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Circolare

Circolare Inail n. 51 del 29 aprile 2015

Riarticolazione delle percentuali dell'oscillazione del tasso medio per prevenzione. Riscrittura a tariffa vigente dell'art. 24 del d.m. 12.12.2000. Decreto Ministeriale 3 marzo 2015.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l'entrata in vigore del D.M. 3 marzo 2015, che approva la proposta di riscrittura dell'art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000 e ridefinisce le percentuali di riduzione del tasso medio per prevenzione in base alla dimensione aziendale. Restano invariati i requisiti per ottenere la riduzione, già illustrati nella circolare n. 17 del 25 febbraio 2011. Le nuove percentuali si applicano alle istanze presentate per l'anno in corso e producono effetti sulla regolazione del premio dovuto per l'anno 2015; per le posizioni già definite con le vecchie aliquote, l'INAIL invierà un provvedimento di rettifica via PEC.

Riarticolazione delle percentuali dell'oscillazione del tasso medio per prevenzione e riscrittura dell'art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000

Riarticolazione delle percentuali dell'oscillazione del tasso medio per prevenzione

La circolare illustra gli effetti del Decreto ministeriale 3 marzo 2015, con cui è stata approvata la proposta di riscrittura dell'art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000. Il provvedimento interviene sulla misura della riduzione del tasso medio per prevenzione, mantenendo invariata la disciplina dei requisiti per l'accesso al beneficio.

Quadro normativo

La nota richiama il quadro normativo di riferimento, composto da:

  • D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, recante il Testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali;
  • D.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 3, comma 1;
  • D.M. 12 dicembre 2000, che ha introdotto le nuove tariffe dei premi INAIL;
  • D.M. 3 dicembre 2010, che aveva già approvato una precedente riscrittura dell'art. 24;
  • D.M. 3 marzo 2015, che approva la determina del Presidente INAIL n. 286/2014 sulla nuova formulazione dell'art. 24.

Nuove percentuali di riduzione

Il D.M. 3 marzo 2015 stabilisce le nuove percentuali di oscillazione in riduzione del tasso medio per prevenzione in relazione alla dimensione aziendale, misurata in numero di lavoratori-anno del periodo. Le misure indicate sono le seguenti:

  • fino a 10 lavoratori-anno: riduzione del 28%;
  • da 11 a 50 lavoratori-anno: riduzione del 18%;
  • da 51 a 200 lavoratori-anno: riduzione del 10%;
  • oltre 200 lavoratori-anno: riduzione del 5%.

La circolare non modifica invece i criteri sostanziali per ottenere la riduzione, che restano quelli già definiti nella circolare n. 17 del 25 febbraio 2011.

Ambito di applicazione e effetti operativi

Le nuove percentuali trovano applicazione per la definizione delle istanze presentate nell'anno in corso. La riduzione eventualmente riconosciuta opera in sede di regolazione del premio dovuto per l'anno 2015.

La circolare precisa inoltre che, qualora siano già stati adottati provvedimenti di accoglimento sulla base delle precedenti aliquote, l'Istituto trasmetterà alle imprese interessate un provvedimento di rettifica tramite PEC, aggiornando la misura della riduzione secondo le nuove percentuali.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama il Testo unico INAIL di cui al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, il D.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, il D.M. 12 dicembre 2000 sulle tariffe dei premi, il D.M. 3 dicembre 2010 sulla precedente riscrittura dell'art. 24 e il D.M. 3 marzo 2015 che approva la nuova proposta di testo dell'art. 24.

Nuove percentuali dell'oscillazione del tasso medio per prevenzione

Il D.M. 3 marzo 2015 riarticola la riduzione del tasso medio per prevenzione in funzione del numero di lavoratori-anno dell'azienda: fino a 10 lavoratori-anno 28%, da 11 a 50 lavoratori-anno 18%, da 51 a 200 lavoratori-anno 10%, oltre 200 lavoratori-anno 5%.

Requisiti per la riduzione invariati

La circolare precisa che restano immutati i requisiti necessari per il riconoscimento della riduzione. Per tali condizioni operative e presupposti applicativi viene fatto rinvio alla circolare n. 17 del 25 febbraio 2011.

Ambito di applicazione e decorrenza

Le nuove percentuali si applicano alle istanze presentate per l'anno in corso e la riduzione riconosciuta incide sulla regolazione del premio dovuto per l'anno 2015. L'INAIL provvederà inoltre a rettificare, tramite PEC, i provvedimenti già emessi con le precedenti aliquote di riduzione nei confronti delle aziende che ne siano già destinatarie.

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