Sentenza del 07/06/2019 n. 14536 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava l’assoggettamento autonomo a ICI del nuovo impianto, sostenendo che esso fosse strutturalmente e funzionalmente inserito nella centrale e che il relativo valore dovesse concorrere alla determinazione della rendita catastale dell’intero complesso industriale, anziché costituire una base imponibile autonoma. In via subordinata contestava anche la decorrenza dell’imposta, ritenendo che l’obbligo potesse decorrere solo dalla messa a regime dell’impianto, nonché l’applicazione delle sanzioni per asserito errore di diritto sull’autonoma iscrivibilità catastale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la tassazione autonoma dell’impianto. Ha stabilito che la turbina o il nuovo impianto inserito nella centrale, contribuendo alla capacità funzionale e reddituale dell’intero complesso, non è soggetto ad autonoma imposizione fiscale, ma deve concorrere alla determinazione della rendita catastale globale della centrale. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per rideterminare l’imposta e le eventuali sanzioni in base all’incremento della rendita catastale dell’intera centrale, oltre che per liquidare le spese. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)
Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata e quella che ne costituisce pertinenza.
La nozione di fabbricato rilevante ai fini ICI deve essere coordinata con la struttura e la funzione dell’unità immobiliare, comprendendo gli elementi che ne costituiscono parte integrante e contribuiscono alla sua capacità reddituale.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4
Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali.
Nelle centrali elettriche, la nozione di costruzione stabile comprende il suolo e le parti strutturalmente connesse, anche se alcuni componenti possono essere separabili o collegati con mezzi di unione.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 5
Si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio.
L’autonomia catastale richiede una capacità reddituale propria; tuttavia, un componente che contribuisce alla funzionalità e alla redditività dell’intero complesso non deve necessariamente essere tassato separatamente.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 40
Costituisce una distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l’uso locale, un cespite indipendente.
La distinzione catastale dipende dall’esistenza di un cespite indipendente. L’inserimento di un impianto in un complesso industriale e il suo contributo alla funzione unitaria della centrale possono escluderne l’autonoma imponibilità.
D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies, convertito dalla L. 31 maggio 2005, n. 88
I fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Concorrono alla determinazione della rendita catastale gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per speciali esigenze dell’attività industriale anche se fisicamente non incorporati nel suolo.
La norma, avente natura interpretativa, impone di considerare nella rendita catastale dell’intero complesso industriale anche gli impianti e i macchinari funzionalmente e strutturalmente collegati alla centrale, inclusi quelli non materialmente incorporati nel suolo.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2
La disposizione è richiamata in relazione alla natura interpretativa della disciplina introdotta per le centrali elettriche.
Massime di principio
- Quando un impianto o macchinario è inserito in un complesso industriale e contribuisce in modo stabile alla sua autonomia funzionale e reddituale, il suo valore deve normalmente concorrere alla rendita catastale dell’intero complesso, anziché essere assoggettato a imposizione autonoma.
- La separabilità fisica di un componente non è decisiva: prevalgono la connessione funzionale, la destinazione economica unitaria e il contributo alla capacità produttiva dell’impianto principale.
- In presenza di una contestazione sulla base imponibile, il giudice tributario non deve limitarsi ad annullare l’atto, ma deve, ove possibile, rideterminare nel merito la corretta pretesa fiscale entro i limiti delle domande.
- La decisione sulla decorrenza dell’imposta e sulle sanzioni può diventare irrilevante o essere riesaminata dopo la corretta determinazione della rendita catastale complessiva.
- Per le centrali elettriche e gli opifici, la qualificazione catastale deve considerare il bene complesso nel suo insieme, includendo gli elementi tecnici essenziali alla produzione anche se non materialmente incorporati nell’edificio.
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