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Legge

L.R. Calabria 3/2012

Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di

Normativa regionaleL.R. Calabria 3/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per la Regione Calabria il sistema di misurazione della performance, i controlli interni, la valutazione dei dirigenti, il piano degli incentivi e gli obblighi di trasparenza, in attuazione del d.lgs. 150/2009. Molte disposizioni sono però state abrogate nel 2022; resta la disciplina solo per quanto non incompatibile e nei limiti delle parti ancora vigenti.

Ottimizzazione della produttività, controlli interni e trasparenza nella Regione Calabria

Sistema regionale di performance, controlli interni e trasparenza

La legge regionale Calabria n. 3/2012 recepisce nell’ordinamento regionale i principi del d.lgs. 150/2009 in materia di produttività del lavoro pubblico, controllo della performance e trasparenza. Il testo consolidato mostra però una forte erosione della disciplina originaria, con l’abrogazione di numerosi articoli da parte della l.r. 30 novembre 2022, n. 42.

Principi ispiratori e finalità

La Regione Calabria dichiara di voler adottare, tramite atti regolamentari, un sistema di ottimizzazione del lavoro e di modernizzazione dei controlli interni, coerente con le direttive della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche. I principi richiamati sono quelli della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, della gestione per obiettivi, della verifica periodica dei risultati, della valorizzazione del merito e dell’incentivazione selettiva della produttività.

Ambito soggettivo di applicazione

La disciplina era prevista per gli uffici e le strutture organizzative della Giunta regionale che svolgono funzioni di amministrazione attiva con autonomi poteri di spesa o di decisione con rilevanza esterna. Erano inoltre chiamati ad adeguare il proprio ordinamento interno, entro l’anno solare in corso, gli enti strumentali e ausiliari della Regione, le aziende sanitarie e ospedaliere, nonché le società e i consorzi con partecipazione regionale pari o superiore al 50%. Questa parte dell’articolato risulta oggi abrogata.

Definizioni rilevanti

Il testo definiva il sistema integrato di ottimizzazione del lavoro e dei controlli interni come l’insieme dei controlli interni e delle norme regionali di attuazione del d.lgs. 150/2009. Definiva inoltre:

  • la performance organizzativa, cioè il risultato di un’unità organizzativa regionale o di una sua articolazione;
  • la performance individuale, riferita a dirigenti e personale con responsabilità gestionale, in relazione a risultati, obiettivi individuali, contributo alla struttura e capacità di valutazione/motivazione dei collaboratori. I regolamenti di attuazione dovevano individuare le unità organizzative rilevanti ai fini della performance organizzativa e le posizioni di responsabilità gestionale rilevanti per la performance individuale.

Sistema integrato dei controlli e della valutazione

Il sistema integrato comprendeva il controllo strategico e di gestione, la valutazione dei dirigenti e del personale con autonoma responsabilità gestionale, la rilevazione della performance organizzativa, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il sistema degli incentivi e il sistema di trasparenza. Questa disciplina, nella sua formulazione originaria, è oggi sostanzialmente superata dall’abrogazione dell’articolo relativo.

Controllo strategico e controllo di gestione

Il controllo strategico era attribuito unitariamente alla Giunta regionale su tutti gli enti e gli organi interessati e consisteva nel monitoraggio e nella valutazione dello stato di attuazione e dei risultati delle politiche regionali, a supporto della pianificazione strategica e dell’indirizzo politico. Il controllo di gestione, richiamando la legge regionale di contabilità, era finalizzato a supportare il management nel perseguimento di efficacia, efficienza ed economicità e a ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. I regolamenti avrebbero dovuto disciplinare l’integrazione tra controllo strategico e controllo di gestione, nonché il contenuto, i tempi e la durata dei piani degli obiettivi strategici e operativi. Il piano degli obiettivi strategici e quello degli obiettivi operativi costituivano parte integrante del Piano della performance.

Valutazione della performance individuale e incentivi

La valutazione di dirigenti, personale con autonoma responsabilità gestionale e restante personale dipendente era concepita come strumento di verifica della performance individuale, con cadenza annuale e in tre fasi: assegnazione degli obiettivi, verifica periodica/misurazione finale, rendicontazione trasparente e collegamento con gli incentivi. Gli obiettivi dovevano essere rilevanti, specifici, misurabili, temporalmente determinati, confrontabili e correlati alle risorse disponibili, oltre che orientati al miglioramento dei servizi e allo sviluppo di competenze e capacità manageriali. Il personale con autonomia gestionale ma senza incarico dirigenziale era valutato dal dirigente apicale. La disciplina di dettaglio doveva essere demandata al regolamento attuativo. La Giunta regionale approvava annualmente un piano degli incentivi sulle risorse della contrattazione collettiva, individuando tipologie di incentivo, criteri di attribuzione e regole di selettività e meritocrazia. Anche questa parte risulta oggi abrogata.

Organismo regionale indipendente di valutazione

La legge istituiva presso la Giunta regionale un Organismo regionale indipendente di valutazione (OIV), composto da tre membri di entrambi i generi, con almeno un componente esterno, nominato per tre anni dal Presidente della Giunta. L’organismo era chiamato a validare il sistema di misurazione e valutazione, svolgere monitoraggio e controllo strategico e di gestione, validare la relazione sulla performance, proporre la valutazione dei dirigenti apicali, fornire supporto metodologico, validare linee guida e regole del sistema integrato e attestare gli obblighi di trasparenza e integrità. La Giunta doveva istituire e disciplinare l’OIV entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge e approvare i regolamenti attuativi entro i successivi 60 giorni, nel rispetto della consultazione sindacale. Questa disciplina è oggi in larga parte abrogata.

Relazione annuale e condizione per i premi

Era prevista una relazione annuale di monitoraggio e valutazione, con evidenza dei risultati degli obiettivi strategici e operativi, degli indicatori sintetici di performance, degli scostamenti e delle relative ragioni. La relazione doveva essere predisposta dalla Giunta e validata dall’OIV; tale validazione costituiva condizione inderogabile per l’erogazione dei premi e degli incentivi. Anche questo articolo risulta abrogato.

Trasparenza e pubblicazione

La legge imponeva la pubblicazione integrale, sul sito web regionale e per l’intera durata della legislatura, di tutti i piani e programmi, dei provvedimenti e delle relazioni dell’OIV, nonché dei documenti contenenti gli obiettivi del personale e il piano degli incentivi. L’amministrazione regionale era tenuta a garantire accessibilità totale alle informazioni, adottare un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, nominare il Responsabile per la trasparenza e assicurare la pubblicazione dei dati obbligatori secondo la normativa vigente, oltre a tutelare il diritto di accesso civico. Questa disciplina è oggi abrogata.

Collaborazione con la Corte dei conti

La Regione promuoveva intese con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Anche questa disposizione è stata abrogata.

Modifiche organizzative correlate ad altre leggi regionali

La legge interveniva anche sulla l.r. 31/2002 e sulla l.r. 7/1996, introducendo criteri più stringenti sul numero di settori e dipartimenti, rafforzando la competenza dirigenziale nella gestione dei rapporti di lavoro e delle risorse umane, e precisando i poteri del dirigente di dipartimento nell’adozione dei provvedimenti e nell’esercizio dei poteri di spesa. Si tratta di modifiche settoriali che si collocano nel quadro complessivo di razionalizzazione dell’organizzazione regionale.

Regime transitorio, abrogazioni ed entrata in vigore

Fino all’adozione dei regolamenti attuativi continuavano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni previgenti. Alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi erano abrogate o comunque cessavano di avere efficacia le norme incompatibili, oltre agli articoli specificamente indicati delle leggi regionali 7/1996 e 1/2006. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Stato attuale della disciplina

Nel testo consolidato la maggior parte degli articoli centrali del sistema di performance, controlli, valutazione e trasparenza risulta abrogata dalla l.r. 30 novembre 2022, n. 42. Restano quindi soprattutto le disposizioni storiche di inquadramento e le modifiche organizzative, mentre la disciplina operativa originaria non è più utilmente applicabile.

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