Ordinanza n. 28/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Grosseto (già carta di soggiorno) n. -OMISSIS- e dell'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE, emesso dal Questore di Grosseto in data 6 ottobre 2025 notificato il 22 ottobre 2025; - nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dell'istanza di aggiornamento, adottato dal Questore di Grosseto
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Grosseto ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato per lavoro subordinato, ritenendo venuti meno i relativi requisiti sulla base della cancellazione dall’anagrafe nazionale dei residenti, decorrente dal 15 maggio 2015, e della cessazione della ditta individuale, risalente al 2011. Ha dedotto l’illegittimità del provvedimento, evidenziando la propria effettiva residenza in Italia presso l’abitazione del cognato, la presenza presso la medesima residenza di familiari, anche minori, anch’essi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale. Ha inoltre rappresentato un grave e irreparabile pregiudizio, anche in relazione a bisogni sanitari connessi alle proprie patologie, derivante dalla condizione di irregolarità conseguente alla revoca.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, poiché le circostanze relative alla residenza effettiva del ricorrente in Italia e alla presenza dei familiari presso la stessa abitazione non risultavano considerate dall’amministrazione. Il giudice ha inoltre rilevato che l’amministrazione non aveva attivato il contraddittorio procedimentale, riservando tuttavia ogni ulteriore valutazione alla fase di merito. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, in ragione del grave pregiudizio derivante dalla possibile condizione di irregolarità e dei bisogni sanitari allegati. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, fissando l’udienza pubblica di merito al 7 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il giudice ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa in materia di protezione dei dati personali, la base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può ravvisarsi quando l’amministrazione revoca un titolo di soggiorno sulla base di dati anagrafici o lavorativi senza considerare elementi documentati idonei a dimostrare la permanenza effettiva dello straniero nel territorio nazionale e dei suoi legami familiari.
- La mancata attivazione del contraddittorio procedimentale costituisce elemento rilevante nella valutazione cautelare della legittimità di un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, ferma la necessità di una valutazione piena nella fase di merito.
- Il periculum in mora sussiste quando l’immediata efficacia della revoca del permesso di soggiorno determina per lo straniero una condizione di irregolarità, soprattutto se sono allegati bisogni sanitari connessi a patologie personali.
- La sospensione cautelare dell’efficacia di un provvedimento amministrativo può essere disposta quando, a una sommaria delibazione, risultano apprezzabili sia le censure di illegittimità sia il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →