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Ordinanza

Ordinanza n. 15/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del Consorzio ASI che ha negato il trasferimento diretto della proprietà di un lotto industriale alle condizioni previste da un atto pubblico del 2005 e ha richiamato la procedura di prelazione regionale, nonché successiva comunicazione di mancata comparizione per la stipula

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico proprietario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la nota con cui il Consorzio ASI di Agrigento in liquidazione ha negato la possibilità di acquistare direttamente un lotto industriale alle condizioni di un atto pubblico del 16 settembre 2005, qualificato dalla società come contratto preliminare di vendita. La ricorrente ha dedotto la violazione dei principi relativi all’esecuzione dei contratti della pubblica amministrazione, in particolare del principio di pariteticità delle parti nella fase esecutiva, nonché la lesione del proprio diritto al trasferimento della proprietà del lotto. Ha contestato inoltre la propria qualificazione come mera impresa insediata e l’applicazione della procedura di prelazione prevista dall’art. 19, comma 9-ter, della l.r. n. 8/2012. È stata chiesta la sospensione cautelare degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per mancanza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto, allo stato della cognizione sommaria, che l’atto pubblico del 16 settembre 2005, pur qualificato dalla ricorrente come contratto preliminare di vendita, sembri inserirsi nella più ampia disciplina regionale prevista dalla l.r. n. 1/1984 per favorire l’insediamento di attività produttive, nella quale la concessione del diritto di superficie è strumentale alla realizzazione di una specifica iniziativa imprenditoriale. In tale quadro, la società può essere considerata, allo stato, un’impresa insediata, anche perché ha presentato nel tempo diversi progetti industriali relativi al lotto, nessuno dei quali ha ottenuto l’approvazione dell’IRSAP. Quanto al periculum, il Tribunale ha rilevato che il Commissario liquidatore non ha avviato procedure espropriative o di sgombero e non ha escluso la possibilità di acquisto del lotto, avendo richiamato la procedura di prelazione prevista dalla l.r. n. 8/2012. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    Disciplina la domanda cautelare, il cui accoglimento richiede la sussistenza di sufficienti profili di fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • l.r. n. 1/1984

    normativa regionale di settore (L.R. n. 1/1984), volta a promuovere l’insediamento di attività produttive

    La disciplina regionale è stata considerata rilevante per qualificare l’atto pubblico del 2005 come parte di una fattispecie diretta a promuovere l’insediamento produttivo, nella quale la concessione del diritto di superficie è strumentale alla realizzazione di una specifica iniziativa imprenditoriale.

  • art. 19, comma 9-ter, l.r. n. 8/2012

    procedura di prelazione prevista dall'art. 19, comma 9-ter, della L.R. n. 8/2012

    Il richiamo alla procedura di prelazione è stato ritenuto compatibile, in sede cautelare, con la possibilità di acquisto del lotto e dunque non idoneo a dimostrare un pregiudizio imminente e irreparabile.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la qualificazione dell’atto pubblico come contratto preliminare di vendita può essere disattesa, allo stato della cognizione sommaria, quando l’atto si inserisca in una disciplina regionale finalizzata all’insediamento di attività produttive e la concessione del diritto di superficie risulti strumentale alla realizzazione di una specifica iniziativa imprenditoriale.
  • La mancata approvazione, da parte dell’autorità competente, dei progetti industriali presentati dall’impresa per il lotto costituisce un elemento idoneo, in sede cautelare, a sostenere la qualificazione dell’operatore come impresa insediata e non come titolare di un diritto già perfezionato al trasferimento della proprietà.
  • Il periculum in mora non sussiste quando l’amministrazione non abbia avviato procedure espropriative o di sgombero e l’atto impugnato non escluda in assoluto la possibilità di acquistare il bene, ma richiami una procedura di prelazione prevista dalla legge.
  • La tutela cautelare deve essere negata quando le censure non presentino sufficienti profili di fumus boni iuris e non sia dimostrato un pregiudizio imminente e irreparabile.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniEfficacia ed esecuzione del provvedimentoTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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