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Circolare

Circolare Inail n. 45 del 27 marzo 2015

Applicazione dell'art. 12 del Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 114 dell'11 agosto 2014 recante "Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale".

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’attuazione dell’art. 12 del DL 90/2014, come convertito dalla legge 114/2014, che introduce in via sperimentale la copertura Inail per i soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali e altre prestazioni di sostegno al reddito impegnati in attività di volontariato di utilità sociale presso Comuni o enti locali. Vengono indicati i soggetti promotori, i destinatari della misura, il premio speciale unitario, le modalità telematiche di attivazione, variazione e cessazione della copertura, gli adempimenti delle sedi Inail, le verifiche sui requisiti, gli obblighi di registrazione, le prestazioni dovute in caso di infortunio o malattia professionale, il regime delle denunce e i profili di finanziamento e monitoraggio.

Copertura assicurativa Inail per i volontari beneficiari di ammortizzatori sociali e altre forme di sostegno al reddito

Copertura assicurativa Inail per i volontari beneficiari di ammortizzatori sociali

La circolare illustra l’attuazione sperimentale dell’art. 12 del DL 90/2014, convertito dalla legge 114/2014, che consente ai soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito di svolgere attività di volontariato a fini di utilità sociale presso Comuni o enti locali, con copertura assicurativa Inail. La misura opera nei limiti delle risorse del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2014 e 2015.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama, tra le principali fonti, il DPR 1124/1965, la legge 266/1991 sul volontariato, il d.lgs. 38/2000, il d.m. 12 dicembre 2000 sulle tariffe dei premi, il d.lgs. 81/2008, il DL 90/2014 convertito dalla legge 114/2014, il d.m. 19 dicembre 2014 di approvazione della determina Inail sul premio speciale e il d.m. 22 dicembre 2014 che disciplina le modalità attuative della misura sperimentale.

Soggetti promotori e destinatari

I progetti di volontariato di utilità sociale sono promossi da soggetti del terzo settore: organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali e cooperative sociali. La copertura riguarda i volontari che percepiscono una delle prestazioni indicate nel decreto ministeriale, tra cui cassa integrazione ordinaria e straordinaria, integrazioni salariali e contributi per contratti di solidarietà, indennità di mobilità anche in deroga, Aspi e mini-Aspi, prestazioni connesse a cessazione o sospensione del rapporto di lavoro anche a carico dei fondi di solidarietà e altre prestazioni assistenziali individuate come utili per l’accesso alla misura.

Attività assicurata e premio

La copertura si applica ad attività riconducibili, secondo i principi del T.U. 1124/1965, al rischio assicurato e, tenuto conto della natura sperimentale dell’iniziativa, alla voce di tariffa 0730 del settore terziario. Il premio speciale unitario è fissato in euro 258,00 annui e, per il 2015, in euro 0,86 per giornata effettivamente prestata. Il premio è parametrato a una retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente al limite minimo di retribuzione giornaliera vigente per la contribuzione previdenziale e assistenziale ed è posto a carico del Fondo ministeriale.

Modalità di attivazione della copertura

Il soggetto interessato deve contattare il soggetto promotore e dichiarare il possesso della prestazione di sostegno al reddito prevista. Il promotore richiede l’attivazione della copertura esclusivamente in via telematica almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività. Se già titolare di posizione assicurativa territoriale, accede ai servizi online Inail con il codice ditta e la password e utilizza la funzione di "Denuncia di variazione", creando una nuova PAT e selezionando la Polizza volontari. Se non è titolare di codice ditta, l’intermediario o il centro servizi deve ricorrere alla "Denuncia di iscrizione".

Nella domanda devono essere indicati: i dati del soggetto promotore, la denominazione del progetto, gli estremi di approvazione, la durata, il Comune o ente locale beneficiario, i dati dei volontari, la tipologia di attività, il numero di giornate, la prestazione di sostegno al reddito posseduta e l’attestazione del Comune o dell’ente locale sulla verifica del progetto.

Variazioni, cessazioni e capienza del Fondo

Ogni variazione dei dati comunicati deve essere trasmessa all’Inail almeno 10 giorni prima del suo verificarsi. È possibile modificare il numero delle giornate già autorizzate o richiedere giornate aggiuntive. Le cessazioni dell’utilizzo dei volontari devono essere comunicate entro la data in cui intervengono. La copertura opera solo dalla data in cui l’Inail comunica l’attivazione, anche se la richiesta è stata presentata tempestivamente. Il sistema telematico aggiorna il contatore delle disponibilità del Fondo; in caso di esaurimento delle risorse non è possibile presentare nuove richieste.

Adempimenti dei Comuni, degli enti locali e delle sedi Inail

I Comuni e gli enti locali devono verificare i requisiti soggettivi dei beneficiari e i dati del progetto, rilasciando attestazione al soggetto promotore. Devono inoltre verificare, tramite Inps, la fruizione delle prestazioni di sostegno al reddito richieste dalla normativa. Inail effettua controlli a campione, anche in collaborazione con Inps, sia sui requisiti soggettivi sia sulla effettiva titolarità del progetto da parte del soggetto promotore.

Le sedi Inail devono emettere la nuova polizza speciale "volontari" appena ricevuta la denuncia web e monitorare quotidianamente le denunce pervenute, così da procedere tempestivamente alle comunicazioni di attivazione, variazione e cessazione.

Obblighi del soggetto promotore e registro presenze

Il soggetto promotore deve tenere un registro dei volontari coinvolti, con indicazione delle generalità e delle presenze giornaliere. Il registro deve essere numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni foglio dal rappresentante legale. Se i volontari non sono regolarmente registrati, gli oneri connessi agli eventi occorsi restano a carico del promotore; ciò vale anche quando non sia stata effettivamente annotata la presenza nel giorno dell’evento.

Prestazioni in caso di infortunio o malattia professionale

In caso di infortunio o malattia professionale riconosciuti, sono dovute le prestazioni previste dal DPR 1124/1965: indennità per inabilità temporanea assoluta, prestazioni per danno permanente in capitale e rendita, comprese quelle per morte, nonché prime cure e prestazioni protesiche e riabilitative. Si applicano, se compatibili, le norme del Capo V, Titolo I del T.U., ma non opera il principio di automaticità delle prestazioni; pertanto, il volontario deve essere assicurato al momento dell’evento. La base di calcolo delle prestazioni economiche è la retribuzione convenzionale giornaliera fissata dal decreto ministeriale.

Salute e sicurezza, regresso e denuncia degli eventi

La circolare precisa che gli obblighi di sicurezza gravano sia sul soggetto promotore sia sul Comune o ente locale beneficiario del progetto, ai sensi dell’art. 3, comma 12-bis, del d.lgs. 81/2008. Entrambi possono quindi essere destinatari dell’azione di regresso Inail se violano le norme prevenzionali e causano un evento lesivo perseguibile d’ufficio.

Per le denunce di infortunio e malattia professionale, l’obbligo ricade sul soggetto promotore, che deve effettuare anche la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza nei casi previsti dagli artt. 53 e 54 del DPR 1124/1965. Il volontario deve avvisare il promotore e trasmettere la certificazione medica; se la invia per errore al Comune o all’ente locale, questi devono inoltrarla tempestivamente. In fase di verifica dei termini di denuncia, si considera la data di ricezione del certificato da parte del soggetto promotore. Le denunce vanno inviate tramite i servizi telematici Inail; in attesa dell’aggiornamento del servizio è ammesso l’invio via PEC usando il modulo disponibile sul portale, con le diciture "VOLONTARI" e "VOLONTARIO Legge n. 114/2014" nei campi richiesti.

Finanziamento, rendicontazione e monitoraggio

La spesa per la misura è imputata al capitolo 4511 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Inail deve trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno il rendiconto dei premi dovuti in relazione alle giornate di volontariato e al numero degli assicurati dell’anno precedente, ai fini del rimborso degli oneri contributivi. Il Ministero effettua il monitoraggio della misura avvalendosi di Isfol, Anci e Forum del terzo settore.

Punti principali

Quadro normativo e finalità della misura

L’art. 12 del DL 90/2014, convertito nella legge 114/2014, prevede in via sperimentale il coinvolgimento dei beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali. La copertura assicurativa contro infortuni sul lavoro e malattie professionali è garantita da Inail, in deroga alla legge quadro sul volontariato, con oneri a carico di un Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2014 e 2015, nei limiti delle relative disponibilità.

Soggetti promotori e destinatari della copertura

I progetti sono promossi da organizzazioni del terzo settore: organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali e cooperative sociali. I destinatari della copertura sono i percettori di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, integrazioni salariali e contributi connessi a contratti di solidarietà, indennità di mobilità anche in deroga, Aspi e mini-Aspi, prestazioni collegate a cessazione o sospensione/riduzione dell’attività lavorativa anche dei fondi di solidarietà e altre prestazioni assistenziali individuate dal decreto ministeriale 22 dicembre 2014.

