, che ha approvato la determina INAIL n. 327 del 3 novembre 2014.
La circolare precisa che i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo restano quelli stabiliti dalla determina presidenziale n. 67 dell’11 marzo 2014, già richiamata nei provvedimenti precedenti e valida per l’intero triennio 2014-2016.
Destinatari della riduzione
I destinatari della riduzione sono individuati con criteri differenziati in base all’anzianità delle lavorazioni:
- per le lavorazioni iniziate da oltre un biennio, la circolare considera quelle con data di inizio anteriore al 3 gennaio 2013;
- per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, rientrano quelle con data di inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2013.
La ripartizione conferma l’impostazione già seguita per il 2014 e rinvia alle regole tecniche già fissate nei precedenti atti applicativi.
Applicazione ai premi di autoliquidazione
La riduzione del 15,38% si applica ai premi e contributi di competenza del 2015. In particolare, per i premi di autoliquidazione, la percentuale si applica:
- alla rata anticipata dovuta per il 2015;
- alla regolazione o al conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2016.
Lavorazioni iniziate da non oltre un biennio e istanza ex art. 20 M.A.T.
Per i soggetti con lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, la circolare chiarisce che, se nel corso del biennio di riferimento è già stata presentata e accettata l’istanza ex art. 20 delle M.A.T., la riduzione viene applicata automaticamente per il 2015 nella misura del 15,38%, senza necessità di presentare una nuova istanza.
Rinvio alle istruzioni precedenti
Per tutti i profili relativi ai criteri di applicazione e alle modalità di calcolo, la circolare rinvia integralmente alla circolare INAIL n. 25 del 7 maggio 2014. Per i contributi agricoli, il rinvio è alla circolare congiunta INAIL n. 32 e INPS n. 83 del 1° luglio 2014.
Punti principali
Oggetto e finalità
La circolare riguarda la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall’art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013. L’atto determina la misura della riduzione applicabile per l’anno 2015 e richiama il quadro normativo e i provvedimenti già adottati per il 2014 e per i contributi agricoli.
Quadro normativo di riferimento
Sono richiamati la legge 27 dicembre 2013, n. 147, il decreto ministeriale 22 aprile 2014, la circolare INAIL n. 25 del 7 maggio 2014, la circolare congiunta INAIL n. 32 e INPS n. 83 del 1° luglio 2014 e il decreto direttoriale 14 gennaio 2015 che approva la determina INAIL n. 327 del 3 novembre 2014. Il quadro normativo conferma che la riduzione è prevista in via transitoria, nelle more dell’aggiornamento delle tariffe, entro un limite complessivo di spesa fissato per ciascun anno.
Misura della riduzione per il 2015
Per il 2015 la riduzione percentuale è fissata nella misura del 15,38%. La misura è stata approvata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base della determina INAIL n. 327 del 3 novembre 2014.
Criteri di individuazione dei destinatari
I destinatari della riduzione sono individuati con criteri differenziati in base alla durata delle lavorazioni. Per le lavorazioni iniziate da oltre un biennio si considerano quelle con data di inizio anteriore al 3 gennaio 2013; per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio si considerano quelle con data di inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2013. I criteri e le modalità di applicazione e calcolo restano quelli della determina presidenziale n. 67/2014, validi per il triennio 2014-2016.
Ambito temporale di applicazione
La riduzione si applica ai premi e contributi di competenza del 2015. Per i premi di autoliquidazione, la percentuale del 15,38% si applica sia alla rata anticipata dovuta per il 2015 sia alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2016.
Lavorazioni iniziate da non oltre un biennio e istanza M.A.T.
Per i soggetti con lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, qualora nel corso del biennio di riferimento sia già stata presentata e accettata l’istanza ex art. 20 delle M.A.T., la riduzione viene applicata automaticamente per il 2015 nella misura del 15,38%, senza necessità di presentare una nuova istanza.
Rinvio alle disposizioni precedenti
Per i criteri applicativi dettagliati e le modalità di calcolo della riduzione, la circolare rinvia integralmente alla circolare INAIL n. 25 del 7 maggio 2014 e, per i contributi agricoli, alla circolare congiunta INAIL n. 32 e INPS n. 83 del 1° luglio 2014.
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