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Ordinanza

Ordinanza n. 28/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Grosseto (già carta di soggiorno) n. -OMISSIS- e dell'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE, emesso dal Questore di Grosseto in data 6 ottobre 2025 notificato il 22 ottobre 2025; - nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.

Giustizia amministrativa202503666

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dell'istanza di aggiornamento, adottato dal Questore di Grosseto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Grosseto ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato per lavoro subordinato, ritenendo venuti meno i relativi requisiti sulla base della cancellazione dall’anagrafe nazionale dei residenti, decorrente dal 15 maggio 2015, e della cessazione della ditta individuale, risalente al 2011. Ha dedotto l’illegittimità del provvedimento, evidenziando la propria effettiva residenza in Italia presso l’abitazione del cognato, la presenza presso la medesima residenza di familiari, anche minori, anch’essi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale. Ha inoltre rappresentato un grave e irreparabile pregiudizio, anche in relazione a bisogni sanitari connessi alle proprie patologie, derivante dalla condizione di irregolarità conseguente alla revoca.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, poiché le circostanze relative alla residenza effettiva del ricorrente in Italia e alla presenza dei familiari presso la stessa abitazione non risultavano considerate dall’amministrazione. Il giudice ha inoltre rilevato che l’amministrazione non aveva attivato il contraddittorio procedimentale, riservando tuttavia ogni ulteriore valutazione alla fase di merito. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, in ragione del grave pregiudizio derivante dalla possibile condizione di irregolarità e dei bisogni sanitari allegati. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, fissando l’udienza pubblica di merito al 7 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il giudice ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla normativa in materia di protezione dei dati personali, la base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris può ravvisarsi quando l’amministrazione revoca un titolo di soggiorno sulla base di dati anagrafici o lavorativi senza considerare elementi documentati idonei a dimostrare la permanenza effettiva dello straniero nel territorio nazionale e dei suoi legami familiari.
  • La mancata attivazione del contraddittorio procedimentale costituisce elemento rilevante nella valutazione cautelare della legittimità di un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, ferma la necessità di una valutazione piena nella fase di merito.
  • Il periculum in mora sussiste quando l’immediata efficacia della revoca del permesso di soggiorno determina per lo straniero una condizione di irregolarità, soprattutto se sono allegati bisogni sanitari connessi a patologie personali.
  • La sospensione cautelare dell’efficacia di un provvedimento amministrativo può essere disposta quando, a una sommaria delibazione, risultano apprezzabili sia le censure di illegittimità sia il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleLegittimo affidamento

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