Attività assicurata e premio speciale unitario

La copertura riguarda attività riconducibili, secondo i principi del DPR 1124/1965, al rischio assicurato e, per la natura sperimentale dell’iniziativa, alla voce di tariffa 0730 del settore terziario. Il premio speciale unitario è stato fissato dal decreto ministeriale 19 dicembre 2014 in euro 258,00 annui, parametrato alla retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente al limite minimo di retribuzione giornaliera vigente per le contribuzioni previdenziali e assistenziali. Il premio è frazionabile in base alle giornate effettive e per il 2015 è indicato in euro 0,86 per ciascuna giornata lavorativa effettivamente prestata.

Attivazione della copertura e adempimenti telematici

Il volontario interessato deve contattare il soggetto promotore e dichiarare il possesso di una delle prestazioni di sostegno al reddito previste. Il soggetto promotore inoltra la richiesta di attivazione esclusivamente in via telematica almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività. Se è già titolare di PAT, accede ai servizi online Inail con codice ditta e password e presenta una "Denuncia di variazione" per creare una nuova PAT con Polizza volontari; se non è titolare di codice ditta, l’intermediario o centro servizi utilizza la "Denuncia di iscrizione". Nella richiesta vanno indicati dati del promotore, progetto, ente locale beneficiario, volontari, tipologia di attività, giornate di volontariato, prestazione di sostegno al reddito posseduta e attestazione del Comune/ente locale sul progetto.

Variazioni, cessazioni e limiti del Fondo

Ogni variazione dei dati già comunicati deve essere trasmessa almeno 10 giorni prima del suo verificarsi, compresi l’aumento o la modifica delle giornate di attività dei volontari. Le cessazioni dell’utilizzo dei volontari devono essere comunicate entro la data in cui si verificano. La copertura opera solo dalla data di comunicazione di attivazione da parte di Inail, anche se la richiesta è stata presentata nei termini. Il sistema aggiorna il "contatore" delle disponibilità del Fondo; se le risorse sono esaurite non è possibile presentare nuove richieste.

Verifiche dei requisiti e registrazione delle presenze

I Comuni e gli enti locali devono verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi, accertando i dati del progetto e la titolarità delle prestazioni tramite il servizio telematico Inps. Inail effettua verifiche a campione, anche con Inps, sia sui requisiti soggettivi sia sulla titolarità del progetto. Il soggetto promotore deve tenere un registro numerato, timbrato e firmato, con le generalità dei volontari e la registrazione giornaliera delle presenze; gli oneri per eventi occorsi a volontari non regolarmente registrati restano a carico del promotore.

Prestazioni Inail e base di calcolo

In caso di infortunio o malattia professionale riconosciuti, sono erogate l’indennità per inabilità temporanea assoluta, le prestazioni per danno permanente in capitale e rendita, comprese quelle per morte, oltre a prime cure, prestazioni protesiche e riabilitative. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni del Titolo I, Capo V del DPR 1124/1965, ma è escluso il principio di automaticità delle prestazioni: il volontario deve risultare assicurato al momento dell’evento. La base retributiva per il calcolo delle prestazioni è una retribuzione convenzionale giornaliera pari al limite minimo di retribuzione giornaliera vigente.

Denunce di infortunio e malattia professionale

L’obbligo di denuncia all’Inail e di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza ricade sul soggetto promotore, che deve adempiere agli articoli 53 e 54 del DPR 1124/1965; il volontario deve a sua volta comunicare l’evento al promotore e trasmettere la certificazione medica. Se il certificato è inviato per errore al Comune o all’ente locale, questi devono inoltrarlo tempestivamente al promotore. La denuncia va presentata tramite i servizi telematici Inail; in attesa dell’aggiornamento del servizio è ammesso l’invio via PEC tramite modulo disponibile sul portale. In compilazione si devono usare le diciture "VOLONTARI" come tipo polizza e "VOLONTARIO Legge n. 114/2014" come tipologia di lavoratore e qualifica assicurativa.

Copertura finanziaria, rendicontazione e monitoraggio

La spesa grava sul capitolo 4511 del bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Inail trasmette al Ministero, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto dei premi dovuti in rapporto alle giornate di attività e al numero degli assicurati dell’anno precedente, ai fini del rimborso degli oneri contributivi. Il Ministero effettua il monitoraggio della misura avvalendosi di Isfol, Anci e Forum del terzo settore.

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